§ 2.4.18 - Legge Regionale 15 ottobre 1991, n. 66.
Contributo straordinario al comune di San Cesareo a parziale copertura degli oneri di primo impianto e di avvio del nuovo ente locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:15/10/1991
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Approvazione di progetti ed erogazione del contributo.
Art. 3.  Copertura delle spese.


§ 2.4.18 - Legge Regionale 15 ottobre 1991, n. 66.

Contributo straordinario al comune di San Cesareo a parziale copertura degli oneri di primo impianto e di avvio del nuovo ente locale.

(B.U. n. 30 del 30 ottobre 1991).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione eroga un contributo straordinario al comune di San Cesareo, in considerazione degli oneri che tale comune dovrà sostenere per il primo impianto e per la progettazione e la realizzazione di opere di primaria importanza.

     2. In particolare la Regione concede al comune di San Cesareo un contributo straordinario per la realizzazione della sede municipale e di strutture e servizi ai cittadini necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali.

 

     Art. 2. Approvazione di progetti ed erogazione del contributo.

     1. Il comune di San Cesareo trasmette il progetto esecutivo di ciascuna opera all'assessorato regionale ai lavori pubblici che provvede all'istruttoria ed alla proposta di approvazione da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

     a) nella misura del 10 per cento dell'intero contributo entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del programma;

     b) nella misura dell'80 per cento entro trenta giorni dalla presentazione del verbale di consegna dei lavori per ogni singola opera;

     c) il saldo del contributo sarà corrisposto ad ultimazione delle singole opere.

 

     Art. 3. Copertura delle spese.

     1. La spesa relativa agli interventi di cui alla presente legge, relativamente al triennio 1991/1993, è prevista in lire 7.000 milioni ed è così ripartita:

     1991, lire 4.000 milioni;

     1992, lire 2.000 milioni;

     1993, lire 1.000 milioni.

     2. La spesa, relativamente al 1991, graverà sul capitolo n. 11510 del bilancio 1991, di nuova istituzione, denominato: «Contributo straordinario a favore del comune di San Cesareo, per la realizzazione della sede municipale e di strutture necessarie per l'adempimento dei compiti istituzionali».

     3. Alla copertura si provvede mediante prelievo dal capitolo n. 29852 elenco n. 4, lettera e) del bilancio 1991, che presenta la necessaria disponibilità.

     4. Per gli anni successivi, la copertura viene assicurata sul bilancio pluriennale 1991/1993.