§ 2.7.188 – R.R. 24 marzo 2006, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/03/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 12 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 87 del R.R. 1/2002).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 88 del R.R. 1/2002).
Art. 5.  (Modifica all'articolo 316 del R.R.1/2002 e successive modificazioni).
Art. 6.  (Modifiche all'allegato A al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).
Art. 7.  (Modifiche all'allegato B al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).
Art. 8.  (Modifica all'allegato D al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).
Art. 9.  (Modifiche all'allegato BB al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).
Art. 10.  (Ulteriori modifiche al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).
Art. 11.  (Abrogazioni).
Art. 12.  (Nonna transitoria).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 2.7.188 – R.R. 24 marzo 2006, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni. [1]

(B.U. 30 marzo 2006, n. 9 – S.O. n. 9).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 12 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni).

     1. All'articolo 12, comma 1, del regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, te parole: "del Dipartimento Istituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "della direzione regionale "Organizzazione e personale"".

 

     Art 2. (Sostituzione dell'articolo 24 del R.R. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. L'articolo 24 del R.R. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     "Art. 24. (Istituzione ed organizzazione dell'area "Relazioni con l'Unione europea")

     1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f), è istituita, in particolare, nell'ambito della direzione regionale "Attività della Presidenza", la struttura organizzativa esterna, a responsabilità dirigenziale, denominata area "Relazioni con l'Unione europea" per la cura degli interessi della Regione Lazio in sede comunitaria, le cui funzioni specifiche sono definite nell'allegato "D".

     2. La struttura organizzativa, esterna di cui al presente articolo è dotata di autonomia nella gestione dei servizi di competenza o delegati oltre che della funzione di rappresentanza istituzionale sul territorio ed opera nell'ambito di una funzione di raccordo di carattere specialistico-professionale esercitata dai dipartimenti e dalle direzioni regionali competenti per materia.

     3. Il contingente di personale e l'organizzazione dell'area "Relazioni con l'Unione europea" sono stabiliti dal direttore della direzione regionale "Attività della presidenza". L'individuazione e l'assegnazione del personale, in possesso di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, è effettuata dal suddetto direttore, sentito il direttore della direzione regionale "Organizzazione e personale", sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata. Al personale assegnato all'area "Relazioni con l'Unione europea", che presta servizio presso la sede di Bruxelles, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 334 e 335.".

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 87 del R.R. 1/2002).

     1. All'articolo 87, comma 2, del R.R. 1/2002, nel primo e nel secondo periodo, le parole "Attività della presidenza" sono sostituite dalle seguenti; "Territorio e urbanistica".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 88 del R.R. 1/2002).

     1. All'articolo 88, comma 1:

     a) le parole: ", comma 3," sono soppresse;

     b) le parole "Attività della presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Territorio e urbanistica".

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 316 del R.R.1/2002 e successive modificazioni).

     1. Al comma 2 dell'articolo 316 del R.R.1/2002 e successive modificazioni, le parole: "del trattamento di quiescenza e di previdenza e" sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modifiche all'allegato A al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. All' allegato A al R.R. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito delle strutture del Segretariato generale, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

     2. La struttura "Segreteria della Giunta", con le relative competenze, è sostituita, dalla seguente:

     "Segretario della Giunta

     Assicura il regolare funzionamento della Giunta e gli adempimenti conseguenti alle relative sedute, mediante, in particolare, l'assistenza documentale, il riscontro degli schemi di deliberazioni e dell'autenticità degli allegati, la predisposizione dell'ordine del giorno, la verbalizzazione dei lavori nonché la diramazione degli atti adottati. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretario della Giunta si avvale di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dal Segretario generale nell'ambito del proprio contingente.

     Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, il Segretario della Giunta si avvale di un'apposita struttura istituita all'interno della direzione regionale "Attività della Presidenza", il cui dirigente svolge anche i compiti di Vice Segretario della Giunta definiti con deliberazione della Giunta stessa.".

     3. Dopo la struttura "Comunicazioni e relazioni esterne" è inserita la seguente struttura con le relative competenze:

     "Grandi eventi e pubbliche relazioni del Presidente

     Cura, d'intesa con la segreteria particolare del Presidente, l'organizzazione degli eventi ai quali partecipa il Presidente stesso, assicurando il corretto coinvolgimento delle figure istituzionali interne ed esterne interessate; coordina le attività relative alle relazioni pubbliche del Presidente.

     Si raccorda, ai fini del supporto tecnico amministrativo, con l'apposita struttura istituita all'interno della direzione regionale "Attività della presidenza".".

     4. La denominazione della struttura "Piani e progetti speciali e grandi eventi -Comitato per la programmazione", è sostituita dalla seguente: "Piani e progetti speciali - Comitato per la programmazione ".

     5. Dopo la struttura "Politiche in favore dei giovani" è aggiunta la seguente struttura con le relative competenze:

     "Internai auditing

     Costituisce una funzione indipendente con compiti di verifica generale delle procedure e dei contenuti delle attività delle strutture della Giunta e degli enti dipendenti.

