§ 2.7.159 - L.R. 9 luglio 1998, n. 26.
Norme di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'articolo 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/07/1998
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ricognizione del personale).
Art. 3.  (Personale regionale).
Art. 4.  (Trasferimento).
Art. 5.  (Decorrenza dei trasferimenti).
Art. 6.  (Trattamento economico normativo e di quiescenza del personale).
Art. 7.  (Relazioni sindacali - Contrattazione).
Art. 8.  (Garante regionale del servizio idrico integrato).
Art. 9.  (Consiglio dei responsabili delle Segreterie tecnico- operative).
Art. 10.  (Consulta degli utenti e dei consumatori).
Art. 11.  (Iniziative a garanzia e tutela degli utenti negli ambiti territoriali ottimali).
Art. 12.  (Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche).
Art. 13.  (Borse di studio e di ricerca).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Norme finanziarie).


§ 2.7.159 - L.R. 9 luglio 1998, n. 26.

Norme di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'articolo 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

(B.U. 30 luglio 1998, n. 21 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, disciplina il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale dipendente dai comuni, dai consorzi, dalle aziende speciali e dagli altri enti pubblici, già adibito ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue e, in applicazione dell'articolo 21, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, istituisce organismi di garanzia a tutela degli interessi degli utenti.

 

     Art. 2. (Ricognizione del personale).

     1. Il personale soggetto al trasferimento ai gestori del servizio idrico integrato è quello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli enti di cui all'articolo 1 e già adibito in modo prevalente ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della l. 36/1994 alla data del 31 dicembre 1992.

     2. La ricognizione del personale di cui al comma 1, previa verifica con le organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata da ciascun ente e certificata dal legale rappresentante che trasmette apposito elenco suddiviso per livello o qualifica e profilo professionale al presidente della provincia responsabile del coordinamento dei comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale. Gli stessi enti, previa verifica con le OO.SS. di categoria, con separato elenco redatto con le stesse predette modalità, indicano il personale dipendente adibito ai predetti servizi idrici assunto o mobilitato dopo la data del 31 dicembre 1992.

     3. Il personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 1 eventualmente assunto o assegnato ai predetti servizi in data successiva al 31 dicembre 1992 e fino alla data del 22 gennaio 1996, può essere trasferito presso gli enti gestori del servizio idrico integrato solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico massimo previsto per ciascun ambito dal modello gestionale ed organizzativo ed in conformità ad appositi criteri da definire d'intesa tra il presidente della provincia responsabile del coordinamento dei comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2 della l.r. 6/1996 e le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 3. (Personale regionale).

     1. Il personale regionale proveniente dalla ex Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 addetto alla gestione degli acquedotti, degli impianti e delle altre opere di competenza regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 6/1996, è trasferito ai soggetti gestori del servizio idrico integrato con le forme e modalità previste dal presente articolo.

     2. La ricognizione del personale di cui al comma 1, previa consultazione con le OO.SS. di categoria, è effettuata dalla Giunta regionale con lo stesso criterio di cui al comma 2 dell'articolo 2.

     3. Il personale regionale non proveniente dalla ex Cassa per il Mezzogiorno ed assegnato in via provvisoria alla gestione degli acquedotti, degli impianti e delle altre opere di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 1992, è trasferito presso gli enti gestori del servizio idrico integrato previa domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il personale regionale non proveniente dalla ex Cassa per il Mezzogiorno ed assegnato in via provvisoria alla gestione degli acquedotti di cui al comma 1 in data successiva al 31 dicembre 1992 e non oltre la data del 22 gennaio 1996, può chiedere di essere trasferito presso gli enti gestori del servizio idrico integrato solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico massimo previsto per ciascun ambito dal modello gestionale ed organizzativo.

     5. Al trasferimento del personale di cui al presente articolo ed all'individuazione del soggetto gestore provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, tenendo conto dei seguenti criteri: residenza dei dipendenti, situazione familiare e anzianità di servizio.

