§ 3.7.44 - L.R. 3 novembre 2003, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti".


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:03/11/2003
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente”Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti”)
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 8/ 2001)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 8/2001)
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 8/ 2001)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 8/ 2001)
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 8/2001)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 8/ 2001)
Art. 8.  (Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella l.r. 8/2001)
Art. 9.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 8/2001)
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 8/2001)
Art. 11.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 8/2001)
Art. 12.  (Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 8/2001)
Art. 13.  (Modifica della rubrica della Sezione III del Capo III della l.r .8/ 2001)
Art. 14.  (Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 8/ 2001)
Art. 15.  (Modifica all’articolo 22 della l.r. 8/ 2001)
Art. 16.  (Inserimento degli articoli 23 bis e 23 ter nella l.r. 8/2001)
Art. 17.  (Modifica all’articolo 26 della l.r. 8/2001)
Art. 18.  (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 8/2001)


§ 3.7.44 - L.R. 3 novembre 2003, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti".

(B.U. 20 novembre 2003, n. 32 - S.O. n. 6).

 

     Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente”Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti”)

     1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/2001 sono aggiunte le seguenti:

     “l bis) un rappresentante dell’Automobile Club Italia (ACI);

     l ter) il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio.”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 8/ 2001)

     1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 8/2001 è inserito il seguente:

     “Art. 3 bis. (Sportello unico).

     1. Nei comuni in cui è istituito ed operante lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 83 della l.r. 14/1999 il procedimento relativo al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti previsti dalla presente legge fa capo al suddetto sportello unico.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 8/2001)

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2001 è inserito il seguente:

      “2 bis. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti, fatta eccezione per il grande raccordo anulare di Roma, costituisce criterio di priorità la previsione di autonome attività integrative commerciali, di ristoro, turistiche e/o ricettive.”.

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 8/ 2001)

     1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 8/2001 è inserito il seguente:

     “Art. 8 bis. (Apertura e orario di servizio degli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali).

     1. Gli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali devono restare aperti per l’espletamento del servizio di vendita durante tutti i giorni dell’anno e senza interruzione di orario nel corso delle ventiquattro ore giornaliere.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 8/ 2001)

     1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 8/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’alinea le parole: “gli strumenti di pianificazione comunale” sono sostituite dalle seguenti: ”i piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti”;

     b) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “,nonché per la eventuale realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, di attività commerciali e/o di ristoro”;

     c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

      “c) delle incompatibilità di cui all’articolo 12;”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 8/2001 sono aggiunti i seguenti:

      “1 bis. La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche.

     1 ter. Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall’articolo 27 ter della l.r. 24/1998 e successive modifiche, con la relativa interpretazione autentica di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32.

     1 quater. Nelle zone e sottozone di cui al comma 1 bis la localizzazione degli impianti è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro.”.

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 8/2001)

     1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 8/2001 è inserito il seguente:

     “Art. 11 bis. (Indici di edificabilità).

     1. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 10, comma 1 quater, nonché quelle riguardanti le zone di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), i comuni individuano, nei piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all’articolo 26, la cubatura utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro, nell’ambito dei seguenti indici di edificabilità:

     a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;

     b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato;

     c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;

     d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.

     2. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell’ambito degli indici di cui al comma 1.

     3. Negli impianti aventi superficie inferiore o pari a 10.000 metri quadrati, la superficie di vendita destinata ad attività commerciali e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore, complessivamente, a 250 metri quadrati.”.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 8/ 2001)

     1. L’articolo 12 della l.r. 8/2001 è sostituito dal seguente:

     “Art. 12. (Incompatibilità).

     1. Nei centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:

     a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;

     b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.

     2. Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:

     a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

     b) ricadenti all’interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100, salvo che si tratti di impianto unico in comuni montani;

     c) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

     d) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

     3. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli impianti già esistenti, salvo quanto previsto all’articolo 27, comma 2 quater.”.

 

     Art. 8. (Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella l.r. 8/2001)

     1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 8/2001 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 14 bis. (Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti).

     1. I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all’erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.

     2. Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.

     3. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative.

     4. Possono essere insediati anche impianti di solo autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-service, ai quali non si applicano gli indici previsti all’articolo 11 bis.

     5. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti costituiscono criteri di priorità nell’ordine:

     a) la data di presentazione della domanda completa della documentazione tecnico-progettuale prevista;

     b) l’erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine e il gasolio;

     c) la previsione di servizi integrativi all’autoveicolo e all’automobilista.

Art. 14 ter. (Modifiche degli impianti).

     1. Per le modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti elencate all’articolo 6, comma 1 è sufficiente la preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

     2. La corretta esecuzione delle modifiche di cui al comma 1 è asseverata da una perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, che è trasmessa al comune, ai vigili del fuoco ed all’UTF competenti per territorio, nonchè all’ente proprietario della strada ai fini dell’aggiornamento degli atti di propria competenza.

     3. La comunicazione di cui al comma 1 non sostituisce eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.”.

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 8/2001)

     1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 8/2001 la parola: “sospendono” è sostituita dalle seguenti: “possono sospendere”.

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 8/2001)

     1. L’articolo 17 della l.r. 8/2001 è sostituito dal seguente:

     “Art. 17. (Servizio notturno).

