§ 2.1.15 - L.R. 3 agosto 2004, n. 8.
Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto Regionale e delle relative modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.1 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:03/08/2004
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Adempimenti successivi all’approvazione delle leggi statutarie).
Art. 3.  (Promulgazione in caso di scadenza dei termini).
Art. 4.  (Effetti dell'impugnazione della legge statutaria dinanzi alla Corte costituzionale).
Art. 5.  (Richiesta di referendum).
Art. 6.  (Responsabile del procedimento).
Art. 7.  (Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali).
Art. 8.  (Richiesta di referendum da parte degli elettori).
Art. 9.  (Verifica della regolarità della richiesta di referendum).
Art. 10.  (Promulgazione della legge statutaria o indizione del referendum).
Art. 11.  (Costituzione dell’Ufficio centrale regionale, degli Uffici provinciali e dell’Ufficio elettorale di sezione per il referendum).
Art. 12.  (Operazioni di voto e di scrutinio).
Art. 13.  (Operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio centrale regionale. Proclamazione del risultato del referendum).
Art. 14.  (Promulgazione della legge statutaria. Pubblicazione del risultato sfavorevole all’approvazione della legge statutaria).
Art. 15.  (Numerazione delle leggi statutarie).
Art. 16.  (Rinvio alla normativa in materia di elezione del consiglio regionale).
Art. 17.  (Norma finanziaria).
Art. 18.  (Entrata in vigore).


§ 2.1.15 - L.R. 3 agosto 2004, n. 8.

Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto Regionale e delle relative modifiche.

(B.U. 10 agosto 2004, n. 22 – S.O. n. 6).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina le procedure per lo svolgimento del referendum popolare, previsto dal terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione, per l'approvazione delle leggi regionali concernenti lo Statuto regionale e le relative modifiche, di seguito denominate leggi statutarie.

 

     Art. 2. (Adempimenti successivi all’approvazione delle leggi statutarie).

     1. A seguito della seconda approvazione di un identico testo di legge statutaria, da parte del Consiglio regionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo stesso, entro cinque giorni, al Presidente della Regione e al Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma [1].

     2. Il testo della legge statutaria, privo della formula di promulgazione e senza numero d'ordine, viene pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL), con l'indicazione della data di approvazione finale da parte del Consiglio regionale e con l'avvertenza che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono fare richiesta di procedere al referendum a norma della presente legge.

 

     Art. 3. (Promulgazione in caso di scadenza dei termini). [2]

     1. Qualora, entro i termini stabiliti dall'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale né sia stata avanzata richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge statutaria con la formula seguente:

     “Il Consiglio regionale ha approvato;

     il Governo della Repubblica non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale;

     nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

     sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio;

     il Presidente della Regione promulga la seguente legge statutaria:

     (testo della legge statutaria).

     La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.”.

 

     Art. 4. (Effetti dell'impugnazione della legge statutaria dinanzi alla Corte costituzionale).

     1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge statutaria, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana della decisione della Corte costituzionale.

     2. Il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del Governo, e della conseguente preclusione di attività ed operazioni referendarie ai sensi del comma 1, mediante avviso pubblicato nel BURL e comunicazione ai delegati di cui agli articoli 7 e 8 [3].

     3. In caso di rigetto, da parte della Corte costituzionale, del ricorso promosso dal Governo, il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, si intende sospeso dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo e riprende a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano validità.

     4. In caso di dichiarazione di illegittimità della legge statutaria da parte della Corte costituzionale, il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte, approva a maggioranza assoluta e con un’unica deliberazione gli adeguamenti consequenziali al testo della legge stessa, consistenti nella soppressione delle disposizioni dichiarate incostituzionali nonché nel mero coordinamento formale del testo. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, si intende interrotto dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione della legge statutaria adeguata. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima dell'interruzione del termine perdono ogni validità [4].

 

     Art. 5. (Richiesta di referendum).

     1. La richiesta di referendum contiene la citazione della deliberazione consiliare di approvazione della legge statutaria, con l’indicazione della data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale, della data e del numero del BURL nel quale la legge stessa è stata pubblicata, nonché il quesito da sottoporre al referendum.

     2. Il quesito di cui al comma 1 è così formulato:

     “Siete favorevoli al testo della legge statutaria recante (titolo della legge) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno…. e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio numero ….del…..?”.

     3. La richiesta di referendum, sottoscritta dai richiedenti secondo le disposizioni degli articoli 7 e 8, é depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, comma 2, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, commi 3 e 4.

