§ 4.1.91 - L.R. 5 settembre 1996, n. 36.
Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:05/09/1996
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Ruoli di utenza).
Art. 3.  (Istituzione del fondo sociale degli IACP).
Art. 4.  (Accesso al fondo sociale).
Art. 5.  (Estinzione agevolata delle morosità).
Art. 6.  (Abrogazione).


§ 4.1.91 - L.R. 5 settembre 1996, n. 36.

Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 20 settembre 1996, n. 26).

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione della legge).

     1. La presente legge disciplina le modalità per la riscossione ed il recupero dei canoni e delle indennità di occupazione, compresi gli oneri accessori e le quote dei servizi a rimborso, dovuti rispettivamente dagli assegnatari o dagli occupanti senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30.

     2. La presente legge disciplina, altresì, le modalità per la riscossione ed il recupero delle rate di ammortamento del prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, ceduti a riscatto o in locazione con patto di futura vendita.

 

     Art. 2. (Ruoli di utenza).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, gli enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, istituiscono appositi ruoli annuali di utenza [1].

     2. La compilazione dei ruoli di utenza è effettuata con riferimento all'ammontare complessivo annuale dei canoni e delle indennità di occupazione, calcolati secondo i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali, delle quote in acconto per i servizi a rimborso secondo la misura predeterminata dal consiglio di amministrazione o dall'organo deliberante di ciascun ente, nonché degli eventuali oneri accessori e delle rate di ammortamento del prezzo di cessione secondo quanto stabilito nel contratto di cessione o nel contratto di locazione con patto di futura vendita.

     3. Il ruolo annuale riferito a ciascun alloggio deve essere suddiviso, ai fini della riscossione, in dodici rate mensili anticipate.

     4. Alle disposizioni di cui al presente articolo, devono uniformarsi gli enti gestori che adottano forme di riscossione attraverso trattenuta diretta sulla busta paga di stipendi, salari o pensioni.

     5. In sede di prima attuazione i ruoli di utenza sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e riguardano il periodo intercorrente tra tale data e la fine dell'anno solare di riferimento.

CAPO II

Il fondo sociale

 

     Art. 3. (Istituzione del fondo sociale degli IACP). [2]

 

     Art. 4. (Accesso al fondo sociale). [2]

CAPO III

Agevolazioni per la definizione delle morosità pregresse

 

     Art. 5. (Estinzione agevolata delle morosità).

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 43 della legge regionale n. 33 del 1987, gli assegnatari di alloggi di proprietà degli IACP che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni e di ogni altro eventuale onere accessorio relativi agli anni antecedenti al 31 dicembre 1995, possono regolarizzare la propria posizione versando in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla richiesta di pagamento da parte dello IACP:

     a) le somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 non gravati da interessi legali e/o di mora;

     b) le somme dovute per il periodo antecedente al 1° gennaio 1991, al netto di interessi legali e/o di mora, per canone nella misura pari alla quota da riversare in contabilità speciale, nonché alle quote per i servizi a rimborso [3].

     2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il pagamento dilazionato deve essere effettuato con rate mensili che non incidono più del trenta per cento sull'importo mensile dovuto per canoni ed oneri accessori [4].

     3. Le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995 salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati [3].

     4. Gli assegnatari che abbiano già in corso il pagamento rateizzato dal debito relativo ai canoni ed oneri accessori dovuti al 31 dicembre 1995, beneficiano, anche con effetto retroattivo, delle agevolazioni di cui al presente articolo, previa ridefinizione del debito da parte dell'IACP.

     5. Gli enti gestori diversi dagli IACP devono richiedere ai propri assegnatari le somme dovute a titolo di canone e di servizi a rimborso. Per i primi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le somme complessive dovute da ciascun assegnatario a tutto il 31 dicembre 1995 possono essere recuperate a titolo transattivo. Gli assegnatari possono presentare, nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato delle somme di cui al comma 2. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 2.

     6. Nei confronti degli assegnatari inadempienti a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto n. 1165 del 1938.

     7. L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo riguarda i rapporti che abbiano a oggetto le unità immobiliari indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 33 del 1987.

 

     Art. 6. (Abrogazione).

     1. L'articolo 42 della legge regionale n. 33 del 1987 è abrogato.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.

[3] Per l'interpretazione autentica del disposto del presente comma vedi l'art. 1 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 5.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 5.

[3] Per l'interpretazione autentica del disposto del presente comma vedi l'art. 1 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 5.