     In particolare effettua la supervisione del sistema dei controlli e la valutazione in ordine:

     a) all'affidabilità e all'integrità delle informazioni di carattere finanziario e gestionale, nonché degli strumenti utilizzati per identificare, classificare e riportare i dati informativi;

     b) all'evidenza di eventuali scostamenti dei dati finanziari rispetto alle previsioni di bilancio e alle relative motivazioni;

     c) alle modalità stabilite al fine di garantire ottemperanza a politiche, programmi, procedure e normative;

     d) all'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi gestionali rispetto all'economia di impiego delle risorse e all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa;

     e) ai sistemi o specifici programmi di verifica della rispondenza dei risultati operativi con gli obiettivi prefissati.

     Suggerisce iniziative di miglioramento dei processi esaminati nonché tempi e modalità per la correzione delle anomalie.

     Per lo svolgimento dei propri compiti la struttura si avvale di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dal Segretario generale nell'ambito del proprio contingente di personale.".

 

     Art. 7. (Modifiche all'allegato B al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. All'allegato B al R.R. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

     2. Nelle competenze della direzione regionale "Attività della presidenza":

     a) al primo periodo, le parole: "allo svolgimento delle conferenze di servizi e accordi di programma di competenza della presidenza," sono soppresse;

     b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in raccordo con la struttura di diretta collaborazione "Grandi eventi e relazioni pubbliche del Presidente" istituita nell'ambito del suddetto Segretariato";

     c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: " Svolge attività di supporto tecnico amministrativo alla struttura "Segretario della Giunta" istituita nell'ambito del Segretariato generale";

     d) i periodi compresi tra le parole: "Svolge attività di programmazione" e le parole: "agli stati di emergenza" sono soppressi.

     3. Nelle competenze della direzione regionale "Istituzionale ed enti locali -Sicurezza", al primo periodo, le parole: "e con gli enti assistenziali" sono sostituite dalle seguenti: ", con gli enti assistenziali e con gli ordini e i collegi professionali".

     4. Le competenze della direzione regionale "Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti:

     "Provvede all'applicazione della normativa statale e regionale nonché delle direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori.

     Svolge attività di programmazione e coordinamento dei processi di semplificazione amministrativa finalizzati al miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

     Provvede alla pianificazione dello sviluppo del sistema informativo regionale (SIR) attraverso l'impiego di misure tecnologiche innovative.

     Cura l'attuazione dei progetti di E-goverment regionale e di sviluppo della Società dell'Informazione.

     Provvede alla rilevazione e alla pianificazione dei fabbisogni infrastnitturali di rete.

     Provvede alla gestione del sistema statistico regionale, rapportandosi con i competenti organismi internazionali, nazionali e locali. Provvede a redigere il piano statistico regionale e a diffondere e pubblicare i dati statistici. Fornisce consulenza statistica alle strutture regionali, agli enti dipendenti e agli enti locali della Regione.".

     5. Nelle competenze della direzione regionale "Territorio e urbanistica" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gestisce le attività connesse alle conferenze di servizi preordinate alla conclusione di accordi dì programma.".

 

     Art. 8. (Modifica all'allegato D al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. All'allegato "D" al regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, il paragrafo B è soppresso.

 

     Art. 9. (Modifiche all'allegato BB al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. All'allegato BB al R.R. 1/2002 e successive modificazioni, nella tabella relativa alla determinazione del trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione, sono apportate le seguenti modifiche :

     a) dopo il "Responsabile dell'Ufficio comunicazione", sono inseriti, con lo stesso trattamento economico, i seguenti: "Responsabile della struttura grandi eventi e relazioni pubbliche del Presidente" e "Responsabile della struttura Internai Auditing";

     b) le parole "Responsabile della struttura piani e progetti speciali e grandi eventi -Comitato per la programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "Responsabile della struttura Piani e progetti speciali- Comitato per la programmazione".

 

     Art. 10. (Ulteriori modifiche al R.R. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. Nel testo del R.R. 1/2002 e nei relativi allegati tutti i riferimenti alle direzioni regionali preesistenti al riassetto complessivo delle direzioni stesse operato dal regolamento regionale 6 settembre 2005, n. 18 sono sostituiti con i riferimenti alle attuali direzioni regionali, competenti nella materia interessata, individuate nell'articolo 20 e nell'allegato B del suddetto R.R. 1/2002 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. (Abrogazioni).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 25 e 389 del R.R. 1/2002 e successive modificazioni, sono abrogati.

 

     Art. 12. (Nonna transitoria).

     1. Il personale delle ex aree territoriali polifunzionali rimane a disposizione della direzione regionale "Affari istituzionali ed enti locali - Sicurezza" nelle more della definitiva assegnazione a nuove strutture o a quelle già esistenti.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 20 luglio 2006, n. 20.