§ 2.3.25 – R.R. 5 agosto 2005, n. 17.
Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:05/08/2005
Numero:17


Sommario
Art.  1. (Oggetto).
Art. 2.  (Limiti all’affidamento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni).
Art. 3.  (Incarichi di consulenza a supporto del Presidente e degli Assessori).
Art. 4.  (Incarichi di consulenza presso le strutture amministrative).
Art. 5.  (Durata, compensi e rimborsi spese).
Art. 6.  (Incarichi di consulenza a titolo onorifico).
Art. 7.  (Ambito di applicazione).
Art. 7 bis.  (Istituzione del Comitato per la legislazione)
Art. 8.  (Modifiche al r.r. 1/2002 e successive modificazioni).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 2.3.25 – R.R. 5 agosto 2005, n. 17.

Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

(B.U. 10 agosto 2005, n. 22 – S.O. n. 4).

 

Art. 1. (Oggetto). [1]

     1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, il presente regolamento disciplina l'affidamento, nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in coerenza con il fine della riduzione della spesa pubblica e con le modalità e i criteri previsti dai commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) e dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 2. (Limiti all’affidamento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni).

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, possono affidare, con criterio fiduciario, incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale, dotati di comprovate, particolari ed elevate professionalità e specializzazioni, entro il numero complessivo di 20 unità.

     2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, possono essere affidati incarichi individuali a soggetti esterni all’amministrazione regionale in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle strutture organizzative della stessa, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari cui non è possibile far fronte con il personale in servizio.

     3. La spesa complessiva relativa agli incarichi di cui al presente articolo deve essere contenuta nel limite massimo stabilito annualmente con legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione in conformità alle disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 1 della l. 311/2004.

     4. I provvedimenti di affidamento degli incarichi sono corredati della certificazione relativa al rispetto del limite di spesa, apposta dalla struttura regionale competente in materia di ragioneria, e sono trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio.

 

     Art. 3. (Incarichi di consulenza a supporto del Presidente e degli Assessori).

     1. Per l’affidamento degli incarichi individuali di cui all’articolo 2, comma 1, il Presidente della Regione o l’Assessore interessato trasmettono, ai sensi dell’articolo 7 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, al Segretario generale la relativa richiesta, indicando l’oggetto dell’incarico, le modalità di svolgimento, gli specifici requisiti professionali del soggetto affidatario, nonché la durata dell’incarico e l’entità del compenso nei limiti previsti dall’articolo 5.

     2. L’incarico di consulenza è affidato con decreto del Presidente della Regione, ed è disciplinato, di norma, con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

     3. Il decreto di affidamento dell’incarico, oltre a contenere le indicazioni di cui al comma 1, deve essere adeguatamente motivato in ordine alla pertinenza tra l’attività oggetto dell’incarico e la specifica qualificazione professionale posseduta dal soggetto incaricato, desumibile da allegato curriculum vitae.

     4. Al termine dell’incarico, il consulente presenta al Presidente o all’Assessore interessato la relazione illustrativa dell’attività svolta ai fini della valutazione da parte degli stessi.

 

     Art. 4. (Incarichi di consulenza presso le strutture amministrative).

     1. Gli incarichi individuali di cui all’articolo 2, comma 2, sono affidati con decreto del dirigente apicale della struttura amministrativa interessata, previa autorizzazione da parte del Presidente della Regione, sentito l’Assessore competente in materia di personale. A tale fine il suddetto dirigente trasmette, ai sensi dell’articolo 7 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, al Segretario generale la richiesta di affidamento dell’incarico, indicando l’oggetto dello stesso, le modalità di svolgimento, gli specifici requisiti professionali del soggetto proposto quale affidatario, nonché la relativa durata e l’entità del compenso nei limiti previsti dall’articolo 5.

