§ 2.7.202 - R.R. 10 marzo 2009, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/03/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.202 - R.R. 10 marzo 2009, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(B.U. 14 marzo 2009, n. 10)

 

Art. 1. (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

     1. Dopo l'articolo 553 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:

"Art. 553 bis (Avvocatura regionale)

1. In attesa della adozione di una organica disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'Avvocatura regionale, è istituita presso la Direzione regionale "Protezione civile-Attività della Presidenza" la struttura organizzativa denominata "Avvocatura regionale".

2. L'Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali, svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione e degli enti da essa dipendenti.

3. L'Avvocatura regionale, nell'espletamento delle attività di cui al comma 2 è autonoma. Il Presidente della Regione, quale rappresentante legale dell'ente, conferisce direttamente agli avvocati regionali il mandato a difendere o rappresentare la Regione nelle sedi giurisdizionali.".

     2. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nell'ambito del Dipartimento Istituzionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Organizzazione e personale", al quarto periodo, le parole: "l'attività di avvocatura e consulenza giuridico-legale, nonché" sono soppresse;

b) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Protezione civile-Attività della Presidenza", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Assicura, su indirizzo del Presidente della Regione, l'attività di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l'attività di supporto amministrativo all'Avvocatura regionale.".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.