     1. Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale inizia alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e termina in concomitanza con l’apertura antimeridiana.

     2. Gli impianti di distribuzione dotati di servizi per l’assistenza all’automobile e all’automobilista, nonché di adeguati parcheggi possono svolgere servizio notturno, previa comunicazione al comune territorialmente competente.”.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 8/2001)

     1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/2001 dopo la parola: “orari” è inserita la seguente: “minimi”.

 

     Art. 12. (Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 8/2001)

     1. L’articolo 20 della l.r. 8/2001 è abrogato.

 

     Art. 13. (Modifica della rubrica della Sezione III del Capo III della l.r .8/ 2001)

     1. Nella rubrica della Sezione III del Capo III della l.r. 8/2001 dopo le parole: “ad uso privato” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, lacuali e marini.”.

 

     Art. 14. (Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 8/ 2001)

     1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 8/2001 è inserito il seguente:

      “Art. 21 bis. (Disciplina degli impianti lacuali e marini di distribuzione di carburanti).

     1. L’autorizzazione per l’installazione e per l’esercizio degli impianti lacuali e marini di distribuzione di carburanti è rilasciata dal comune competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli altri impianti, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13, nonché di quelle di cui alla Sezione II del presente Capo.”.

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 8/ 2001)

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 8/2001 è aggiunto il seguente:

      “6 bis. Ferma restando la verifica effettuata al momento del collaudo ai sensi del comma 3, gli impianti sono sottoposti a verifiche periodiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni, da parte dell’ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell’autorizzazione, senza oneri finanziari a carico del titolare dell’impianto.”.

 

     Art. 16. (Inserimento degli articoli 23 bis e 23 ter nella l.r. 8/2001)

     1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 8/2001 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 23 bis. (Decadenza della concessione o dell’autorizzazione)

     1. Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell’autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti:

     a) l’incompatibilità, ai sensi dell’articolo 12, dell’impianto installato lungo la viabilità ordinaria;

     b) la mancata attivazione dell’impianto entro il termine previsto dal provvedimento di concessione edilizia, e comunque entro ventiquattro mesi dal rilascio del provvedimento stesso, salvo proroga concessa su richiesta dell’interessato, per giustificati motivi o causa di forza maggiore;

     c) la sospensione non autorizzata dell’esercizio dell’attività dell’impianto;

     d) la distribuzione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti di cui all’articolo 21;

     e) l’esercizio dell’impianto in assenza del preventivo collaudo di cui all’articolo 22, comma 1;

     f) l’esercizio dell’impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;

     g) l’esercizio dell’impianto in difformità da quanto stabilito nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

     2. La decadenza ai sensi del comma 1 è dichiarata dall’ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell’autorizzazione.

     Art. 23 ter. (Sanzioni)

     1. L’installazione o l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in assenza della concessione o dell’autorizzazione comportano la chiusura dell’impianto e la cessazione dell’esercizio, nonché l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 800,00 ed un massimo di euro 8.000,00.

     2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge relative agli orari minimi di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 3.000,00, nonché, in caso di recidiva, oltre alla sanzione anche la chiusura temporanea dell’impianto e la sospensione dell’esercizio per un periodo massimo di quindici giorni.

     3. L’irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 è disposta dal comune competente per territorio.”.

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 26 della l.r. 8/2001)

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 8/2001 è aggiunto il seguente:

      “4 bis. Gli impianti di cui agli articoli 21 e 21 bis non sono soggetti ai piani previsti dal presente articolo.”.

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 8/2001)

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 8/2001 sono aggiunti i seguenti:

     “2 bis. Il criterio di priorità di cui all’articolo 4, comma 2 bis non si applica alle domande presentate prima del 30 settembre 2003.

     2 ter. I titolari degli impianti esistenti di cui agli articoli 21 e 21 bis sprovvisti dell’autorizzazione comunale devono richiederla entro il 30 settembre 2004. Decorso inutilmente tale termine, il comune competente per territorio dispone la chiusura dell’impianto e la cessazione dell’esercizio.

     2 quater. Entro il 30 settembre 2004 i comuni effettuano, in contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni d’esercizio interessati, le verifiche degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti, comunicando al titolare dell’autorizzazione l’esito della verifica ed invitandolo, in caso di incompatibilità ai sensi dell’articolo 12, a presentare idoneo progetto di adeguamento entro novanta giorni. Nel caso in cui il progetto non venga presentato o non venga realizzato entro dodici mesi dalla sua autorizzazione da parte del comune, il comune stesso notifica all’interessato la decadenza dell’autorizzazione, salvo che, limitatamente agli impianti funzionanti alla data del 17 luglio 2003, in considerazione della peculiare realtà territoriale e delle caratteristiche del singolo impianto, ne consenta la prosecuzione dell’attività. Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale le verifiche sono effettuate di concerto con l’ente proprietario della strada.

     2 quinquies. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 32/1998 e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

     2 sexies. Alle domande di nuovi impianti presentate entro il 31 dicembre 2003, la cui istruttoria non è ancora conclusa, si applicano, ove più favorevoli per il richiedente, gli indici di edificabilità commerciale già previsti ed adottati dai comuni.”.