§ 4.1.149 – L.R. 3 ottobre 2005, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:03/10/2005
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 12/2004.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 12/2004.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 12/2004.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.
Art. 6.  Abrogazione dell'articolo 33 della L.R. n. 24/1998.
Art. 7.  Disposizioni transitorie.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 4.1.149 – L.R. 3 ottobre 2005, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 nonché alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

(B.U. 10 ottobre 2005, n. 28).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12.

     1. Al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 12/2004 le parole: "successivi alla data del 31 dicembre 2005," sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera b), numero 2),".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 12/2004.

     1. Al numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 12/2004, le parole: "30 giugno 2005;" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005;".

     2. Al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 12/2004, le parole: "30 dicembre 2005." sono sostituite dalle seguenti: "2 maggio 2006.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 12/2004. [1]

     [1. L'articolo 8 della L.R. n. 12/2004 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio.

     1. Nelle more dell'emanazione di una disciplina regionale organica concernente la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato Osservatorio, anche al fine di supportare la suddetta struttura regionale nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 31, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

     2. L'Osservatorio, in particolare:

     a) esercita attività di raccolta delle informazioni e di monitoraggio sul fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio regionale, sull'attività di rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni nonché sugli strumenti di recupero urbanistico degli insediamenti spontanei;

     b) riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente per materia, nonché agli enti locali interessati;

     c) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;

     d) si raccorda con l'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando comunque la presenza dei dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché di rappresentanti degli enti locali, degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, del collegio dei geometri, delle associazioni ambientaliste operanti a livello regionale e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni; nell'ambito dei suddetti rappresentanti tre sono designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale.

     4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 3.

     5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate nell'ambito della struttura regionale prevista dal comma 1.". ]

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 12/2004.

     1. All'articolo 11 della L.R. n. 12/2004, le parole da: "Fondo regionale" a: "comma 3." sono sostituite dalle seguenti: «"Fondo regionale per la vigilanza e il monitoraggio sull'abusivismo edilizio", in cui confluiscono le somme di spettanza della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

     1. Al comma 1 dell'articolo 32 della L.R. n. 24/1998, le parole: "entro il 31 dicembre 1993." sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2003.".

 

     Art. 6. Abrogazione dell'articolo 33 della L.R. n. 24/1998.

     1. L'articolo 33 della L.R. n. 24/1998 è abrogato.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie.

     1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della L.R. n. 12/2004, sono fatti salvi i versamenti degli oneri concessori relativi alla seconda rata corrisposti successivamente al 30 giugno 2005 e anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 24/1998, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, la Regione, trasmette ai comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande e la documentazione relative alle pratiche non ancora esaurite.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.