§ 3.9.24 - R.R. 21 giugno 2007, n. 7.
Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 formazione professionale
Data:21/06/2007
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Criteri per il rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale generale)
Art. 3.  (Modello per la predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio)
Art. 4.  (Ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale esterna ed interna e della formazione del tutore aziendale)
Art. 5.  (Rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese per l’erogazione formale interna e dei relativi requisiti)
Art. 6.  (Modalità di certificazione delle competenze, di riconoscimento dei crediti formativi e di registrazione nel libretto formativo)
Art. 7.  (Modalità per l’ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale)
Art. 8.  (Modalità di adeguamento alla legge regionale delle sperimentazioni sull’apprendistato professionalizzante già avviate)
Art. 9.  (Percentuale e modalità di erogazione dell’incentivo economico)
Art. 10.  (Monitoraggio sull’applicazione del regolamento)
Art. 11.  (Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie)


§ 3.9.24 - R.R. 21 giugno 2007, n. 7. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato).

(B.U. 20 luglio 2007, n. 20)

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

     1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato), gli aspetti formativi concernenti il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge regionale, di seguito denominata legge regionale, ed in particolare:

     a) i criteri per il rilascio del parere di conformità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale;

     b) il modello per la predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio, di cui all’articolo 4 della legge regionale;

     c) le ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale, di cui all’articolo 5, comma 4, e della formazione del tutore aziendale, di cui all’articolo 10, comma 5, lettera a), della legge regionale;

     d) il rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese per l’erogazione della formazione formale interna e dei relativi requisiti, di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale;

     e) le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi e le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale;

     f) le modalità per l’ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge regionale;

     g) le modalità di adeguamento alla legge regionale delle sperimentazioni sull’apprendistato professionalizzante già avviate, di cui all’articolo 14, comma 2, della legge stessa;

     h) la percentuale e le modalità di erogazione dell’incentivo economico, di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale;

     i) il monitoraggio sull’applicazione del presente regolamento.

     2. La disciplina relativa agli aspetti formativi concernenti il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale, è rinviata ad un successivo regolamento.

 

     Art. 2. (Criteri per il rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale generale)

     1. Il parere di conformità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale viene rilasciato da una specifica commissione costituita presso l’ente bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla commissione provinciale di concertazione per il lavoro istituita dall’articolo 20 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), di seguito denominata commissione provinciale.

     2. La specifica commissione costituita presso l’ente bilaterale territoriale rilascia il parere di conformità su richiesta del datore di lavoro secondo le procedure e le modalità definite dalla contrattazione collettiva, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. Tale richiesta va formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all’allegato A al presente regolamento. Ogni sei mesi l’ente bilaterale territoriale trasmette alla provincia una relazione sul rilascio dei pareri di conformità.

     3. La commissione provinciale rilascia il parere di conformità su richiesta del datore di lavoro formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all’allegato A al presente regolamento. Tale richiesta va presentata al centro per l’impiego competente per territorio, che ne verifica la completezza della documentazione e la trasmette alla commissione provinciale.

     4. Il parere di conformità, rilasciato ai sensi dei commi 2 e 3, è espresso previa verifica di coerenza tra il piano formativo individuale generale predisposto dall’impresa ed il profilo formativo definito ai sensi dell’articolo 2 dalla legge regionale e viene comunicato all’impresa, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali vale il principio del silenzio-assenso e l’impresa può procedere all’assunzione. Qualora, entro tale termine, vengano rilevati elementi di non conformità, questi vengono segnalati all’impresa per le opportune modifiche.

 

     Art. 3. (Modello per la predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio)

     1. Il piano formativo individuale di dettaglio di cui all’articolo 4 della legge regionale, quale articolazione del piano formativo individuale generale, viene predisposto annualmente a cura dell’impresa sulla base del modello di cui all’allegato B al presente regolamento. L’impresa, nella predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio, può avvalersi dell’assistenza di strutture individuate con atto della direzione regionale competente in materia di formazione.

