§ 2.7.75 - L.R. 28 febbraio 1985, n. 23. - Norme di attuazione
dell'articolo 18 della Costituzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/02/1985
Numero:23


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio detta norme, nel rispetto del principi posti dalla legge 25 gennaio 1982, n 17
Art. 2.  L'appartenenza del dipendente ad associazioni segrete, di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17
Art. 3.  La Giunta regionale, qualora venga in possesso di concreti elementi da cui risulti il fondato sospetto di appartenenza di un dipendente ad associazione segreta, accertata con sentenza divenuta [...]
Art. 4.  Gli enti, gli organismi e le società di cui al precedente articolo 1, lettere b), c) e d), provvedono nei confronti dei propri dipendenti, ad attuare quanto disposto dalla presente legge, secondo le [...]
Art. 5.  Le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17
Art. 6.  I soggetti che risultino appartenenti ad associazioni segrete accettate con sentenza irrevocabile sono esclusi dal beneficio dei contributi, erogati dalla Regione o da enti, società ed organismi [...]
Art. 7.  Nei confronti di coloro che risultino aver aderito all'associazione segreta denominata «loggia P2» di cui all'articolo 5 della legge 25 gennaio 1982, n. 17
Art. 8.  Coloro che, con la procedura prevista dalle norme regionali, sono nominati componenti degli organi di enti, aziende, istituti o di altri organismi pubblici nonchè membri di corpi consultivi, entro e [...]
Art. 9.  Le disposizioni della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti delegati con norme regionali.
Art. 10.  Entro sei mesi dalla proclamazione i Consiglieri regionali depositano presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni [...]


§ 2.7.75 - L.R. 28 febbraio 1985, n. 23. - Norme di attuazione

dell'articolo 18 della Costituzione.

(B.U. 20 marzo 1985, n. 8).

 

Art. 1. La Regione Lazio detta norme, nel rispetto del principi posti dalla legge 25 gennaio 1982, n 17 [1], per l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete.

     Le disposizioni della presente legge si applicano:

     a) al personale inquadrato nel ruolo unico regionale, anche se comandato presso altri enti, al personale della Regione ad essa trasferito non ancora inquadrato ed al personale comandato presso la Regione ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [2];

     b) al personale di enti dipendenti dalla Regione non inquadrato nel ruolo unico regionale;

     c) al personale di enti ed organismi dei quali la Regione approva i bilanci e le piante organiche;

     d) al personale di società regionali di cui all'articolo 53 dello Statuto nonché di enti e società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione od a provvedimento di enti locali per delega regionale;

     e) ai componenti di organi di amministrazione e di controllo di enti, società regionali ed a partecipazione regionale degli enti e società concessionari di pubblici servizi;

     f) ai soggetti la cui nomina, proposta o designazione ad incarichi pubblici sia comunque di competenza della Regione;

     g) ai titolari di cariche elettive.

 

     Art. 2. L'appartenenza del dipendente ad associazioni segrete, di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [1], costituisce grave inosservanza dei doveri di ufficio e, salva l'applicazione delle norme penali, determina, nei riguardi dei dipendenti dei quali tale appartenenza sia stata accertata, le seguenti sanzioni disciplinari:

     a) sospensione dal servizio e dallo stipendio;

     b) destituzione.

     Le sanzioni disciplinari di cui al comma precedente sono graduate al tipo di corresponsabilità nell'associazione ed alla posizione funzionale rivestita nell'amministrazione nonché alla gravità di eventuali fatti di interferenza nell'esercizio delle funzioni regionali commessi dal dipendente in relazione al vincolo associativo.

     La sanzione della destituzione è obbligatoriamente comminata nei casi in cui sia accertato che il dipendente ha svolto attività di direzione o di promozione di associazioni segrete nonché nel caso in cui l'amministrazione abbia subito un danno nell'espletamento di procedure contrattuali di appalti o forniture, ovvero nella concessione di contributi od altri benefici.

 

     Art. 3. La Giunta regionale, qualora venga in possesso di concreti elementi da cui risulti il fondato sospetto di appartenenza di un dipendente ad associazione segreta, accertata con sentenza divenuta irrevocabile, dispone immediatamente l'invio degli atti alla magistratura ordinaria e promuove il procedimento disciplinare.

     La Giunta regionale stessa svolge gli accertamenti istruttori del procedimento disciplinare tramite l'Assessorato regionale al personale e ne trasmette gli atti alla commissione di disciplina che decide con provvedimento motivato la sanzione da irrogare ovvero il proscioglimento.

     Con provvedimento della Giunta regionale il dipendente può essere sospeso dal servizio, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare, qualora la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità.

     Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia qualora entro il termine di centottanta giorni dall'adozione non sia stata esercitata l'azione penale o non sia concluso il procedimento disciplinare.

     In caso di proscioglimento la Giunta regionale revoca il provvedimento di sospensione dal servizio, se ancora operante.

