§ 2.6.38 - L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
Scioglimento dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche per la Programmazione Economica e Territoriale del Lazio (IRSPEL).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:06/04/1998
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. L'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (IRSPEL), istituito con la legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15, è sciolto a decorrere dalla data di [...]
Art. 2.      1. L'IRSPEL è posto in liquidazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.      1. Il personale di ruolo dell'IRSPEL è trasferito, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nell'ente di provenienza, nel ruolo del personale regionale.
Art. 4.      1. Sono abrogate le seguenti leggi:


§ 2.6.38 - L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

Scioglimento dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche per la Programmazione Economica e Territoriale del Lazio (IRSPEL).

(B.U. 20 aprile 1998, n. 11).

 

Art. 1.

     1. L'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (IRSPEL), istituito con la legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15, è sciolto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Alle competenze affidate all'IRSPEL provvede la Regione con i propri uffici.

     3. La Regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili dell'IRSPEL e nella titolarità degli altri rapporti attivi e passivi.

 

     Art. 2.

     1. L'IRSPEL è posto in liquidazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'economia e finanza regionale, nomina un unico commissario liquidatore. L'amministratore straordinario di cui alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 30, dura in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data dell'insediamento del commissario liquidatore.

     3. La gestione commissariale si concluderà entro il 31 dicembre 1998 con la trasmissione alla Giunta regionale- dello stato di consistenza patrimoniale, della ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla predetta data e del bilancio di liquidazione [1].

     3 bis. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3, il Commissario liquidatore assume gli atti amministrativi e contabili a fronte delle obbligazioni contratte dal disciolto IRSPEL e di quelle derivanti dall'attività connessa alla gestione commissariale, anche avvalendosi della prosecuzione di contratti a termine attualmente in corso. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 12105 del bilancio di previsione 1998 [2].

     4. Al commissario liquidatore spetta un compenso determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

 

     Art. 3.

     1. Il personale di ruolo dell'IRSPEL è trasferito, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nell'ente di provenienza, nel ruolo del personale regionale.

     2. L'onere finanziario relativo al personale di cui al comma 1, è posto a carico del bilancio regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data il personale è assegnato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, alle strutture della Regione tenuto conto della specifica professionalità connessa alle mansioni espletate nell'ente di provenienza.

     3. Il personale del ruolo amministrativo, fermo restando il trasferimento alla Regione, può essere posto temporaneamente a disposizione del commissario liquidatore per assisterlo negli adempimenti di sua competenza.

     4. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza il personale di cui al comma 1 è iscritto all'INPDAP gestione ex INADEL ed ex CPDEL, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Si applicano al predetto personale le disposizioni delle leggi regionali 4 settembre 1979, n. 67, 10 aprile 1989, n. 21 e 20 ottobre 1997, n. 33.

     E' fatto comunque salvo il diritto di optare per il percepimento di fine rapporto maturato presso l'IRSPEL e per il mantenimento della posizione già costituita presso l'INPS per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia: le relative opzioni devono essere esercitate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi:

     legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15;

     legge regionale 17 marzo 1986, n. 13, come modificata dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 86;

     legge regionale 6 luglio 1987, n. 38;

     legge regionale 22 maggio 1995, n. 30, come integrata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17;

     l'articolo 17 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16.

     2. E' abrogata, altresì, ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 1998, n. 31.

[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 1998, n. 31.