 

     Art. 4. (Ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale esterna ed interna e della formazione del tutore aziendale)

     1. La formazione formale disciplinata agli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale si articola in:

     a) formazione su contenuti di base e trasversali come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), corrispondente al 35 per cento del monte ore complessivo;

     b) formazione per l’acquisizione di competenze professionali settoriali, corrispondente al 20 per cento del monte ore complessivo;

     c) formazione per l’acquisizione di competenze professionali specialistiche, corrispondente al 45 per cento del monte ore complessivo.

     2. La formazione formale relativa ai contenuti trasversali deve prevedere tra i moduli iniziali interventi formativi in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

     3. La formazione formale relativa ai contenuti di base e trasversali e quella relativa all’acquisizione di competenze professionali settoriali si svolgono all’esterno dell’impresa.

     4. Le grandi imprese con almeno duecentocinquanta dipendenti che assicurano percorsi formativi integrati con l’esperienza lavorativa da svolgere in strutture formative aziendali, di emanazione aziendale o collegate al gruppo di imprese, possono essere autorizzate dalla direzione regionale competente in materia di formazione, previa verifica del possesso di specifici requisiti previsti dal sistema di accreditamento regionale, ad erogare all’interno la formazione formale relativa ai contenuti di base e trasversali e quella relativa all’acquisizione di competenze professionali settoriali, nonché la formazione del tutore aziendale di cui all’articolo 10, comma 5, lettera a), della legge regionale. Tale autorizzazione ha durata quinquennale.

     5. La formazione formale interna è attestata dall’impresa sulla base del modello di cui all’allegato C al presente regolamento. In caso di mancata attestazione, la formazione formale interna si presume non svolta, salvo prova contraria.

     6. La formazione formale erogata all’interno dell’impresa non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese per l’erogazione formale interna e dei relativi requisiti)

     1. Le imprese interessate al riconoscimento della capacità formativa per l’erogazione della formazione formale interna relativa all’acquisizione di competenze professionali specialistiche, indicata all’articolo 4, comma 1, lettera c), devono presentare al competente centro per l’impiego la dichiarazione sulla base del modello di cui all’allegato D al presente regolamento, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

     a) presenza in azienda di personale con funzioni formative attinenti alle competenze professionali specialistiche previste dal piano formativo individuale di dettaglio dell’apprendista;

     b) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale;

     c) disponibilità di spazi distinti rispetto ai locali destinati alla produzione di beni e servizi, in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza e forniti delle attrezzature e delle strumentazioni adeguate al piano formativo individuale di dettaglio dell’apprendista.

     2. La dichiarazione riguardante il possesso della capacità formativa dell’impresa è allegata alla comunicazione di assunzione dell’apprendista ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale.

     3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 rientra nell’ambito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale.

 

     Art. 6. (Modalità di certificazione delle competenze, di riconoscimento dei crediti formativi e di registrazione nel libretto formativo)

     1. Nelle more della definizione del sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, a livello nazionale, nonché in attesa dell’adozione del libretto formativo del cittadino, a livello regionale, le competenze e le conoscenze acquisite tramite la formazione formale, esterna ed interna, e non formale sono registrate dai centri per l’impiego, territorialmente competenti, nella scheda professionale del lavoratore prevista dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, a seguito di attestazione da parte dei soggetti erogatori della formazione, secondo le seguenti modalità:

     a) al termine del rapporto di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata o di trasformazione del contratto;

     b) in ogni momento su richiesta dell’apprendista.

     2. A seguito dell’adozione del libretto formativo del cittadino, a livello regionale, i centri per l’impiego provvedono direttamente alla trascrizione nel libretto medesimo delle risultanze della scheda professionale.

 

     Art. 7. (Modalità per l’ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale)

     1. La richiesta di ammissione all’esame per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’articolo 9, comma 3, della legge regionale è inoltrata dal giovane che abbia concluso un rapporto di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata dello stesso, purché abbia partecipato ad almeno duecentoquaranta ore di formazione formale.

