§ 3.3.2 - L.R. 18 settembre 1978, n. 54. Contributo negli interessi della
quota di ammortamento dei mutui contratti dai consorzi di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:18/09/1978
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Ai consorzi di bonifica operanti nella Regione che, per configurazione e tipo di assetto idraulico e infrastrutturale del territorio, hanno accumulato passività determinate alle esecuzione di opere [...]
Art. 2.  Sono ammessi al contributo i mutui già in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè perfezionati successivamente al 1° gennaio 1978.
Art. 3.  Non sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge i mutui contratti dai consorzi aventi una con contribuzione ordinaria media inferiore a L. 8.000 per ettaro, sulla base del bilancio e dei [...]
Art. 4.  La Regione erogherà il proprio contributo dietro presentazione da parte dei consorzi di bonifica di un documento bancario attestante l'avvenuto pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui.
Art. 5.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge ammonta a L. 500 milioni per l'anno 1978.


§ 3.3.2 - L.R. 18 settembre 1978, n. 54. Contributo negli interessi della

quota di ammortamento dei mutui contratti dai consorzi di bonifica.

(B.U. 10 ottobre 1971, n. 28).

 

Art. 1. Ai consorzi di bonifica operanti nella Regione che, per configurazione e tipo di assetto idraulico e infrastrutturale del territorio, hanno accumulato passività determinate alle esecuzione di opere di attività pubbliche, nonchè dalla manutenzione di opere particolarmente onerose e dalla realizzazione di interventi a proprio totale carico, può essere concessa l'autorizzazione a contrarre mutui decennali assistiti da un contributo della regione nella misura dell'ottanta per cento della quota interessi.

 

     Art. 2. Sono ammessi al contributo i mutui già in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè perfezionati successivamente al 1° gennaio 1978.

 

     Art. 3. Non sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge i mutui contratti dai consorzi aventi una con contribuzione ordinaria media inferiore a L. 8.000 per ettaro, sulla base del bilancio e dei ruoli per contributo generale di bonifica dell'anno precedente a quello di richiesta del contributo.

     Non sono, altresì, ammessi al contributo di cui alla presente legge i mutui già assistiti dal concorso statale nel pagamento delle rate di ammortamento e/o da altre provvidenze pubbliche.

 

     Art. 4. La Regione erogherà il proprio contributo dietro presentazione da parte dei consorzi di bonifica di un documento bancario attestante l'avvenuto pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui.

 

     Art. 5. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge ammonta a L. 500 milioni per l'anno 1978.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione 1978, n. 101163 con la seguente denominazione: «Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti da consorzi di bonifica», con lo stanziamento di L. 500 milioni in termini di competenza e di L. 100 milioni in termini di cassa.

     Detta somma viene prelevata per i suddetti importi dal cap. 101299 «Fondo globale».

     Alla determinazione dello stanziamento per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio pluriennale 1978-1981, all'area progettuale n. 0100.