§ 3.10.74 - L.R. 19 aprile 2011, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:19/04/2011
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni [...]
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 3.10.74 - L.R. 19 aprile 2011, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche

(B.U. 28 aprile 2011, n. 16)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche”)

1. Al comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 dopo le parole “di cui all’articolo 56” sono aggiunte le seguenti: “, prevedendo in ogni caso che le strutture ricettive ostelli per la gioventù, di nuova apertura, siano gestite da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, individuando altresì misure volte a favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo di provincia e a favorire anche il turismo giovanile per i disabili ed istituendo un numero verde con il fine di creare una sinergia tra gli operatori e le categorie del settore nonché un centro di prenotazione unica per il turismo giovanile.”.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.