§ 4.1.38 - L.R. 28 aprile 1983, n. 27. - Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, che detta norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/04/1983
Numero:27


Sommario
Art. 1.  I comuni del Lazio sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad adottare la variante prevista dall'articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, [...]
Art. 2.  (Omissis)


§ 4.1.38 - L.R. 28 aprile 1983, n. 27. - Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, che detta norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei sorti spontaneamente.

(B.U. 20 maggio 1983, n. 14).

 

Art. 1. I comuni del Lazio sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad adottare la variante prevista dall'articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, salvo che, con deliberazione del consiglio comunale, non sia stato dato atto della inesistenza dei presupposti per l'adozione della variante stessa.

 

     Art. 2. (Omissis) [1]

 

 


[1] Aggiunge l'articolo 6 bis alla L.R. 28/1980.