§ 2.4.43 - L.R. 6 ottobre 2003, n. 32.
Promozione dell’istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:06/10/2003
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani).
Art. 3.  (Contributi).
Art. 4.  (Disposizione finanziaria).


§ 2.4.43 - L.R. 6 ottobre 2003, n. 32. [1]

Promozione dell’istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani.

(B.U. 20 ottobre 2003, n. 29 – S.O. n. 7).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica delle istituzioni presenti sul territorio regionale e riconosce il ruolo dei consigli comunali o municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.

 

     Art. 2. (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove l’istituzione dei consigli comunali o municipali o sovracomunali dei giovani.

     2. Il consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani, istituito, rispettivamente, dal comune o dal municipio o dai comuni in forma associata, ha la funzione, tra l’altro, di:

     a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa;

     b) facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;

     c) promuovere l’informazione rivolta ai giovani;

     d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;

     e) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

 

     Art. 3. (Contributi).

     1. La Regione concede ai comuni, ai municipi od ai comuni in forma associata un contributo per le spese necessarie per l’istituzione e la gestione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una deliberazione nella quale sono stabiliti, in particolare:

     a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;

     b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

     c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

     d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

 

     Art. 4. (Disposizione finanziaria).

     1. Per le finalità previste nella presente legge è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base R31 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003, apposito capitolo denominato “Spese relative alle funzioni svolte dal consiglio comunale dei giovani” con lo stanziamento di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa.

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di corrispondente importo di euro 10.000,00 degli stanziamenti previsti all’UPB T21.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 7 dicembre 2007, n. 20.