§ 2.4.44 – L.R. 28 aprile 2004, n. 5.
Modifiche della legge regionale 8 aprile 1980 n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e modificazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:28/04/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 “Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, [...]
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 2.4.44 – L.R. 28 aprile 2004, n. 5.

Modifiche della legge regionale 8 aprile 1980 n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell’articolo 133, secondo comma della costituzione) e successive modifiche.

(B.U. 30 aprile 2004, n. 12 – S.O. n. 2).

 

     Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 “Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell’articolo 133, secondo comma della Costituzione” e successive modifiche).

     1. Al secondo comma dell’articolo 2 della l.r. 19/1980 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “,fatto salvo quanto previsto al terzo comma dell’articolo 6.”.

 

          Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19).

     1. Dopo il secondo comma dell’articolo 6 della l.r. 19/1980 è inserito il seguente:

     “Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le giornate di votazione e l’orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse.”.

     2. Dopo il quarto comma dell’articolo 6 della l.r. 19/1980 è inserito il seguente:

     “Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni.”.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.