     2. L’ incarico di consulenza è disciplinato, di norma, con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

     3. Il decreto di affidamento dell’incarico, oltre a contenere le indicazioni di cui al comma 1, deve essere adeguatamente motivato in ordine:

     a) alla pertinenza tra l’attività oggetto dell’incarico e la specifica qualificazione professionale posseduta dal soggetto incaricato, desumibile da allegato curriculum vitae;

     b) alle specifiche disposizioni normative, ovvero agli eventi straordinari cui è connessa la possibilità di conferimento dell’incarico;

     c) alla rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;

     d) all’inesistenza o alla carenza all’interno delle strutture organizzative regionali delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico, accertata attraverso una effettiva ricognizione.

     4. Al termine dell’incarico, il consulente presenta una relazione finale per la conseguente valutazione da parte del dirigente della struttura di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Durata, compensi e rimborsi spese).

     1. La durata dell’incarico di consulente non può essere superiore a diciotto mesi, salvo proroga per i soli consulenti di cui all’articolo 3 e ferma restando, relativamente agli stessi, la possibilità di revoca anticipata dell’incarico per venir meno del rapporto fiduciario.

     2. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente regolamento spetta un compenso determinato nel relativo provvedimento di conferimento, tenuto conto del livello di qualificazione e specializzazione professionale richiesto, per un importo massimo di Euro 40.000,00 lordi annui [2].

     3. Il compenso è liquidato dalla struttura regionale competente entro venti giorni dalla comunicazione del giudizio positivo espresso a seguito della valutazione effettuata ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 4, comma 4. Relativamente agli incarichi di cui all’articolo 3, possono essere disposte anticipazioni trimestrali dei compensi, previa presentazione della relazione illustrativa sull’attività già svolta, soggetta a parziale valutazione.

     4. Ai soggetti ai quali sono conferiti incarichi ai sensi del presente regolamento spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a incontri, conferenze, dibattiti e riunioni di coordinamento con altri enti pubblici e privati e per altre attività connesse agli incarichi, cui sono autorizzati dall’organo politico o dal dirigente di riferimento.

 

     Art. 6. (Incarichi di consulenza a titolo onorifico).

     1. Il Presidente della Regione può conferire, con proprio decreto e con carattere di eccezionalità, incarichi individuali di consulenza a titolo onorifico, in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, comma 4.

 

     Art. 7. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

     a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

     b) alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione regionale;

     c) agli appalti ed alle “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.

 

     Art. 7 bis. (Istituzione del Comitato per la legislazione) [3]

     1. È istituito il Comitato per la legislazione presso la Giunta regionale. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e decadono alla data di insediamento del nuovo Presidente.

     2. I componenti del Comitato, in numero non superiore a otto, sono nominati tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici. E', inoltre, membro del Comitato il responsabile dell'Ufficio legislativo del Segretariato generale, la cui Struttura garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Comitato stesso. Partecipano ai lavori il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto ed il Vicesegretario Generale.

     3. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto il presidente ed il vice presidente del Comitato.

     4. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.

     5. Le convocazioni del Comitato sono trasmesse anche al Presidente della Regione ed all'Assessore competente in materia di semplificazione normativa.

     6. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e comunque almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti, del Segretario Generale o del Vicesegretario generale. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno quattro componenti con diritto di voto.

     7. Il Comitato delibera a maggioranza dei Componenti con diritto di voto presenti.

     8. Sul sito istituzionale della Regione Lazio sono pubblicati, in apposita sezione, i lavori del Comitato, i verbali delle periodiche riunioni e i documenti dallo stesso predisposti.

     9. I componenti del Comitato percepiscono un compenso pari a euro 40.000,00 lordi annui.

     10. Il presidente del Comitato, previo collocamento fuori ruolo, può optare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della medesima; il compenso del presidente può essere integrato nel caso in cui vengano conferite ulteriori funzioni mediante il decreto di cui al comma 3.