     2. La richiesta va presentata sulla base del modello di cui all’allegato E al presente regolamento al competente servizio per la formazione della provincia, che ne verifica, entro sessanta giorni, l’ammissibilità.

     3. I criteri per la verifica di ammissibilità sono definiti mediante direttive emanate dalla direzione regionale competente in materia di formazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     4. Il competente servizio per la formazione della provincia dà comunicazione all’interessato dell’esito della verifica di ammissibilità indicando, in caso di esito positivo, la sede e la data di svolgimento della prova d’esame.

 

     Art. 8. (Modalità di adeguamento alla legge regionale delle sperimentazioni sull’apprendistato professionalizzante già avviate)

     1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno assunto apprendisti nell’ambito delle sperimentazioni già avviate dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2005, n. 350, oppure ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comunicano, entro il 31 ottobre 2007, ai centri per l’impiego, territorialmente competenti, i dati richiesti sulla base della modulistica di cui all’allegato F al presente regolamento.

     2. Per gli apprendisti indicati al comma 1 le province formulano proposte di interventi formativi specifici nell’ambito del piano annuale dell’offerta formativa di cui all’articolo 7 della legge regionale.

 

     Art. 9. (Percentuale e modalità di erogazione dell’incentivo economico)

     1. Per ogni contratto di apprendistato professionalizzante trasformato alla scadenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato viene riconosciuto all’impresa, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale, un incentivo economico di € 200,00. Tale incentivo è elevato a € 1.000,00 nel caso in cui l’impresa abbia trasformato almeno il 70 per cento dei contratti di apprendistato professionalizzante giunti a scadenza nei ventiquattro mesi precedenti.

     2. Qualora la trasformazione avvenga prima della scadenza del contratto di apprendistato e, comunque, decorsi almeno diciotto mesi dalla stipula dello stesso, l’incentivo economico è determinato come segue:

     a) € 2.500,00 qualora la trasformazione avvenga tra i ventiquattro e i dodici mesi prima della scadenza prevista nel contratto di assunzione dell’apprendista;

     b) € 5.000,00 qualora la trasformazione avvenga prima dei venticinque mesi dalla scadenza prevista nel contratto di assunzione dell’apprendista.

     3. L’incentivo economico è concesso, su richiesta dell’impresa al competente servizio provinciale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante, sulla base del modello di cui all’allegato G al presente regolamento e non è cumulabile con altri incentivi economici di eguale natura.

     4. L’ammontare complessivo delle risorse necessarie per l’erogazione dell’incentivo economico indicato dal presente articolo è ripartito annualmente fra le province in quota proporzionale al numero di apprendisti occupati nell’ambito del piano annuale dell’offerta formativa di cui all’articolo 7 della legge regionale.

 

     Art. 10. (Monitoraggio sull’applicazione del regolamento)

     1. Al fine di sostenere e monitorare la prima applicazione del presente regolamento, viene costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico ai sensi dell’articolo 58 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, tale gruppo di lavoro propone eventuali modifiche al presente regolamento, che vengono adottate previa concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie)

     1. Il presente regolamento, al fine di consentire ai soggetti coinvolti nell’attuazione della legge regionale l’avvio delle azioni propedeutiche e la messa in opera degli strumenti richiesti dalla normativa regionale per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, entra in vigore il 30 settembre 2007, salvo quanto disposto al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina dell’apprendistato professionalizzante definita dalla contrattazione collettiva nazionale.

     2. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia stato adottato il primo piano annuale dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale, la formazione formale per gli apprendisti e la formazione per i tutori aziendali di cui all’articolo 4 si svolgono, fino all’adozione del piano stesso, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

     3. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano ai contratti di apprendistato professionalizzante trasformati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Allegato A

 

Allegato B

 

Allegato C

 

Allegato D

 

Allegato E

 

Allegato F

 

Allegato G


[1] Abrogato dall'art. unico, comma 128, della L.R. 13 agosto 2011, n. 12, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2, comma 118, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.