§ 2.4.19 - Legge Regionale 15 ottobre 1991, n. 67.
Contributo straordinario della Regione Lazio a favore del comune di Zagarolo, a parziale copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dal [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:15/10/1991
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Approvazione del programma e concessione del contributo.
Art. 3.  Approvazione di progetti ed erogazione del contributo.
Art. 4.      1. La spesa per gli interventi di cui alla presente legge è prevista in lire 5.000 milioni per il triennio 1991-1993:


§ 2.4.19 - Legge Regionale 15 ottobre 1991, n. 67.

Contributo straordinario della Regione Lazio a favore del comune di Zagarolo, a parziale copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dal distacco del territorio del nuovo comune di San Cesareo.

(B.U. n. 30 del 30 ottobre 1991).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione concede al comune di Zagarolo un contributo straordinario al fine di compensare in parte gli oneri derivanti dal distacco del territorio per la creazione del comune di San Cesareo.

 

     Art. 2. Approvazione del programma e concessione del contributo.

     1. Il comune di Zagarolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un programma di interventi con le indicazioni delle singole opere e la relativa quantificazione economica.

     2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, approva il programma, concede il finanziamento ed assume il relativo impegno nei limiti dello stanziamento di bilancio.

     3. Il comune, sulla base del programma approvato, cura la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento all'esterno.

 

     Art. 3. Approvazione di progetti ed erogazione del contributo.

     1. Il comune di Zagarolo trasmette il progetto esecutivo di ciascuna opera all'assessore regionale ai lavori pubblici che provvede all'istruttoria ed alla proposta di approvazione da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

     a) nella misura del 10 per cento dell'intero contributo entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del programma;

     b) nella misura dell'80 per cento entro trenta giorni dalla presentazione del verbale di consegna dei lavori per ogni singola opera;

     c) il saldo del contributo sarà corrisposto ad ultimazione delle singole opere.

 

     Art. 4.

     1. La spesa per gli interventi di cui alla presente legge è prevista in lire 5.000 milioni per il triennio 1991-1993:

     1991,lire 2.000 milioni;

     1992,lire 2.000 milioni;

     1993,lire 1.000 milioni.

     2. La spesa relativa al 1991 graverà sul capitolo n. 11511 di nuova istituzione denominato: «Contributo straordinario a favore del comune di Zagarolo per opere di investimento conseguenti al distacco del territorio attribuito al nuovo comune di San Cesareo» con lo stanziamento di lire 2.000 milioni.

     3. All'onere predetto si fa fronte con la somma all'uopo accantonata al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera e).

     4. La copertura del finanziamento per gli anni successivi viene garantita dal bilancio pluriennale 1991-1993.