§ 3.8.89 - L.R. 31 luglio 2003, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:31/07/2003
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 concernente “Consorzi delle aree ed i nuclei di sviluppo industriale”).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 13/1997).
Art. 3.  (Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale vigenti).


§ 3.8.89 - L.R. 31 luglio 2003, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

(B.U. 30 agosto 2003, n. 24).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 concernente “Consorzi delle aree ed i nuclei di sviluppo industriale”).

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/1997 dopo le parole: “all’ingrosso”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “nonché ad imprese che esercitano le ulteriori attività produttive di beni e servizi di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.440, nei limiti del dieci per cento del totale delle aree, libere o dismesse, destinate alle attività industriali, artigianali e di commercio all’ingrosso;”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 13/1997).

     1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/1997 dopo le parole: “tra l’altro”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei limiti e delle destinazioni previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera b),”.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/1997 è inserito il seguente: “2 bis. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale possono indicare, altresì, particolari ambiti da assoggettare a successive pianificazioni di dettaglio, che non costituiscono variante ai piani regolatori stessi, qualora rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 40, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche.”.

 

     Art. 3. (Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale vigenti). [1]

     1. In assenza di un adeguamento, attraverso apposita variante generale, del piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle previsioni di cui all’articolo 7, comma 2 della l.r. 13/1997, come modificato dalla presente legge, al fine del rispetto del limite e delle destinazioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), della citata l.r. 13/1997, ogni singolo intervento di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atto a consentire la localizzazione di impianti per l’esercizio delle attività produttive di beni e servizi di cui all’articolo 1 del d.p.r. 447/1998, come modificato dal d.p.r. 440/2000, costituisce variante al piano regolatore stesso, da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica.


[1] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.