§ 3.8.82 - L.R. 31 maggio 2002, n. 13.
Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l’assunzione di giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:31/05/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Ammontare dei contributi).
Art. 4.  (Limiti alla concessione dei contributi).
Art. 5.  (Concessione dei contributi - Priorità).
Art. 6.  (Modalità di presentazione delle domande).
Art. 7.  (Erogazione dei contributi).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 9.  (Abrogazione).
Art. 10.  (Disposizione transitoria).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 3.8.82 - L.R. 31 maggio 2002, n. 13. [1]

Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l’assunzione di giovani.

(B.U. 20 giugno 2002, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. Allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d’opera, la Regione concede, nella misura e con le modalità specificate nella presente legge, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani sia in regime di apprendistato o di formazione e lavoro che per la normale attività lavorativa.

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono essere ammessi a fruire dei contributi le imprese artigiane che assumono giovani con rapporto di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro nonché le imprese che assumono giovani già qualificati con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

     Art. 3. (Ammontare dei contributi).

     1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono così determinati:

     a) euro 1.807,64 annui per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con rapporto di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro;

     b) euro 3.098,82 annui per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

     2. Per i giovani che siano portatori di handicap ai sensi delle leggi vigenti la misura dei contributi di cui al comma 1 è aumentata del 50 per cento.

 

     Art. 4. (Limiti alla concessione dei contributi).

     1. Ciascuna impresa artigiana può fruire annualmente dei contributi previsti dalla presente legge per non più di tre giovani. Tale limite può essere elevato dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, anche limitatamente a singole zone, settori merceologici o gruppi di imprese.

     2. I contributi sono concessi a condizione che:

     a) le qualifiche del personale assunto siano compatibili con l’esercizio dell’attività dell’impresa;

     b) le assunzioni siano state effettuate nel trimestre precedente la data di inoltro alla Regione della domanda di ammissione ai contributi ai sensi dell’articolo 6.

     3. I contributi sono, comunque, concessi nel limite della categoria di aiuto de minimis, come definita dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 5. (Concessione dei contributi - Priorità).

     1. Ai fini della concessione dei contributi, le domande delle imprese aventi diritto sono ordinate, secondo la data di inoltro alla Regione, in due distinti elenchi, di cui il primo riportante le assunzioni a tempo indeterminato e il secondo quelle effettuate in regime di apprendistato o di formazione e lavoro.

     2. I contributi, fino al totale esaurimento dei fondi disponibili, sono concessi secondo le seguenti priorità:

     a) imprese che assumono lavoratori portatori di handicap sia in regime di apprendistato sia con contratto di formazione e lavoro;

     b) imprese che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

     c) imprese che assumono in regime di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro.

     3. In caso di parità, vale l’ordine di inoltro delle domande.

     4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e tenuto conto dello stanziamento annuo di bilancio, può fissare eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi stabilendo priorità e riserve per particolari settori di attività o per specifiche aree.

 

     Art. 6. (Modalità di presentazione delle domande).

     1. Le imprese artigiane, che intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, devono inoltrare domanda all’assessorato regionale competente in materia di artigianato, secondo lo schema dallo stesso predisposto, entro il 31 maggio per l’esercizio finanziario in corso a tale data, in deroga a quanto disposto dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

     2. Le domande devono contenere le informazioni, rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni amministrative, riguardanti:

     a) l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane del richiedente;

     b) i dati anagrafici dei giovani assunti;

     c) l’attestazione che l’assunzione è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente e che allo stesso dipendente sono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelle previste dalle norme contrattuali.

     3. Le domande devono essere corredate di una relazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa artigiana, dalla quale si evinca il tipo di attività e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati con la precisazione delle rispettive categorie di appartenenza.

     4. Nel corso dell’istruttoria la Regione può richiedere un’integrazione della documentazione riservandosi, altresì, la possibilità d’accesso all’azienda, per eventuali verifiche, da effettuarsi previa comunicazione al titolare dell’impresa.

 

     Art. 7. (Erogazione dei contributi).

     1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono erogati alla fine di ciascun anno di attività lavorativa, su presentazione di specifica richiesta di erogazione, secondo un modello fornito dalla Regione, sottoscritto dal titolare dell’impresa richiedente.

     2. Per rapporti di lavoro inferiori alle annualità interessate, i contributi sono ridotti di tanti dodicesimi per quanti mesi o frazioni di mese superiori ai quindici giorni il predetto rapporto di lavoro o di apprendistato non ha avuto luogo, con l’esclusione dei periodi di assenza dovuti a ferie o infortuni sul lavoro.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nel bilancio di previsione per l’esercizio 2002 è istituito apposito capitolo, nell’ambito dell’Unità previsionale di base B24, denominato: “Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l’assunzione di giovani”.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto nell’articolo 10, provvede con decreto alla quantificazione dell’onere di cui al comma 1 ed alla relativa copertura mediante prelievo delle risorse disponibili nel capitolo B24502.

     3. Il capitolo B24502, istituito dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, resta iscritto nel bilancio per la gestione di competenza e cassa relativa al periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per la gestione dei residui passivi.

 

     Art. 9. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, come modificata dalla legge regionale 1 settembre 1986, n. 35 e dalla legge regionale 26 aprile 1988, n. 26 è abrogata, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10 della presente legge.

 

     Art. 10. (Disposizione transitoria).

     1. Le domande di contributo inoltrate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le norme previste dalla l.r. 51/1985 e successive modifiche.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Abrogata dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.