§ 4.1.165 - R.R. 19 febbraio 2008, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/02/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata [...]
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 15 del r.r. 2/2000)
Art. 3.  (Disposizione transitoria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.165 - R.R. 19 febbraio 2008, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria.

(B.U. 21 febbraio 2008, n. 7)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12)

1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 2 del r.r. 2/2000, le parole: “, tra loro non cumulabili,” sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 2.

2 ter. I comuni, in relazione a particolari situazioni di emergenza abitativa presenti nel loro territorio, possono motivatamente prevedere ulteriori condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 15 del r.r. 2/2000)

1. Il comma 4 dell’articolo 15 del r.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“4. Gli enti gestori, nelle more dell’effettivo avvio dell’autogestione, applicano quanto previsto dall’articolo 17 bis della l.r. 12/1999 e successive modifiche.”.

 

     Art. 3. (Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell’adozione dei bandi formulati sulla base dei nuovi criteri di cui all’articolo 2 del r.r. 2/2000, al fine di consentire la definizione delle procedure concorsuali già avviate garantendo le aspettative dei soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie relative ai bandi generali per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le graduatorie in essere restano ferme fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2012 [1].

1 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in considerazione della particolare situazione di alta tensione abitativa di Roma capitale, la vigente graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Roma resta ferma fino alla pubblicazione della nuova graduatoria adottata sulla base del nuovo bando generale da indire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012 [2].

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 22 febbraio 2011, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 18 maggio 2012, n. 8.