§ 2.6.48 - L.R. 22 luglio 2002, n. 19.
Istituzione della conferenza regione — Ordini e Collegi professionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:22/07/2002
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Conferenza permanente Regione - Ordini e collegi professionali).
Art. 3.  (Costituzione e funzionamento della Conferenza).
Art. 4.  (Segreteria tecnica).
Art. 5.  (Regolamento).
Art. 6.  (Disposizione finanziaria).


§ 2.6.48 - L.R. 22 luglio 2002, n. 19.

Istituzione della conferenza regione — Ordini e Collegi professionali.

(B.U. 30 luglio 2002, n. 21 – S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale svolta dagli ordini e dai collegi professionali, quali enti pubblici che contribuiscono a tutelare i cittadini attraverso un’azione tesa a garantire la capacità professionale degli iscritti ed il migliore esercizio delle professioni, promuove un costante rapporto collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

 

     Art. 2. (Conferenza permanente Regione - Ordini e collegi professionali).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza permanente Regione - Ordini e collegi professionali, di seguito denominata Conferenza, come strumento di raccordo, consultazione e partecipazione, con particolare riguardo all’approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, alla elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie di competenza regionale, all’istituzione di osservatori permanenti sui temi economico-fiscali, sanitari e della sicurezza e qualità dei servizi, all’utilizzazione di figure professionali non disponibili nell'organico regionale.

 

     Art. 3. (Costituzione e funzionamento della Conferenza).

     1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

     b) dall’Assessore regionale competente in materia di Affari istituzionali ed enti locali;

     c) dal Presidente e dai vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali;

     d) dai presidenti degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali, previsti dalla normativa vigente;

     e) da un rappresentante degli ordini e collegi professionali indicati alla lettera d), nominato dagli stessi con funzione di coordinamento delle rispettive iniziative all’interno della Conferenza.

     2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall’Assessore regionale competente in materia di Affari Istituzionali ed enti locali.

     3. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale con cadenza, di norma, trimestrale oppure quando ne facciano richiesta un quinto dei suoi componenti ed è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza stessa.

     4. Gli ordini ed i collegi professionali indicati al comma 1, lettera d), sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale la sostituzione dei rispettivi presidenti, al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto di costituzione.

     5. Alle sedute della  Conferenza possono partecipare, in luogo dei componenti di diritto di cui al comma 1, lettera d) loro delegati e possono, altresì, essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti in materia per fornire un utile supporto conoscitivo.

 

     Art. 4. (Segreteria tecnica).

     1. La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica per l’attività di carattere amministrativo e per l’istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza stessa e delle relative commissioni di cui all’articolo 5, comma 2.

     2. La segreteria tecnica è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da un dirigente regionale, che ne coordina i lavori, e da sei esperti nelle materie di competenza regionale, dei quali tre nominati dal Presidente stesso e tre nominati dal rappresentante degli ordini e collegi professionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto delle proposte formulate dalle singole categorie.

     3. Il decreto di costituzione stabilisce la durata in carica della segreteria tecnica.

     4. Agli esperti della segreteria tecnica è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

 

     Art. 5. (Regolamento).

     1. La Conferenza, entro sessanta giorni dal suo insediamento da parte del Presidente della Giunta regionale, approva il regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza stessa.

     2. Per rendere più snella ed efficace l'attività della Conferenza, il regolamento di cui al comma 1 ne definisce l'articolazione interna in commissioni, in relazione ai settori omogenei di materie, individuando le specifiche attribuzioni. Le sedute delle commissioni sono presiedute dagli assessori competenti nelle materie oggetto di discussione.

     3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, altresì, i compiti della segreteria tecnica della Conferenza.

 

     Art. 6. (Disposizione finanziaria).

     1. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 4, si fa fronte con i fondi previsti al capitolo R21404 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2002 ed al corrispondente capitolo dei bilanci relativi agli esercizi successivi.