§ 4.1.87 - L.R. 22 maggio 1995, n. 33.
Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Onano (VT) per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:22/05/1995
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure di intervento.
Art. 3.  Norme finanziarie.
Art. 4.  Dichiarazione di pubblica utilità.


§ 4.1.87 - L.R. 22 maggio 1995, n. 33.

Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Onano (VT) per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico.

(B.U. 10 giugno 1995, n. 16, S.O. n. 3).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in conformità ai propri obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico ambientale, interviene, d'intesa con il comune di Onano, per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico.

 

     Art. 2. Procedure di intervento.

     1. Il comune di Onano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un progetto generale di massima, da attuarsi per i singoli lotti esecutivi sulla base degli stanziamenti disponibili in bilancio per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico di Onano.

     2. Il progetto generale di massima ed i singoli progetti esecutivi, redatti in rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sono approvati dal comune di Onano previo parere vincolante del comitato tecnico consultivo regionale, 2ª sezione, ovvero del settore decentrato opere e lavori pubblici di Viterbo, per quanto di competenza, in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 7 novembre 1977, n. 43 e successive integrazioni e modifiche.

     3. L'erogazione dei fondi al comune di Onano, avverrà con le modalità previste dalla legge 26 giugno 1980, n. 88 così come modificate dall'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 3. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, compresi oneri per spese generali e tecniche, sono stanziati, in favore del comune di Onano in prima applicazione L. 500 milioni per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1995 è istituito il capitolo n. 32421 «Intervento finanziario della Regione per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico di Onano (VT)» con una disponibilità finanziaria in termini di competenza di L. 500 milioni.

     3. Alla copertura dell'onere per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione di pari importo sul capitolo n. 39002 e utilizzazione della posta contabile allo scopo iscritta alla lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio relativo allo stesso capitolo.

     4. Per gli anni successivi si procederà alla copertura finanziaria con le leggi di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi sulla base degli importi dei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. Dichiarazione di pubblica utilità.

     1. Le opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico di Onano, di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità.