§ 2.7.177 - R.R. 19 novembre 2003, n. 3.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/11/2003
Numero:3

§ 2.7.177 - R.R. 19 novembre 2003, n. 3. [1]

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche.

(B.U. 29 novembre 2003, n. 33).

 

Art. 1. (Modifiche all’Allegato H al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1)

     1. All’allegato H, lettera G, il numero 42 è sostituito dal seguente:

     “42. Ai dirigenti regionali e ai soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi di cui al titolo VIII, capo VII. I soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale a svolgere attività professionale, anche a carattere continuativo, ove non sussista conflitto di interessi e previa rinuncia all’indennità integrativa di cui all’articolo 20, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6. L’attività professionale deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro connesso all’incarico conferito dalla Regione e senza pregiudizio dell’incarico stesso.”.

 

Art. 2. (Entrata in vigore)

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Ratificato dall’art. 1 del R.R. 8 ottobre 2004, n. 1.