§ 3.10.37 - L.R. 13 dicembre 1996, n. 54.
Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:13/12/1996
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aree di sosta).
Art. 3.  (Gestione delle aree).


§ 3.10.37 - L.R. 13 dicembre 1996, n. 54. [1]

Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti.

(B.U. 27 dicembre 1996, n. 35 - S.O. n. 4).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.

 

     Art. 2. (Aree di sosta).

     1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan.

     2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di:

     a) pozzetto di scarico autopulente;

     b) erogatore di acqua potabile;

     c) adeguato sistema di illuminazione;

     d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

     e) toponomastica della città;

     f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile.

     3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito.

     4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

     5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

     Art. 3. (Gestione delle aree).

     1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

     2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, e dall'art. 16 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 18.