§ 3.10.71 - R.R. 21 settembre 2009, n. 18.
Modifiche al R.R. 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) come modificato dal R.R. 29 aprile 2009, n. 4 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:21/09/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 16.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 4 del R.R. n. 16/2008.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 6 del R.R. n. 16/2008.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 del R.R. n. 16/2008.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 10 del R.R. n. 16/2008.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 11 del R.R. n. 16/2008.
Art. 7.  Disposizione transitoria per le strutture ricettive extralberghiere.
Art. 8.  Deroga per le strutture ricettive extralberghiere.


§ 3.10.71 - R.R. 21 settembre 2009, n. 18. [1]

Modifiche al R.R. 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) come modificato dal R.R. 29 aprile 2009, n. 4 (Modifica al R.R. 24 ottobre 2008, n. 16).

(B.U. 7 ottobre 2009, n. 37 - S.O. n. 175)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del R.R. n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera b) le parole da: "Tali strutture" a "di accompagnatore." sono sostituite dalle seguenti: "Possono essere ospitati anche soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.";

 

b) alla lettera d) le parole: "per un periodo non superiore a sessanta giorni" sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del R.R. n. 16/2008.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del R.R. n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"b) oltre all'incremento di cui alla lettera a), un ulteriore incremento della superficie della camera di almeno 1 metro quadrato o 3 metri cubi, per un posto letto a castello;";

 

b) alla lettera c) dopo le parole: "una doccia" sono inserite le seguenti: ", un bidet, uno specchio";

 

c) alla lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole: "di dimensioni non inferiori a 3 metri quadrati;";

 

d) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

"e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona o una seduta-divano e un comodino, o equivalente, con abatjour;";

 

e) alla lettera l) le parole: "almeno due volte alla settimana e comunque" sono soppresse;

 

f) la lettera m) è abrogata;

 

g) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

 

"n-bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza.".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del R.R. n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera c) dopo le parole: "una doccia" sono inserite le seguenti: ", un bidet, uno specchio ";

 

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

"e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;";

 

c) alla lettera n) dopo le parole: " ad uso comune" sono aggiunte le seguenti: "solo per chiamate d'emergenza;".

 

3. Al comma 3 dell'articolo 4 del R.R. n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

 

"b-bis) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;";

 

b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: ", solo nelle case e negli appartamenti per vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo non imprenditoriale è sufficiente la fornitura delle lenzuola e della biancheria;";

 

c) il numero 1) della lettera d) è sostituito dal seguente:

 

"1) servizio di ricevimento e recapito ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;";

 

d) dopo il numero 2) della lettera d) è aggiunto il seguente:

 

"2-bis) presenza di cassetta di primo soccorso ed estintore;";

 

e) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

 

"d-bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza.".

 

4. Al comma 4 dell'articolo 4 del R.R. n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"b) oltre all'incremento di cui alla lettera a), un ulteriore incremento della superficie della camera di almeno 1 metro quadrato o 3 metri cubi, per un posto letto a castello;";

 

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio, un cestino portarifiuti, una lampada o applique da tavolo e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;";

 

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

"d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni sei posti letto o frazione, nonché un vano wc e un vano doccia ogni sei posti letto o frazione, con un minimo di un servizio ogni piano;";

 

d) alla lettera i) dopo le parole: "ad uso comune" sono inserite le seguenti: "solo per chiamate d'emergenza".

 

5. Al comma 5 dell'articolo 4 del R.R. n. 16/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio, un cestino portarifiuti, una lampada o applique da tavolo e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;";

 

b) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

 

"g-bis) un punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza;

 

g-ter) un vano accessorio, individuabile anche nel vano cucina, da destinare all'uso comune degli ospiti.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 6 del R.R. n. 16/2008.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del R.R. n. 16/2008 dopo le parole: "domanda provvede" sono inserite le seguenti: ", previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta presenti nel territorio provinciale,".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 del R.R. n. 16/2008.

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

 

"g) pareri e/o nullaosta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, prevenzione incendi ed accessibilità dei luoghi ovvero, in alternativa, copia della richiesta delle medesime certificazioni;".

 

2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 7 del R.R. n. 16/2008 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 13/2007, previa acquisizione delle certificazioni di cui al comma 2, lettera g), qualora non allegate alla domanda, contiene:".

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 10 del R.R. n. 16/2008.

1. L'articolo 10 del R.R. n. 16/2008 è sostituito dal seguente:

 

 

"Art. 10

Disposizioni transitorie.

1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

 

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1;

 

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;

 

c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;

 

d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali, secondo quanto disposto dal comma 5.

 

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

 

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

 

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

 

5. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di novanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

 

6. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata L.R. n. 13/2007.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 11 del R.R. n. 16/2008.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del R.R. n. 16/2008 le parole: "commi 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

 

     Art. 7. Disposizione transitoria per le strutture ricettive extralberghiere.

1. L'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al R.R. n. 16/2008 e successive modifiche è obbligatorio per l'apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Qualora detti interventi prevedano incrementi dei volumi, i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 16/2008 e successive modifiche sono obbligatori unicamente per i nuovi volumi.

 

3. I requisiti strutturali di cui al R.R. n. 16/2008 e successive modifiche non si applicano alle strutture ricettive extralberghiere già esistenti nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti siano stati presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 8. Deroga per le strutture ricettive extralberghiere.

1. Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai requisiti di cui al R.R. n. 16/2008 e successive modifiche per le strutture ricettive extralberghiere da insediarsi o già insediate in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.

 

 

Allegato A


[1] Abrogato dall'art. 19 del R.R. 7 agosto 2015, n. 8.