§ 2.7.90 - L.R. 24 marzo 1984, n. 15. - Determinazione della struttura del
«Centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali» istituito con legge regionale 23 luglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/03/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1.  La presente legge, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, determina la struttura del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali, [...]
Art. 2.  Alla tabella «A» allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, è aggiunto il settore «centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali» le cui competenze sono quelle [...]
Art. 3.  Nella fase di prima attuazione della presente legge, le competenze degli uffici di cui al precedente articolo 2 sono così determinate:
Art. 4.  Il contingente di personale da assegnare al centro verrà determinato in via definitiva, nell'ambito dell'organico regionale, con le modalità previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge [...]
Art. 5.  Ai profili professionali previsti dall'articolo 15 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
Art. 6.  Nella fase di prima attuazione della presente legge il personale di cui al precedente articolo 4 viene così reperito:
Art. 7.  (Omissis)
Art. 8.  All'onere della spesa della presente legge si provvederà come segue:
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.7.90 - L.R. 24 marzo 1984, n. 15. - Determinazione della struttura del

«Centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali» istituito con legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, nonché individuazione dei profili professionali e determinazione del personale necessario per il suo funzionamento. Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18.

(B.U. 11 aprile 1984, n. 10, S.O. n. 1).

 

Art. 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, determina la struttura del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali, istituito con la legge medesima, individua i profili professionali non previsti dall'articolo 15 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, e determina in via transitoria il contingente di personale occorrente per il suo funzionamento.

 

     Art. 2. Alla tabella «A» allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, è aggiunto il settore «centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali» le cui competenze sono quelle individuate dall'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18.

     Il settore è articolato nei seguenti uffici:

     1° documentazione in materia archeologica, storico-artistica ed architettonica;

     2° documentazione in materia demo-etno-antropologica;

     3° documentazione in materia bibliografica ed archivistica;

     4° documentazione in materia delle scienze della terra;

     5° elaborazione e pubblicazione [1].

 

     Art. 3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le competenze degli uffici di cui al precedente articolo 2 sono così determinate:

     Gli uffici 1°, 2°, 3° e 4°, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza:

     a) provvedono al censimento, alla verifica al regolare aggiornamento della documentazione esistente;

     b) formulano i programmi annuali o pluriennali delle attività di ricerca da sottoporre all'esame del «comitato tecnico-scientifico per la documentazione dei beni culturali ed ambientali»;

     c) acquisiscono ed ordinano il materiale da utilizzare per i compiti del centro;

     d) seguono l'attuazione dei programmi operativi di ricerca;

     e) raccolgono ed ordinano il materiale prodotto con i programmi di ricerca;

     f) classificano e provvedono all'organizzazione automatizzata dei dati anche al fine di una unificazione metodologica nei criteri di raccolta;

     g) organizzano, curano e predispongono gli archivi per la pubblica consultazione;

     h) elaborano il materiale documentario raccolto in collaborazione con l'ufficio 5°;

     i) provvedono al collegamento con le altre strutture regionali ed in particolare con il settore informatica ai fini dell'automazione del servizio.

     L'ufficio 5°, in collaborazione con gli altri uffici del centro:

     a) elabora il materiale documentario raccolto e revisionato dai competenti uffici;

     b) produce la documentazione grafico-audio-visiva secondo i programmi elaborati dal centro;

     c) verifica ed eventualmente rielabora la documentazione grafico- audio-visiva prodotta all'esterno ed acquisita dal centro;

     d) pubblica il materiale documentario in base alle esigenze rilevate, in coordinamento con i singoli uffici competenti.

     Successive eventuali modificazioni alle competenze degli uffici determinate dal presente articolo saranno effettuate con le modalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11.

 

     Art. 4. Il contingente di personale da assegnare al centro verrà determinato in via definitiva, nell'ambito dell'organico regionale, con le modalità previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11.

