§ 3.7.57 - R.R. 19 gennaio 2009, n. 1.
Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:19/01/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Criteri generali per l’adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico)
Art. 3.  (Indirizzi per la determinazione degli orari di apertura degli esercizi)
Art. 4.  (Autorizzazione all’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 5.  (Trasferimento di sede o ampliamento degli esercizi)
Art. 6.  (Autorizzazioni temporanee)
Art. 7.  (Affidamento di reparto)
Art. 8.  (Subingresso)
Art. 9.  (Affitto di azienda)
Art. 10.  (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri dei comuni)
Art. 11.  (Procedimenti di concertazione)
Art. 12.  (Equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani, storico artistici e architettonici e delle attività di somministrazione)
Art. 13.  (Deroga agli indirizzi regionali)
Art. 14.  (Monitoraggio)
Art. 15.  (Disposizioni transitorie)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.57 - R.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche) e successive modifiche.

(B.U. 28 gennaio 2009, n. 4)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento detta, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, di seguito denominata legge.

 

     Art. 2. (Criteri generali per l’adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico)

1. I comuni, nell’adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri generali:

a) salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica;

b) adeguatezza degli arredi urbani;

c) salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati;

d) garanzia dell’equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominate attività di somministrazione, e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell’ambito dei contesti urbani in cui le suddette attività sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta città consolidata;

e) promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attività di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici;

f) previsione e salvaguardia di adeguati percorsi ciclo-pedonali e veicolari, ivi compresi quelli relativi al passaggio dei mezzi di soccorso;

g) armonizzazione delle procedure finalizzate alla concessione di occupazione di suolo pubblico con i principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa;

h) revisione dei tempi di durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in funzione delle necessità di programmazione delle imprese, anche con riferimento a progetti di sviluppo presentati unitariamente da più operatori;

i) salvaguardia dei livelli occupazionali.

 

2. Gli interventi comunali finalizzati alla salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale, artistica o socio-economica, nonché di quelle soggette a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia, devono garantire la continuità e lo sviluppo delle attività di somministrazione con particolare riferimento a quelle già presenti.

 

3. I comuni procedono alla revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico:

a) in caso di recidiva, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera m), della legge, riferita a violazioni di particolare gravità;

b) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa.

 

     Art. 3. (Indirizzi per la determinazione degli orari di apertura degli esercizi)

1. I comuni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 2, della legge, stabiliscono l’orario minimo di apertura e quello massimo di chiusura degli esercizi, nell’ambito dei quali gli esercenti determinano i propri orari.

 

2. I comuni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 8, della legge, determinano la durata minima e massima di apertura, con indicazione dei relativi orari, degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) valutazione della rumorosità, interna ed esterna, dei locali interessati in relazione al disturbo arrecato ai residenti della zona in cui insistono i locali stessi e di quelle adiacenti;

b) valutazione dell’incremento del traffico veicolare e pedonale, nonché della presenza di spazi disponibili per il parcheggio e la sosta dei veicoli;

c) valutazione dell’emergenza derivante dal crescente numero di incidenti che accadono nelle fasi di rientro dai locali.

 

     Art. 4. (Autorizzazione all’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati esercizi, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero, se non costituito, alla struttura competente per materia del comune interessato, di seguito denominati struttura competente.

 

2. Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del richiedente;

b) indicazione dell’ubicazione del locale in cui deve svolgersi l’attività di somministrazione;

c) indicazione dell’attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;

d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

 

3. Alle istanze sono allegati:

a) copia dell’atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo

b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l’attività di somministrazione;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:

1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

4) l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

 

4. Le istanze sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

 

5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e fatto salvo quanto previsto dal comma 7, la domanda si intende accolta.

 

6. Il comune è tenuto a comunicare tempestivamente all’interessato eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tale caso il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

 

7. Non sono richiesti ai fini dell’esame dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’attività:

a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l’attività di somministrazione;

b) l’indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell’attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge;

c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

 

8. Qualora il titolare di autorizzazione all’esercizio sia una società, un’associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

 

9. Le richieste di proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettere a) e d), della legge sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

 

     Art. 5. (Trasferimento di sede o ampliamento degli esercizi)

1. Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento di sede dell’esercizio sono presentate alla struttura competente e contengono, in particolare, le generalità del richiedente, nonché l’indicazione dell’ubicazione del locale in cui si intende trasferire l’esercizio. All’istanza sono allegati:

a) planimetria del locale;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;

2) l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

 

2. Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e, a decorrere dalla relativa definizione, non è consentita la prosecuzione dell’attività nel locale dal quale l’esercizio è trasferito.

 

3. L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è comunicato, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge, alla struttura competente e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura stessa.

