§ 3.1.20 - L.R. 19 maggio 1975, n. 39.
Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna Provincia della Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:19/05/1975
Numero:39


Sommario
Art. 1.  E' istituito presso ciascuno degli Uffici provinciali dell'Agricoltura della Regione Lazio un Albo professionale degli imprenditori agricoli.
Art. 2.  L'Albo professionale di cui all'art. 1 è tenuto in ciascuna Provincia da una Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale [...]
Art. 3.  L'iscrizione all'Albo professionale è consentita a tutti coloro che presentino domanda alla Commissione provinciale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e possiedano uno dei seguenti requisiti:
Art. 4.  La Commissione provinciale, durante il periodo della sua durata in carica e sino a sei mesi prima della scadenza, provvede su domanda o d'ufficio, alla iscrizione o cancellazione o, comunque alla [...]
Art. 5.  Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 4, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:
Art. 6.  L'iscrizione all'Albo di cui alla presente legge certifica le qualifiche di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto rispetto ai benefici che verranno previsti nelle leggi regionali a favore [...]
Art. 7.  I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione provinciale sono a carico dell'Ufficio provinciale dell'Assessorato all'agricoltura ove ha sede la Commissione e quelle [...]
Art. 8.  Col regolamento d'esecuzione, che dovrà essere approvato non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si detteranno norme per:


§ 3.1.20 - L.R. 19 maggio 1975, n. 39. [1]

Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna Provincia della Regione Lazio.

(B.U. 10 giugno 1975, n. 16).

 

Art. 1. E' istituito presso ciascuno degli Uffici provinciali dell'Agricoltura della Regione Lazio un Albo professionale degli imprenditori agricoli.

     L'Albo è diviso in due sezioni di cui alle seguenti lettere a) e b):

     a) possono iscriversi all'Albo i coltivatori diretti proprietari o affittuari, enfiteuti, coloni, mezzadri, i loro coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente che dimostrino di dedicare personalmente, abitualmente ed a titolo principale la loro attività all'esercizio della agricoltura.

     Per attività a titolo principale deve intendersi quella che impegni l'imprenditore agricolo per il maggior periodo di tempo dell'anno e che costituisca la maggior fonte di reddito;

     b) i conduttori imprenditori agricoli che dimostrino di dedicare comunque personalmente e in modo continuativo la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.

 

     Art. 2. L'Albo professionale di cui all'art. 1 è tenuto in ciascuna Provincia da una Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

     a) da nove rappresentanti eletti dagli iscritti all'Albo, dei quali sette siano rappresentanti dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri, uno dei proprietari conduttori;

     b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni organizzate a livello nazionale e da un rappresentante dei conduttori agricoli di cui alla sezione b) del precedente articolo designati dalle rispettive organizzazioni;

     c) dal coordinatore dell'Ufficio provinciale dell'assessorato all'agricoltura, da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi e da un rappresentante del Collegio provinciale dei periti agrari scelti dall'Assessorato all'agricoltura in due terne di nomi designati rispettivamente dall'Ordine o Collegio stesso;

     d) da due rappresentanti delle categorie agricole presso la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

     Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera a).

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

     Le delibere devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     La Commissione dura in carica quattro anni.

 

     Art. 3. L'iscrizione all'Albo professionale è consentita a tutti coloro che presentino domanda alla Commissione provinciale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e possiedano uno dei seguenti requisiti:

     a) risultino compresi, in qualità di «unità attive» negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri tenuti a cura del Servizio Contributi Unificati in Agricoltura secondo le leggi in materia;

     b) risultino, sulla base di idonea documentazione, dedicarsi personalmente ed in modo continuativo e, a seconda della sezione dell'Albo alla quale si chiede l'iscrizione, a titolo principale, alla attività di imprenditore agricolo.

 

     Art. 4. La Commissione provinciale, durante il periodo della sua durata in carica e sino a sei mesi prima della scadenza, provvede su domanda o d'ufficio, alla iscrizione o cancellazione o, comunque alla revisione dell'elenco degli iscritti all'Albo e, nel caso di non iscrizione o cancellazione, ne dà comunicazione con la motivazione all'interessato.

     All'iscritto all'Albo è rilasciato a richiesta, il certificato comprovante l'iscrizione all'Albo.

     La Commissione provinciale può negare tale certificazione se sia stato comunque accertato che i requisiti di cui all'art. 1 sono venuti a mancare. Il rifiuto della certificazione deve essere motivato e comunicato al richiedente.

     Contro le decisioni di cui ai precedenti commi della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione stessa, alla Commissione regionale di cui all'art. 5.

     Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo. La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro 60 giorni dalla loro presentazione, altrimenti il ricorso si intende accolto.

     L'iscritto che trasferisce la propria attività di cui all'art. 1 in altra Provincia è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto. Può chiedere l'iscrizione nel corrispondente Albo dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione si è trasferito.

 

     Art. 5. Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 4, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

     a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli;

     b) da un funzionario regionale designato dall'Assessorato all'agricoltura;

     c) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola eletti dal Consiglio.

     La Commissione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).

 

     Art. 6. L'iscrizione all'Albo di cui alla presente legge certifica le qualifiche di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto rispetto ai benefici che verranno previsti nelle leggi regionali a favore delle imprese agricole.

     Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande il certificato comprovante l'iscrizione all'Albo.

     Ai fini della concessione delle provvidenze, sono equiparati agli imprenditori agricoli, di cui alla presente legge, le strutture associative non di lucro, i cui soci siano in maggioranza iscritti all'Albo.

 

     Art. 7. I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione provinciale sono a carico dell'Ufficio provinciale dell'Assessorato all'agricoltura ove ha sede la Commissione e quelle della Commissione regionale sono a carico dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

 

     Art. 8. Col regolamento d'esecuzione, che dovrà essere approvato non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si detteranno norme per:

     a) l'elezione dei membri delle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 da parte degli iscritti all'Albo su liste contenenti un numero di candidati non superiore ai due terzi dei Commissari da eleggere;

     b) la compilazione in ciascuna Provincia, della lista degli elettori aventi i requisiti di cui all'art. 3 per la prima elezione dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 2, a cura di un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale su parere della Commissione consiliare permanente all'agricoltura ed assistito da una Commissione consultiva nominata dalla Giunta regionale e composta da cinque membri designati dalle Associazioni agricole più rappresentative della Provincia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 13 febbraio 2009, n. 1.