§ 4.1.133 - L.R. 30 luglio 2002, n. 28.
Disposizioni urbanistiche per l’installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:30/07/2002
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizione).
Art. 3.  (Disposizioni tecniche).
Art. 4.  (Autorizzazione edilizia).
Art. 5.  (Variante automatica).
Art. 6.  (Disposizione transitoria).


§ 4.1.133 - L.R. 30 luglio 2002, n. 28.

Disposizioni urbanistiche per l’installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.

(B.U. 20 agosto 2002, n. 23 – S.O. n. 5).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge detta disposizioni urbanistiche per la installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.

 

     Art. 2. (Definizione).

     1. Ai fini della presente legge è considerata edicola ogni manufatto adibito prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici posto sul territorio comunale e privo di ancoraggi a terra, con esclusione di quelli relativi a cavi telefonici, cavi elettrici ed eventuali collegamenti con le tubature fognarie.

     2. Per l’installazione delle edicole di cui al comma 1 non è fatto obbligo di servizi igienici, anche chimici, considerato il fatto che tali edicole sono praticabili solo dagli operatori addetti alla vendita.

 

     Art. 3. (Disposizioni tecniche).

     1. Ferme restando le prescrizioni e i divieti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, i comuni, nell’ambito dello strumento urbanistico generale e in conformità ai piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici nonché a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, indicano disposizioni tecniche da rispettare per l’installazione delle edicole, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) la superficie massima concedibile non deve superare i trenta metri quadrati ovvero i ventiquattro metri quadrati limitatamente alle edicole che ricadono nei centri storici, definiti ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, da realizzare secondo tipologie compatibili con le caratteristiche degli stessi;

     b) l’altezza, misurata all’interno delle edicole, non deve superare i 2,70 metri.

     1 bis. Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, all’interno dei centri abitati nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni adottano un piano di ricollocazione per le edicole già installate ma la cui ubicazione sia in contrasto con il d.lgs. 285/1992. Nelle more dell’approvazione di detto piano di ricollocazione le edicole possono permanere nell’attuale ubicazione, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria [1].

 

     Art. 4. (Autorizzazione edilizia).

     1. Per l’installazione delle edicole di cui all’articolo 2, che rispettino gli strumenti urbanistici e le disposizioni tecniche di cui all’articolo 3, è richiesta l’autorizzazione edilizia.

     2. Resta fermo l’obbligo della concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

     Art. 5. (Variante automatica).

     1. Le disposizioni della presente legge costituiscono variante automatica allo strumento urbanistico comunale generale ed alle relative norme tecniche di attuazione.

 

     Art. 6. (Disposizione transitoria).

     1. Rimangono salve le concessioni edilizie già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.