 

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene, in particolare, le generalità del titolare nonchè l’indicazione della misura dell’ampliamento e dell’attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, attestante:

a) l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

b) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

 

     Art. 6. (Autorizzazioni temporanee)

1. Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione temporanea di cui all’articolo 12 della legge, sono presentate alla struttura competente e contengono i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del richiedente;

b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell’attività di somministrazione;

c) indicazione dell’ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l’attività di somministrazione;

d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

 

2. Alle istanze sono allegati:

a) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;

2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;

3) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

4) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;

5) la durata dell’evento per il quale è richiesta l’autorizzazione.

 

     Art. 7. (Affidamento di reparto)

1. L’affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge è comunicato alla struttura competente. Tale comunicazione contiene, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata dall’affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l’attività e alla stessa sono allegati:

a) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

b) copia dell’atto con cui viene realizzato l’affidamento in gestione;

c) indicazione dell’attività che deve essere svolta dall’affidatario;

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.

 

     Art. 8. (Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato alla struttura competente nel termine previsto nell’articolo 14, comma 1, della legge. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l’indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell’attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:

a) copia dell’atto notarile di cessione di azienda;

b) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.

 

2. In caso di trasferimento della titolarità dell’esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l’attività di somministrazione, chiede alla struttura competente la reintestazione dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente, in particolare, le relative generalità, sono allegati:

a) copia della denuncia di successione;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio.

 

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della legge. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

 

     Art. 9. (Affitto di azienda)

1. L’affitto di azienda è comunicato alla struttura competente ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell’affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall’affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l’indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:

a) copia del contratto di affitto;

b) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell’affittuario;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.

 

2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell’azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge, può chiedere alla struttura competente la reintestazione dell’autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazioni da parte del comune entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l’attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri dei comuni)

1. La dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, comma 12, primo periodo, della legge, relativa alle attività di somministrazione previste nell’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l) e m) della legge stessa, è presentataalla struttura competente e contiene, in particolare, i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del dichiarante;

b) indicazione dell’ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l’attività;

c) indicazione dell’attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;

d) indicazione del rappresentante legale, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

 

2. Alla dichiarazione sono allegati:

a) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;

b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l’attività;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del dichiarante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;

4) l’avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

 

3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

 

4. La comunicazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera n), della legge è presentata alla struttura competente e contiene i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del titolare del distributore;

b) indicazione dell’ubicazione del locale dove è installato il distributore;

c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

 

5. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;

b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

c) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del titolare ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.

 

     Art. 11. (Procedimenti di concertazione)

1. I comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della legge, promuovono lo sviluppo equilibrato del settore anche attraverso procedimenti di concertazione tra i diversi rappresentanti degli interessi coinvolti e, comunque, nel rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa.

 

     Art. 12. (Equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani, storico artistici e architettonici e delle attività di somministrazione)

1. I comuni, nell’ambito degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, garantiscono l’equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico e quelle di tutela della libera iniziativa economica e dei diritti acquisiti dagli esercizi già operanti all’interno dei contesti stessi.

 

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono utilizzare, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia.

 

     Art. 13. (Deroga agli indirizzi regionali)

1. Il Comune di Roma, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge, può determinare criteri e utilizzare indici o parametri anche in deroga agli indirizzi regionali:

a) nei casi in cui dall’analisi della rete delle attività di somministrazione emerga uno squilibrio nel rapporto tra le esigenze di salvaguardia del contesto architettonico e storico- artistico e lo sviluppo delle attività stesse da cui consegua la necessità di divieti, vincoli e limitazioni con riferimento, in particolare, ai dimensionamenti e alle tipologie architettoniche e estetiche dei locali;

b) nei casi in cui l’analisi della rete delle attività di somministrazione rapportata ai livelli della domanda evidenzi la tendenza ad una progressiva saturazione dell’offerta tale da condizionare il corretto svolgimento della libera competizione tra gli operatori e determinare, di conseguenza, il peggioramento dei livelli di servizio al consumatore, in particolare sotto il profilo dei prezzi, della qualità e della varietà del servizio stesso.

 

     Art. 14. (Monitoraggio)

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 11, comma 11, e 23 della legge, i comuni, trasmettono semestralmente all’Osservatorio regionale sul commercio e i pubblici esercizi di cui all’articolo 8 della legge 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, l’aggiornamento relativo ai mutamenti intervenuti nella rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle chiusure, ai subingressi e, ove possibile, alle diverse tipologie di attività di somministrazione presenti nel settore. I comuni trasmettono, altresì, al suddetto Osservatorio regionale copia degli atti concernenti la determinazione dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione ai sensi dell’articolo 5 della legge o le relative modifiche.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti alle norme contenute nel presente regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

2. Ai procedimenti ancora in corso alla data di adozione degli atti comunali relativi all’adeguamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.