 

     Art. 4. Gli enti, gli organismi e le società di cui al precedente articolo 1, lettere b), c) e d), provvedono nei confronti dei propri dipendenti, ad attuare quanto disposto dalla presente legge, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, contratti ed accordi di lavoro.

     Gli organi di amministrazione di enti presso i quali presti servizio personale regionale, ove vengano in possesso degli elementi da cui risulti il fondato sospetto di appartenenza di tale personale ad associazione segreta accertata con sentenza irrevocabile, trasmettono gli atti all'autorità giudiziaria ed al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

     La Giunta regionale, qualora venga in possesso degli elementi di cui al precedente comma nei confronti di personale dipendente da altri enti che comunque presti servizio presso la Regione, dispone l'invio degli atti all'autorità giudiziaria ed al capo dell'amministrazione dell'ente da cui il personale dipende, per i provvedimenti di competenza. In tale caso la Giunta regionale può interrompere il rapporto di servizio con la Regione.

 

     Art. 5. Le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [3], non possono essere nominate, proposte o designate dalla Regione negli organi di enti, aziende o commissioni.

     La nomina o la designazione disposta a favore di soggetti riconosciuti responsabili di appartenenza ad associazioni segrete con sentenza passata in giudicato è dichiarata decaduta, fatta salva la validità degli atti compiuti.

     Qualora, prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui al precedente comma, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale nei confronti dei soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, la Giunta regionale può procedere alla sospensione dagli incarichi fino alla conclusione del procedimento.

     I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e società regionali ed a partecipazione regionale e degli enti e società concessionari di pubblici servizi regionali, nei cui confronti, sia esercitata l'azione penale per presunta appartenenza ad associazione segreta, possono essere sospesi dall'incarico, fino alla conclusione del giudizio, dall'organo competente alla nomina.

     Qualora risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [3], i componenti di cui al precedente comma sono revocati dagli organi competenti alla nomina.

 

     Art. 6. I soggetti che risultino appartenenti ad associazioni segrete accettate con sentenza irrevocabile sono esclusi dal beneficio dei contributi, erogati dalla Regione o da enti, società ed organismi indicati all'articolo 1, lettere b), c) e d), della presente legge per un periodo di cinque anni dalla data della sentenza stessa, nè possono ottenere licenze, concessioni od iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere o di forniture connesse ad attività regionali.

     Per il periodo di cui al precedente primo comma si procede alla sospensione nei confronti di soggetti titolari di licenze, concessioni ovvero di iscrizioni agli albi, qualora risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza ad associazioni segrete.

     La Giunta regionale e gli organi competenti degli enti, società ed organismi indicati nel precedente primo comma provvedono ai necessari adempimenti.

     Le stesse disposizioni si applicano:

     a) nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente primo comma partecipino, in modo diretto od indiretto, agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni ed iscrizioni di cui siano titolari altri soggetti o per le quali i medesimi abbiano ottenuto contributi;

     b) nell'ipotesi in cui le licenze, concessioni, iscrizioni e contributi siano disposti in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali i soggetti di cui al precedente primo comma siano amministratori o soci ovvero di società di capitali delle quali le persone medesime siano amministratori o determinino abitualmente, in qualità di soci, di dipendenti od in altro modo, scelte ed indirizzi.

 

     Art. 7. Nei confronti di coloro che risultino aver aderito all'associazione segreta denominata «loggia P2» di cui all'articolo 5 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [4] e comunque ai fatti compiuti prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 della precitata legge, ferme restando le norme regionali vigenti per quanto riguarda gli organi competenti per l'accertamento delle responsabilità disciplinari.

 

     Art. 8. Coloro che, con la procedura prevista dalle norme regionali, sono nominati componenti degli organi di enti, aziende, istituti o di altri organismi pubblici nonchè membri di corpi consultivi, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della nomina debbono depositare, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni, che abbiano finalità di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica ammesse dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari in carica di nomine o designazioni regionali provvedono secondo quanto disposto al precedente primo comma.

     Determina la revoca della nomina o designazione la dichiarazione non veritiera od il mancato deposito della stessa.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei Consiglieri regionali nominati o designati componenti degli organismi di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 9. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti delegati con norme regionali.

     I comuni e le province provvedono ad emanare norme regolamentari di adeguamento della propria potestà amministrativa ai principi della presente legge per tutte le nomine e designazioni di loro competenza derivanti da leggi regionali.

 

     Art. 10. Entro sei mesi dalla proclamazione i Consiglieri regionali depositano presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività  di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione, dichiarazione che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il Presidente del Consiglio regionale, alla prima convocazione del Consiglio stesso, comunica i casi di inosservanza ed invita il Consigliere regionale a chiarire i motivi della inottemperanza.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consiglieri regionali in carica provvedono agli adempimenti indicati al precedente primo comma.

 

 


[1] G.U. 28/1/82, n. 27.

[2] G.U. 15/2/80, n. 45.

[1] G.U. 28/1/82, n. 27.

[3] G.U. 28/1/82, n. 27.

[3] G.U. 28/1/82, n. 27.

[4] G.U. 28/1/82, n. 27.