 

     Art. 6. (Responsabile del procedimento).

     1. Il Segretario generale del Consiglio regionale è responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsto dalla presente legge e non attribuito ad altri soggetti dalla normativa vigente [5].

 

     Art. 7. (Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali).

     1. Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dai consiglieri regionali, in numero non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta, contestualmente, che essi sono consiglieri in carica.

     2. La richiesta è corredata della designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, i quali provvedono a depositare la richiesta stessa presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

     3. Del deposito della richiesta si dà atto mediante processo verbale redatto a cura del Segretario generale del Consiglio regionale, facente fede del giorno e dell’ora in cui il deposito è avvenuto e contenente elezione di domicilio presso il Consiglio regionale da parte dei delegati.

     4. Il verbale è redatto in duplice esemplare, con la sottoscrizione dei delegati e del Segretario generale del Consiglio regionale. Un esemplare è allegato alla richiesta, l’altro viene consegnato ai delegati a prova dell’avvenuto deposito [6].

     5. Il verbale di cui al comma 4 è immediatamente trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, unitamente alla richiesta di referendum sottoscritta dai consiglieri regionali. Della richiesta di referendum è dato avviso nel BURL riportando le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 1 [7].

 

     Art. 8. (Richiesta di referendum da parte degli elettori).

     1. Al fine della richiesta di referendum da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, i promotori dell’iniziativa, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, depositano apposita comunicazione scritta presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, corredata della designazione di tre delegati dei quali viene indicato il domicilio.

     2. Del deposito della comunicazione dell’iniziativa si dà atto mediante processo verbale, redatto in duplice esemplare a cura del Segretario generale del Consiglio regionale, con la sottoscrizione del Segretario generale stesso e dei promotori, ai quali é rilasciato un esemplare [8].

     3. Dell’iniziativa è data immediata notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione ed è dato avviso nel BURL riportando le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 1 [9].

     4. Per la raccolta delle firme degli elettori sono utilizzati fogli, predisposti dai promotori, di dimensione uguale a quella della carta bollata, contenenti all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la richiesta di referendum, con le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 1. Tali fogli sono vidimati in ogni facciata presso le segreterie comunali con l’apposizione del bollo dell’ufficio, la data e la firma del funzionario preposto.

     5. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore nonché il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

     6. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, ovvero dai consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la propria disponibilità al Presidente del Consiglio regionale. L’autenticazione indica la data in cui avviene e può essere anche collettiva, per ogni facciata, con l’indicazione, in quest’ultimo caso, anche del numero complessivo di firme contenute in ciascuna facciata. Il pubblico ufficiale che autentica le firme dà atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o, comunque, impedito ad apporre la propria firma.

     7. Il numero minimo di sottoscrittori è calcolato con riferimento al numero totale degli elettori della Regione accertato in occasione dell’ultima consultazione elettorale che ha interessato l’intero territorio regionale [10].

     8. La richiesta di referendum avviene con il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, di tutti i fogli contenenti le firme con allegati i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni della Regione.

     9. Del deposito della richiesta si dà atto mediante processo verbale redatto secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4.

 

     Art. 9. (Verifica della regolarità della richiesta di referendum).

     1. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, il Segretario generale del Consiglio regionale effettua la verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione nonché della validità della documentazione allegata.

     2. Il Segretario generale del Consiglio regionale redige apposito verbale attestante il risultato della verifica effettuata e delle relative conseguenze. Il verbale è trasmesso ai delegati per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione nel BURL [11].

 

     Art. 10. (Promulgazione della legge statutaria o indizione del referendum). [12]

     1. Se il Segretario generale del Consiglio regionale dichiara l’irregolarità delle richieste di referendum e sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, comma 2, la legge statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula:

     “Il Consiglio regionale ha approvato;

     la richiesta di referendum presentata in data ……… è stata dichiarata irregolare dal Segretario generale del Consiglio regionale con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio in data ..........;

     sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio;

     il Presidente della Regione promulga la seguente legge statutaria:

     (testo della legge statutaria).

     La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio”.

     2. Se il Segretario generale del Consiglio regionale dichiara la regolarità di una o più richieste di referendum, il Presidente della Regione, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero, qualora tale termine sia già scaduto, entro quindici giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, comma 2, provvede, con proprio decreto, ad indire il referendum, fissandone la data di svolgimento in una domenica compresa tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo all'emanazione del decreto stesso.

