§ 3.11.39 - L.R. 7 giugno 1990, n. 75.
Promozione della costituzione di una società Finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari - CIGS.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:07/06/1990
Numero:75


Sommario
Art. 1.  1. La Regione promuove la costituzione di una società di capitali avente lo scopo di favorire e realizzare iniziative comunque utili o idonee alla ricollocazione di lavoratori ammessi al trattamento [...]
Art. 2.  1. La società ha scopo di:
Art. 3.  Procedure. 1. La Fi.La.S. - S.p.A. trasmette alla Regione Lazio, assessorato problemi del lavoro, l'atto costitutivo e lo statuto della società di cui al precedente articolo 1.
Art. 4.  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 600 milioni per l'anno in corso, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29802, elenco n. 4 [...]


§ 3.11.39 - L.R. 7 giugno 1990, n. 75.

Promozione della costituzione di una società Finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari - CIGS.

(B.U. 20 giugno 1990, n. 17).

 

Art. 1. 1. La Regione promuove la costituzione di una società di capitali avente lo scopo di favorire e realizzare iniziative comunque utili o idonee alla ricollocazione di lavoratori ammessi al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS>, provenienti da imprese ubicate nel territorio regionale.

     2. A tal fine la Regione sottoscrive azioni delle società di cui al primo comma del presente articolo tramite la Finanziaria laziale di sviluppo - S.p.A. (Fi.La.S.) per una quota non maggioritaria.

     3. Possono partecipare al capitale della predetta società la GEPI S.p.A. (Gestioni e partecipazioni industriali), e altri soggetti imprenditoriali interessati fino ad un massimo del 30 per cento del capitale.

 

     Art. 2. 1. La società ha scopo di:

     a) redigere progetti di fattibilità, relativi allo sviluppo produttivo e finanziario di società private e cooperative che impieghino almeno il 50 per cento dei lavoratori in cassa integrazione speciale;

     b) assumere fino ad un massimo del 20 per cento, partecipazioni in società private o cooperative che realizzino prioritariamente tali progetti o altri, ritenuti idonei, sempre comunque nel rispetto dell'utilizzo della percentuale minima del 50 per cento di lavoratori in cassa integrazione speciale;

     c) promuovere la riqualificazione professionale dei cassintegrati con attività di formazione calibrata alle effettive esigenze dei singoli progetti e dei singoli soggetti in essi impegnati.

 

     Art. 3. Procedure. 1. La Fi.La.S. - S.p.A. trasmette alla Regione Lazio, assessorato problemi del lavoro, l'atto costitutivo e lo statuto della società di cui al precedente articolo 1.

     2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, la Fi.La.S. - S.p.A., trasmette alla Regione Lazio, assessorato problemi del lavoro, una relazione semestrale sulla situazione e sullo stato di attuazione del programma della società di cui al precedente articolo 1, con allegato il relativo bilancio.

     3. La Giunta regionale sottopone gli atti di cui ai precedenti commi all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 600 milioni per l'anno in corso, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29802, elenco n. 4 lettera d) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1990.

     2. Sullo stato di previsione della spesa del bilancio 1990 è istituito il capitolo n. 07021 denominato: «Finanziamento alla Fi.La.S. - S.p.A. per la sottoscrizione di azioni per la costituzione di una società finalizzata al reimpiego di lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari» con lo stanziamento di L. 600 milioni.