     11. Il Comitato per la Legislazione esercita una funzione di impulso e collaborazione per la predisposizione e ai fini dell'iter di approvazione delle leggi regionali e in particolare:

a) promuove ogni attività volta alla semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, l'abrogazione di norme desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente, formulando proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;

b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante abrogazione di leggi o regolamenti, ovvero mediante leggi di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;

c) esprime parere sui progetti di testi unici regionali, di leggi di abrogazione generale, di leggi di riordino o manutenzione dell'ordinamento regionale, con riferimento all'efficacia degli stessi in funzione della semplificazione, riordino e riduzione della normativa vigente;

d) formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative [4];

e) propone misure a favore del decentramento delle funzioni amministrative al sistema degli Enti Locali e formula proposte per garantire l'attuazione della normativa europea nelle materie di competenza regionale;

f) [esprime pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge] [5];

g) collabora alla stesura del rapporto annuale della legislazione regionale, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;

h) predispone annualmente la relazione sullo stato di applicazione dell'AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione) e della VIR (Verifica Impatto Regolamentazione), di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

     12. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato:

a) promuove iniziative di collaborazione con le commissioni consiliari e con la Giunta regionale;

b) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;

c) si avvale delle strutture interne della Giunta regionale per il supporto tecnico-specialistico, nonché per il supporto alla propria attività [6].

     13. Il Comitato presenta annualmente al Presidente della Regione e alla Giunta regionale una relazione sulla propria attività; copia della relazione annuale è trasmessa al Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Modifiche al r.r. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. All’articolo 7, comma 1, lettera a), del r.r. 1/2002, le parole: “e di controllo svolta” sono sostituite dalle seguenti: “e di controllo nonché all’attività di alta amministrazione, relativa agli incarichi dirigenziali di particolare rilievo e responsabilità o ad altri incarichi di natura fiduciaria, svolte”.

     2. All’articolo 15, comma 1, secondo periodo, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: “nonché degli esperti e dei consulenti che operano presso le strutture stesse sono definiti, rispettivamente, negli allegati BB e CC” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti nell’allegato BB”.

     3. All’articolo 63 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni:

     a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. Gli schemi di decreti e di ordinanze sono corredati di un frontespizio sul quale, oltre alla firma dell’assessore eventualmente proponente, sono apposte le firme del direttore del dipartimento, del direttore regionale, del dirigente competente per materia, del dirigente dell’ufficio, ove previsto, del responsabile del procedimento e dell’estensore, che assumono, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta.”;

     b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     “6 bis. Nel caso di schemi di decreti che attengono alle funzioni del Segretariato generale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), sui relativi frontespizi sono apposte le firme del Segretario generale, del responsabile della struttura interessata e dell’estensore che assumono, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta.”.

     4. All’articolo 162, comma 4, alinea, le parole: “su proposta o sentito il parere del direttore del dipartimento interessato” sono sostituite dalle seguenti: “su proposta congiunta del Presidente o dell’assessore interessato e dell’assessore competente in materia di personale”.

     5 All’allegato H, al r.r. 1/2002, parte C, punto 11:

     a) nella lettera a), le parole: “o sentito il direttore di dipartimento ” sono sostituite dalle seguenti: “del Presidente”;

     b) nella lettera b), le parole: “sentito il direttore del dipartimento interessato” sono sostituite dalle seguenti: “su proposta congiunta del Presidente o dell’assessore interessato e dell’assessore competente in materia di personale”.

     6. Gli articoli 8, comma 4, 9, comma 5, 14, 58, comma 4, 375, gli allegati G e CC del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione in esso contenuta incompatibile con le norme del presente regolamento sono abrogati.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.R. 23 maggio 2013, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 23 maggio 2013, n. 7.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 del R.R. 23 maggio 2013, n. 7.

[4] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 8 giugno 2016, n. 7.

[5] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 8 giugno 2016, n. 7.

[6] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 8 giugno 2016, n. 7.