 

     Art. 4. (Trasferimento).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, previa consultazione prevista dall'articolo 7, con proprio decreto dispone il trasferimento del personale elencato nelle certificazioni di cui all'articolo 2, al soggetto gestore in relazione ai posti e alle qualifiche stabiliti nell'organico massimo definito dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico finanziario predisposto nei rispettivi ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l. 36/1994.

     2. Il personale viene trasferito nel rispetto della posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza.

     3. Prioritariamente il trasferimento deve riguardare il personale dipendente dagli enti le cui gestioni non sono state salvaguardate in applicazione dell'articolo 12 della l.r. 6/1996 e per i quali è prevista la soppressione o la liquidazione.

     4. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3 ed all'articolo 3, comma 4, eventualmente in esubero rispetto agli organici massimi definiti per ciascun ambito territoriale, viene assorbito dagli enti di appartenenza nei limiti delle disponibilità delle rispettive piante organiche e nel rispetto delle procedure di legge e di quanto in materia previsto negli accordi collettivi riguardanti il comparto degli enti locali.

     5. Non è soggetto a trasferimento il personale dipendente dai soggetti le cui gestioni sono salvaguardate in applicazione dell'articolo 9, comma 4 della l. 36/1994 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 della l.r. 6/1996.

     6. Il personale dipendente da soggetti gestori temporaneamente salvaguardati la cui salvaguardia non venisse confermata dopo il periodo provvisorio previsto nella convenzione di cooperazione stipulata dagli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale, è trasferito ai soggetti gestori dal servizio idrico integrato con le stesse modalità previste dagli articoli 2 e 4.

 

     Art. 5. (Decorrenza dei trasferimenti).

     1. Il trasferimento del personale decorre dalla data di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, agli enti gestori del servizio.

 

     Art. 6. (Trattamento economico normativo e di quiescenza del personale).

     1. Al personale trasferito viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi specifici di categoria cui il soggetto gestore è inserito.

     2. Gli eventuali trattamenti economici normativi di miglior favore previsti dai contratti collettivi di lavoro vigenti presso l'ente di appartenenza del personale trasferito alla data del trasferimento, sono mantenuti «ad personam» e riassorbiti con le modalità da definirsi con le organizzazioni sindacali di categoria.

     3. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, consorzi e aziende speciali a società private e costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in conformità di quanto disposto dall'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     4. Il personale trasferito ai sensi del comma 3 ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ente di appartenenza. La relativa domanda da parte degli interessati deve essere inoltrata alle casse pensioni degli istituti di previdenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Il trattamento premio fine servizio è regolato secondo le norme in vigore presso l'ente di provenienza fino alla data del trasferimento presso l'ente gestore del servizio idrico e secondo la normativa in vigore presso l'ente di destinazione dalla data di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7. (Relazioni sindacali - Contrattazione).

     1. Le relazioni sindacali sono regolate dalle normative di legge e contrattuali vigenti.

     2. Gli enti cui appartiene il personale da trasferire informano le organizzazioni sindacali territoriali e di categoria sullo stato dei provvedimenti di trasferimento e su qualunque altro provvedimento che possa interessare il personale.

     3. Il trasferimento del personale, previa consultazione con le OO.SS. di categoria, avviene il più possibile in ambito territoriale e nel rispetto delle esigenze di natura familiare e abitativa e dell'anzianità di servizio.

     4. Per il personale trasferito da aziende o consorzi che insistono su più ambiti territoriali ottimali, il personale viene collocato nell'ambito della sua residenza lavorativa.

 

     Art. 8. (Garante regionale del servizio idrico integrato).

     1. Allo scopo di promuovere ogni possibile iniziativa tesa a conseguire livelli adeguati ed omogenei di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio idrico integrato organizzato in attuazione della l.r. 6/1996, nonché a tutela e garanzia degli interessi degli utenti, in attuazione dell'articolo 21, comma 5, della l. 36/1994, è istituita la figura del Garante regionale del servizio idrico integrato di seguito denominato «Garante».

