§ 4.1.143 – L.R. 13 maggio 2004, n. 7.
Modifica alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente). [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:13/05/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28: "Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei Duclei edilizi sorti spontaneamente" e successive modifiche).
Art. 2.  (Disposizione transitoria).


§ 4.1.143 – L.R. 13 maggio 2004, n. 7.

Modifica alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente). Disposizione transitoria.

(B.U. 29 maggio 2004, n. 15).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28: "Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei Duclei edilizi sorti spontaneamente" e successive modifiche).

     1. Il secondo comma dell'articolo 1 della l.r. 28/1980 è sostituito dal seguente:

     "La individuazione dei nuclei edilizi abusivi di cui al primo comma consiste nella perimetrazione delle parti del territorio occupate da costruzioni abusive nonché delle aree inedificate da destinare ad edilizia residenziale e a recupero degli standard urbanistici. La perimetrazione risulta da elaborati grafici e dalla descrizione della consistenza e tipologia edilizia nonché dello stato di urbanizzazione e della dotazione dei servizi.".

     2. Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della l.r. 28/1980 è inserito il seguente:

     "Nei nuclei perimetrati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma. gli interventi sulle aree inedificate devono essere finalizzati alla riqualificazione urbanistica e si attuano atttaverso comparti o comprensori d'iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) l'indice di utilizzazione territoriale non può essere superiore a 0,20 mq/mq;

     b) le destinazioni non residenziali non possono essere complessivamente superiori al 20 per cento della nuova cubatura residenziale;

     c) il numero di abitanti insediabili non può eccedere quello degli abitanti insediati;

     d) la cessione gratuita al comune delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

     e) la nuova volumetria deve essere compresa all'interno del fabbisogno complessivo dello strumento urbanistico generale approvato o adottato;

     f) venga allegato allo strumento attuativo uno studio di inserimento architettonico-urbanistico dei nuovi interventi all'interno del contesto urbano esistente.".

 

     Art. 2. (Disposizione transitoria).

     1. Sono fatte salve le perimetrazioni eventualmente adottate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difformità alle norme previgenti, purché non in contrasto con le modifiche introdotte dall'articolo 1.