     Nell'attesa che si proceda alla determinazione del contingente di cui al comma precedente ed in sede di prima attuazione della presente legge, al centro viene assegnato un contingente di personale per un totale di quindici unità con il livello funzionale ed i profili professionali sotto elencati:

     a) livello funzionale VIII:

     - un funzionario amministrativo;

     b) livello funzionale VII:

     - due funzionari architetti (in possesso di laurea in architettura e che abbiano prestato servizio in ruolo presso pubbliche amministrazioni nella carriera direttiva in qualità di architetto per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario archeologo (in possesso di laurea in lettere con tesi in disciplina archeologica e diploma di perfezionamento o specializzazione post-laurea rilasciato da università statale oppure in possesso di laurea come sopra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di archeologo per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario storico dell'arte (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in disciplina storico-artistica e diploma di perfezionamento o specializzazione post-laurea conseguito presso università statale oppure in possesso di laurea come sopra e che abbia prestato servizio in ruolo pressa pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di storico dell'arte per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario storico-economico (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in storia economica che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di storico per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario esperto bibliotecario (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in biblioteconomia e titolo di perfezionamento o specializzazione post-laurea in biblioteconomia oppure in possesso di laurea come sopra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione in qualità di esperto bibliotecario per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario esperto in archivistica (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in disciplina archivistica e titolo di perfezionamento o specializzazione post-laurea in paleografia e diplomatica oppure in possesso di laurea come sopra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di esperto in archivistica per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario antropologo (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in antropologia culturale o disciplina afferente e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva svolgendo attività connesse alla specializzazione richiesta per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario etnologo (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in disciplina etnologica e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva svolgendo attività connesse alla specializzazione richiesta per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario geologo (in possesso di laurea in scienze biologiche, geologiche o naturali con tesi in disciplina relativa alle scienze della terra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di geologo per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario botanico (in possesso di laurea in scienze biologiche, geologiche o naturali con tesi in botanica e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di botanico per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario paleontologo (in possesso di laurea in scienze biologiche, geologiche o naturali con tesi in disciplina relativa alle scienze della terra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di paleontologo per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario zoologo (in possesso di laurea in scienze biologiche o naturali con tesi in zoologia e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di zoologo per un periodo non inferiore ad anni tre);

     - un funzionario geografo (in possesso di laurea in geografia o laurea conseguita presso qualsiasi facoltà purché con tesi in disciplina geografica e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di geografo per un periodo non inferiore ad anni tre).

 

     Art. 5. Ai profili professionali previsti dall'articolo 15 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

     a) livello funzionale VII:

     - funzionario archeologo;

     - funzionario storico dell'arte;

     - funzionario storico-economico;

     - funzionario antropologo;

     - funzionario etnologo;

     - funzionario paleontologo;

     - funzionario botanico;

     - funzionario zoologo;

     - funzionario geografo;

     b) livello funzionale IV:

     - assistente operatore impianti audiovisivi;

     - assistente operatore fotografo.

 

     Art. 6. Nella fase di prima attuazione della presente legge il personale di cui al precedente articolo 4 viene così reperito:

     a) attraverso l'assegnazione di personale regionale in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 4;

     b) in mancanza di personale regionale, attraverso l'inquadramento nei ruoli regionali e la successiva assegnazione di personale che presta servizio presso la Regione in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, che risulti in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 4 e che ne faccia richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. L'inquadramento di tale personale avrà luogo tenendo conto della posizione giuridica e del maturato economico in godimento presso gli enti di provenienza. Nel caso in cui le richieste di inquadramento superino il numero dei posti disponibili verrà data precedenza a coloro che già svolgono presso la Regione attività rientranti nell'ambito di competenza del centro;

     c) in mancanza di personale di cui alle precedenti lettere a) e b), attraverso la assunzione di nuovo personale mediante pubblici concorsi ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 7. (Omissis) [2].

 

     Art. 8. All'onere della spesa della presente legge si provvederà come segue:

     a) per quanto concerne l'attività del centro si farà fronte con lo stanziamento già istituito con la legge regionale 23 luglio 1981, n. 18 (capitolo n. 16701);

     b) per quanto concerne l'eventuale assunzione mediante pubblico concorso di nuovo personale con i fondi stanziati al capitolo previsto per le spese di personale.

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] V. L.R. 11/4/85, n. 36, 40° Settore Tabella B.

[2] Sostituisce art. 4, L.R. n. 18/81.