§ 3.10.11 - L.R. 8 gennaio 1975, n. 1.
Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro-loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:08/01/1975
Numero:1


Sommario
Art. 1.  E' costituito presso l'Assessorato al turismo, spettacolo e sport della Regione l'Albo regionale delle Associazioni Pro-loco.
Art. 2.  Per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro- loco devono concorrere le seguenti condizioni:
Art. 3.  Ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'Associazione Pro-loco interessata presenterà domanda, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché della previsione di bilancio di cui al [...]
Art. 4.  Le Associazioni Pro-loco iscritte all'Albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo Statuto:
Art. 5.  Allo scopo di incoraggiare l'attività delle Associazioni Pro- loco iscritte all'Albo regionale, a partire dall'anno 1975 saranno previsti nel bilancio di previsione i fondi necessari per poter [...]
Art. 6.  Le Associazioni Pro-loco promuovono la sviluppo e la valorizzazione turistica locale e sono considerate momenti fondamentali della partecipazione democratica alla determinazione della programmazione [...]


§ 3.10.11 - L.R. 8 gennaio 1975, n. 1. [1]

Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro-loco.

(B.U. 24 gennaio 1975, n. 2, S.O.).

 

Art. 1. E' costituito presso l'Assessorato al turismo, spettacolo e sport della Regione l'Albo regionale delle Associazioni Pro-loco.

 

     Art. 2. Per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro- loco devono concorrere le seguenti condizioni:

     1) che l'Associazione Pro-loco sia stata costituita in località dove non operi altra Associazione Pro-loco iscritta all'Albo regionale e comunque non si costituisca ove abbiano sede gli uffici degli Enti turistici sub-regionali;

     2) che la costituzione dell'Associazione sia avvenuta con atto pubblico;

     3) che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari sia ritenuta adeguata al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

 

     Art. 3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'Associazione Pro-loco interessata presenterà domanda, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché della previsione di bilancio di cui al punto n. 3 del precedente art. 2, alla Regione Lazio - Assessorato al turismo, per il tramite dell'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio.

     L'Ente Provinciale per il Turismo accompagnerà la domanda con il proprio motivato parere in merito, corredata dal parere del Comune o del Consorzio di Comuni competente per territorio.

 

     Art. 4. Le Associazioni Pro-loco iscritte all'Albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo Statuto:

     a) promuovono iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative della località;

     b) svolgono opera di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; al riguardo, le Associazioni potranno formulare un inventario del patrimonio storico, artistico e monumentale presente nel territorio cui ambito esse operano, il quale possa costituire coefficiente di attrazione turistica allo scopo di razionalizzare eventuali interventi nel settore; copia di tale inventario sarà inviata all'Assessorato regionale al turismo;

     c) si adoperano affinché sia richiamata l'attenzione delle autorità competenti su specifici problemi locali, la soluzione dei quali sia di interesse, direttamente o indirettamente, anche per il movimento turistico del luogo.

 

     Art. 5. Allo scopo di incoraggiare l'attività delle Associazioni Pro- loco iscritte all'Albo regionale, a partire dall'anno 1975 saranno previsti nel bilancio di previsione i fondi necessari per poter disporre, da parte della Regione sentita la competente Commissione consiliare permanente, l'erogazione di contributi in relazione anche ai programmi di attività ed alla potenzialità turistica della località.

 

     Art. 6. Le Associazioni Pro-loco promuovono la sviluppo e la valorizzazione turistica locale e sono considerate momenti fondamentali della partecipazione democratica alla determinazione della programmazione turistica regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.