§ 4.1.138 - L.R. 17 marzo 2003, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:17/03/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).
Art. 3.  (Abrogazione dell’articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28).
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).
Art. 8.  (Disposizioni transitorie).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.138 - L.R. 17 marzo 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

(B.U. 29 marzo 2003, n. 9).

 

     Art. 1. (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).

     1. Il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:

     “2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, appartenenti alle zone territoriali omogenee di tipo E come definite e disciplinate dall’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. Nei comuni ancora dotati di programma di fabbricazione, le zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati.”.

 

          Art. 2. (Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).

     1. Al comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: “zone agricole” sono sostituite dalle seguenti: “all’interno delle zone agricole, sottozone”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:

     “1 bis. Le sottozone in cui è suddivisa la zona agricola corrispondono, di norma, a:

     a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;

     b) aree a non elevato frazionamento fondiario caratterizzate dalla presenza di aziende di notevole estensione;

     c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;

     d) terreni boscati o da rimboschire.”.

     3. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1 bis”.

     4. Al comma 2, lettera d) dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: “della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza.” sono sostituite dalle seguenti:“ del territorio e della popolazione che vi risiede o lo utilizza”.

     5. Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: “relativamente alle zone” e le parole: “per ciascuna zona” sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: “relativamente alle sottozone” e “per ciascuna sottozona”.”

 

          Art. 3. (Abrogazione dell’articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).

     1. L’articolo 53 della l.r. 38/1999 è abrogato.

 

          Art. 4. (Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 38/1999 è sostituita dalla seguente:

     “a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all’allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;”.

 

          Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28).

     1. L’articolo 55 della l.r. 38/1999, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente:

     “Art. 55. (Edificazione in zona agricola).

     1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56.

     2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

     3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

     4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.

     5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.

     6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.

     7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

     8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

     9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.

     10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57.”.

 

          Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).

     1. L’articolo 56 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 56. (Insediamenti residenziali estensivi).

     1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del decreto del ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e non possono comunque eccedere:

     a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;

     b) il quindici per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti;

     c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

     2. L’edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

     a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;

     b) lotto minimo non inferiore ai 5mila metri quadri;

     c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.

     3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l’ottanta per cento della superficie totale.”.

 

          Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38).

     1. L’articolo 57 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 57. (Piani di utilizzazione aziendale).

     1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55.

     2. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari. Tale parere riguarda, in particolare:

     a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;

     b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;

     c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.

     3. Il PUA contiene:

     a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;

     b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;

     c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;

     d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.

     4. Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché, in questo caso, sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore al lotto minimo di cui all’articolo 55.

     5. Il PUA è approvato dal comune e si realizza attraverso un'apposita convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 76, stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:

     a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;

     b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;

     c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;

     d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;

     e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

     6. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 5, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.”.

 

          Art. 8. (Disposizioni transitorie).

     1. Alle domande per l’edificazione nelle zone agricole pervenute ai comuni entro il termine del 30 giugno 2002, previsto dalla legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

     2. A decorrere dalla data del 1° luglio 2002, alle zone agricole definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della l.r. 38/1999, come modificata dalla presente legge.

 

          Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.