     3. Il decreto di indizione di cui al comma 2, nel quale è riportato il quesito sottoposto al referendum, è pubblicato nel BURL entro dieci giorni dall’emanazione ed è notificato entro lo stesso termine al Prefetto preposto all’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma, al Presidente della Corte di Appello di Roma, ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali e ai sindaci dei comuni della Regione.

     4. I sindaci dei comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori dell’indizione del referendum mediante manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno ed il luogo di convocazione e riportando il quesito sottoposto a referendum.

 

     Art. 11. (Costituzione dell’Ufficio centrale regionale, degli Uffici provinciali e dell’Ufficio elettorale di sezione per il referendum).

     1. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello per la votazione presso la Corte di appello di Roma e presso i Tribunali nella cui circoscrizione sono compresi i capoluoghi di provincia sono costituiti, in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia di referendum, rispettivamente, l’Ufficio centrale regionale e gli Uffici provinciali per il referendum.

     2. L’Ufficio centrale regionale è composto da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d’appello. Un cancelliere della Corte d’appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’Ufficio.

     3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’Ufficio.

     4. In ciascuna sezione elettorale è costituito, in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia di referendum, un Ufficio elettorale di sezione per il referendum ai cui componenti spettano i compensi previsti dalla normativa statale.

 

     Art. 12. (Operazioni di voto e di scrutinio).

     1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione. In esse è riprodotto, letteralmente a caratteri leggibili, il quesito sottoposto a referendum al quale seguono, ben evidenti, le due risposte proposte all’elettore: “Si” – “No”.

     2. La votazione è effettuata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

     3. Le operazioni di voto sono espletate nella sola giornata della domenica, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da leggi statali, le giornate di votazione e l’orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse.

     4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.

     5. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti e proseguono ininterrottamente fino alla conclusione dello scrutinio stesso. Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni. Nel caso di più referendum regionali, l’Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio secondo l’ordine stabilito dal decreto di indizione.

     6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio centrale regionale possono assistere, ove lo richiedano:

     a) un rappresentante dei sottoscrittori della richiesta di referendum indicato dai delegati per il referendum di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 1;

     b) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale designato dal responsabile, rispettivamente, provinciale o regionale del partito, che tale risulti per attestazione del relativo presidente o segretario nazionale, ovvero dal presidente del gruppo consiliare.

 

     Art. 13. (Operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio centrale regionale. Proclamazione del risultato del referendum).

     1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l’Ufficio provinciale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l’altro è inviato all’Ufficio centrale regionale unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione.

     2. L’Ufficio centrale regionale, entro tre giorni dalla ricezione dell’ultimo verbale degli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari all’approvazione della legge statutaria e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno è depositato presso la Corte di appello di Roma, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli Uffici provinciali, e gli altri due sono inviati, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione [13].

     3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all’Ufficio centrale regionale decide quest’ultimo, in pubblica adunanza, prima di procedere alle operazioni di cui al comma 2.

 

     Art. 14. (Promulgazione della legge statutaria. Pubblicazione del risultato sfavorevole all’approvazione della legge statutaria). [14]

     1. Nel caso in cui i voti favorevoli all’approvazione della legge statutaria costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Regione, sulla base del verbale inviatogli dall’Ufficio centrale regionale, promulga la legge statutaria con la seguente formula:

     “Il Consiglio regionale ha approvato;

     il referendum svoltosi in data…. ha dato esito favorevole;

     il Presidente della Regione promulga la seguente legge statutaria:

     (testo della legge statutaria).

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio”.

     2. Nel caso in cui i voti non favorevoli all’approvazione della legge statutaria costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi favorevoli all’approvazione stessa, il Presidente della Regione, sulla base del verbale inviatogli dall’Ufficio centrale regionale, dispone la pubblicazione del risultato nel BURL.

 

     Art. 15. (Numerazione delle leggi statutarie).

     1. Le leggi statutarie prendono una numerazione autonoma rispetto a quella delle leggi regionali.

 

     Art. 16. (Rinvio alla normativa in materia di elezione del consiglio regionale).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nella normativa vigente per le elezioni del Consiglio regionale.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo denominato “Spese per lo svolgimento del referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale - art. 123, terzo comma, della Costituzione” iscritto nell’ambito dell’UPB R15 del bilancio regionale 2004.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[2] Articolo così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[3] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[4] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[5] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2004, n. 36.

[6] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2004, n. 36.

[7] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[8] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2004, n. 36.

[9] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[10] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2004, n. 36.

[11] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[12] Articolo così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[13] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[14] Articolo così modificato dall’art. 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.