     2. Il Garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, attività di analisi e valutazione della qualità dei servizi forniti negli ambiti territoriali ottimali, formula proposte ed assume iniziative a tutela e garanzia degli interessi degli utenti ed in particolare:

     a) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e parametri per il controllo delle politiche tariffarie praticate;

     b) esprime valutazioni in ordine alle problematiche attinenti il servizio idrico integrato su richiesta della Regione, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici, delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori;

     c) redige, sulla base dell'analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e funzionali che caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio, di seguito denominato «rapporto».

     3. Il rapporto di cui al comma 2, effettua il raffronto delle gestioni, valuta i servizi resi e le tariffe praticate, individua le situazioni di criticità, di irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela degli utenti, formula proposte, anche alla luce delle esperienze maturate su scala nazionale ed internazionale per il miglioramento delle gestioni, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti.

     4. Il rapporto è trasmesso, a cura della Giunta regionale, a tutti i soggetti interessati alla gestione del servizio integrato ed è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     5. Il Garante opera in stretto raccordo con le strutture regionali, con la consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche costituita in base alla l.r. 6/1996, di cui è membro di diritto, e con le segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali; coopera, inoltre, con il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito presso il Ministero dei lavori pubblici in base all'articolo 21 della l. 36/1994.

     6. Il Garante ha sede presso l'Assessorato opere, reti di servizi e mobilità e per l'espletamento dei propri compiti, si avvale di una struttura di segreteria e dell'osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche costituito nell'ambito dell'Assessorato stesso ai sensi dell'articolo 12.

     7. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è coadiuvato:

     a) dal consiglio dei responsabili delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali in base alle convenzioni di cooperazione stipulate dagli enti locali ai sensi della l.r. 6/1996;

     b) dalla consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10.

     8. Il Garante può richiedere alle strutture di ambito ed ai soggetti gestori dei servizi idrici informazioni e documenti sulle loro attività ed accedere ai loro sistemi informativi.

     9. Il Garante è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di criteri di professionalità e competenza, dura in carica cinque anni, e non può essere riconfermato. Ad esso è attribuito un compenso determinato in analogia a quello spettante ai membri del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito presso il Ministero dei lavori pubblici in base all'articolo 21 della l. 36/1994.

     10. Il Garante presta la propria attività a tempo pieno e qualora sia scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo. A pena di decadenza non può svolgere alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali e dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

     11. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione della struttura di segreteria.

 

     Art. 9. (Consiglio dei responsabili delle Segreterie tecnico- operative).

     1. Il consiglio dei responsabili delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali coadiuva il Garante nello svolgimento dei propri compiti.

     2. Il consiglio è presieduto dal Garante ed è convocato con cadenza almeno trimestrale. E' fatto obbligo ai responsabili delle segreterie tecnico-operative di parteciparvi; i contratti che disciplinano il rapporto di lavoro dei suddetti responsabili prevedono tale obbligo e penali in caso di ingiustificata assenza.

     3. Il consiglio in particolare:

     a) opera un reciproco scambio di informazione e di esperienze nelle attività delle segreterie tecnico-operative e nelle problematiche dei relativi ambiti ottimali;

     b) analizza i risultati delle gestioni sulla base di indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e delle politiche tariffarie praticate;

     c) confronta le metodologie di controllo sulla qualità del servizio idrico nonché di vigilanza sul rispetto delle convenzioni di gestione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

     d) verifica l'efficacia delle procedure per l'aggiornamento dei piani e dei programmi di intervento e per la loro attuazione.

 

     Art. 10. (Consulta degli utenti e dei consumatori).

     1. La consulta degli utenti e dei consumatori è composta dai rappresentanti delle formazioni associative degli utenti riconosciute dal comitato regionale utenti e consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 ed è presieduta dal Garante di cui all'articolo 9.

     2. La consulta acquisisce le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; promuove iniziative per la trasparenza e la semplicità nell'accesso ai servizi stessi; raccoglie informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio ed alle tariffe applicate; formula proposte agli organismi di gestione e di controllo del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali per la migliore tutela e garanzia degli utenti.

