§ 4.1.163 - L.R. 6 agosto 2007, n. 14.
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/08/2007
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38  “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.163 - L.R. 6 agosto 2007, n. 14.

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

(B.U. 10 agosto 2007, n. 22 - S.O. n. 5)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38  “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

     1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999, la parola: “nominato” è sostituita dalla seguente: “costituito”.

     2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 è sostituita dalla seguente: “b) da nove esperti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, esterni alla Regione, nominati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza delle opposizioni;”.

     3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999, dopo le parole: “ambientale ed urbanistica” sono inserite le seguenti : “, nominati dal Presidente della Regione”.

     4. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente: “6. Ai membri del comitato esterni alla Regione è corrisposto un compenso determinato ai sensi dell’articolo 387 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1.”.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie)

     1. Il comitato regionale per il territorio eventualmente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è integrato con ulteriori due componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera b) della l.r. 38/1999, come modificato dalla presente legge.

     2. L’integrazione dei componenti di cui al comma 1 non può comportare alcun aumento delle spese per la corresponsione dei compensi rispetto a quelle sostenute per l’ultimo comitato regionale per il territorio in carica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.