     3. La consulta è convocata dal Presidente con cadenza almeno trimestrale ovvero su richiesta di almeno un terzo delle formazioni associative rappresentate.

     4. Il Presidente nomina tra i componenti della consulta il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed il segretario che ha il compito di redigere i verbali.

     5. I verbali delle riunioni della consulta sono inviati entro dieci giorni al comitato regionale utenti e consumatori di cui alla legge regionale n. 44 del 1992.

     6. Ai componenti della consulta compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della consulta stessa che viene determinato nell'importo di L. 200.000.

 

     Art. 11. (Iniziative a garanzia e tutela degli utenti negli ambiti territoriali ottimali).

     1. Nei singoli ambiti territoriali ottimali vengono istituiti dalle province che svolgono le funzioni di coordinamento d'ambito appositi organismi di tutela degli utenti e dei consumatori.

     2. Gli organismi di cui al comma 1 esaminano e verificano tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propongono alla provincia ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti.

     3. Gli stessi organismi forniscono, inoltre, alla consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

 

     Art. 12. (Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche).

     1. La Giunta regionale costituisce nell'ambito delle strutture dell'Assessorato opere, reti di servizi e mobilità l'osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche di seguito denominato «osservatorio».

     2. L'osservatorio, anche su richiesta del Garante, cura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio, contrattuali e finanziari connessi alla gestione del servizio idrico integrato, ai modelli di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi e degli impianti, ai livelli di servizio erogati, alle tariffe applicate, ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.

     3. L'osservatorio regolamenta ed assicura l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

     4. Le segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati e le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai sistemi informativi.

 

     Art. 13. (Borse di studio e di ricerca).

     1. Per lo svolgimento dell'attività dell'osservatorio possono essere istituite apposite borse di studio e di ricerca.

     2. Le borse di studio e di ricerca possono essere assegnate a laureati in ingegneria, informatica o economia e commercio da non oltre tre anni dalla data di istituzione delle borse stesse.

     3. Le borse di studio e di ricerca hanno durata rispettivamente annuale e triennale, non sono rinnovabili e sono incompatibili con altre forme di lavoro dipendente.

     4. Il numero delle borse di studio e di ricerca, le procedure ed i requisiti di assegnazione sono stabilite dalla Giunta regionale in base alle necessità di studio ed elaborazione connesse ai compiti dell'osservatorio.

     5. L'importo delle borse di studio e di ricerca è commisurato al trattamento economico fondamentale dei dipendenti regionali di settima qualifica funzionale.

     6. I titolari delle borse di studio e di ricerca svolgono la loro attività nell'ambito dell'osservatorio per la realizzazione di singoli progetti.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge il personale trasferito viene inserito nell'organico dell'ente gestore secondo un rapporto di equipollenza e corrispondenza di mansioni, concordato con le OO.SS. di categoria.

 

     Art. 15. (Norme finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per quanto riguarda le indennità del Garante e i compensi e le indennità dei membri della consulta regionale degli utenti e dei consumatori, si provvede mediante l'utilizzo dei fondi iscritti nel cap. 11421 del bilancio regionale 1998; mentre per quanto riguarda le attività del Garante, degli organismi di garanzia e dell'osservatorio regionale, nonché quelle per studi, ivi compresi gli oneri relativi alle borse di studio e di ricerca, per la spesa prevista in complessive L. 100.000.000, sono istituiti per l'anno 1998 i seguenti capitoli di spesa:

     Cap. 11478 - «Spesa di funzionamento degli organi di garanzia per il servizio idrico integrato», per L. 50.000.000;

     Cap. 11479 - «Spese per l'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche», per L. 50.000.000.

     2. La copertura finanziaria del predetto importo di L. 100.000.000 è assicurata mediante l'utilizzazione, di pari importo, degli stanziamenti in termini di competenza e cassa, iscritto al capitolo 11446 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998.