§ 2.1.8 - L.R. 20 giugno 1980, n. 78.
Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.1 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:20/06/1980
Numero:78


Sommario
Art. 1.  (Titolari dell'iniziativa). Il referendum di cui agli articoli 39 e 40 dello Statuto regionale, per l'abrogazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale della [...]
Art. 2.  (Oggetto del referendum). La richiesta di referendum può riguardare:
Art. 3.  (Inammissibilità del referendum). Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi relative a materie tributarie e per quelle di bilancio.
Art. 4.  (Modalità della richiesta). Gli elettori, in numero non inferiore a quello prescritto dall'articolo 1, richiedono il referendum mediante l'apposizione della propria firma sui fogli di cui al [...]
Art. 5.  (Promozione del referendum). Gli elettori che intendono promuovere il referendum, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione alle liste elettorali di un [...]
Art. 6.  (Contenuto della proposta di referendum). La comunicazione di cui al precedente articolo 5 deve indicare il quesito che si intende sottoporre a referendum, con il completamento della formula «volete [...]
Art. 7.  (Vidimazione dei fogli e raccolta delle firme). Successivamente alla comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 54 i promotori del referendum o qualsiasi cittadino muniti di [...]
Art. 8.  (Presentazione della richiesta). I cittadini promotori del referendum, in numero non inferiore a cinque, non appena completata la raccolta del prescritto numero di firme, presentano alla cancelleria [...]
Art. 9.  (Promozione del referendum). Il consiglio comunale o provinciale che intende promuovere il referendum deve adottare la deliberazione prevista dal precedente articolo 1 e procedere contemporaneamente [...]
Art. 10.  (Adesione all'iniziativa). Successivamente alla pubblicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9, il comune o la provincia che ha promosso il referendum trasmette copia della [...]
Art. 11.  (Presentazione della richiesta). I delegati dei comuni e delle province, nel numero minimo stabilito nel precedente articolo 1, che abbiano adottato identica deliberazione, sottoscrivono l'atto di [...]
Art. 12.  (Costituzione dell'ufficio centrale regionale per il referendum). Qualora alla scadenza del 30 settembre siano state presentate richieste di referendum, a norma dei precedenti articoli 8 e 11, si [...]
Art. 13.  (Ammissibilità delle richieste di referendum). Entro quindici giorni dalla sua costituzione, l'ufficio centrale regionale per il referendum esamina tutte le richieste di referendum presentate, allo [...]
Art. 14.  (Verifica della regolarità delle richieste di referendum). L'ufficio centrale regionale per il referendum entro il 30 novembre procede alla verifica della regolarità formale in relazione alle [...]
Art. 15.  (Comunicazione delle decisioni). Entro il 31 dicembre l'ordinanza dell'ufficio centrale regionale per il referendum prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 14, è notificata ai [...]
Art. 16.  (Indizione e data del referendum). Il referendum abrogativo è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro il 10 febbraio; il decreto fissa la data di convocazione [...]
Art. 17.  (Pubblicità del decreto di indizione del referendum). Il decreto di cui all'articolo precedente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla emanazione ed è [...]
Art. 18.  (Schede per il referendum). Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, sono fornite dalla Giunta regionale e debbono avere le [...]
Art. 19.  (Votazione). La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
Art. 20.  (Norme di rinvio). Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione delle liste elettorali, alla consegna dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, alla scelta dei [...]
Art. 21.  (Uffici centrali circoscrizionali per il referendum). Presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, gli [...]
Art. 22.  (Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali per il referendum). Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, l'ufficio centrale [...]
Art. 23.  (Operazioni dell'ufficio centrale regionale per il referendum). L'ufficio centrale regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, e [...]
Art. 24.  (Contestazioni e reclami). Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati agli uffici centrali circoscrizionali ed all'ufficio centrale [...]
Art. 25.  (Partecipazione al procedimento). Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio [...]
Art. 26.  (Pubblicazione ed effetti del risultato del referendum). Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo di [...]
Art. 27.  (Sospensione dei termini). In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 28.  (Inefficacia del referendum già indetto). Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, il regolamento o il provvedimento amministrativo di interesse generale ovvero le singole disposizioni [...]
Art. 29.  (Propaganda elettorale). La propaganda elettorale relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della [...]
Art. 30.  (Spese). Sono a carico della Regione le spese relative alla stampa dei fogli da usare per la raccolta delle firme previste per la richiesta di referendum di cui all'articolo 4, qualora non ne sia [...]
Art. 31.  (Oneri finanziari). All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio del Consiglio regionale di un capitolo «per memoria» con indicazione di [...]


§ 2.1.8 - L.R. 20 giugno 1980, n. 78. [1]

Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio.

(B.U. 19 luglio 1980, n. 20).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Titolari dell'iniziativa). Il referendum di cui agli articoli 39 e 40 dello Statuto regionale, per l'abrogazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione è indetto quando lo richiedano almeno:

     1) 50.000 elettori della Regione;

     2) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio;

     3) dieci consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio.

 

     Art. 2. (Oggetto del referendum). La richiesta di referendum può riguardare:

     1) l'abrogazione totale di una legge, di un regolamento, di un provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione intendendosi esclusi quei provvedimenti destinati a produrre effetti esclusivamente nella sfera di interessi dei singoli soggetti;

     2) l'abrogazione di uno o più articoli di una legge o di un regolamento;

     3) l'abrogazione di parte di uno o di più articoli di una legge o di un regolamento.

 

     Art. 3. (Inammissibilità del referendum). Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi relative a materie tributarie e per quelle di bilancio.

 

CAPO II

REFERENDUM RICHIESTO DAGLI ELETTORI

 

     Art. 4. (Modalità della richiesta). Gli elettori, in numero non inferiore a quello prescritto dall'articolo 1, richiedono il referendum mediante l'apposizione della propria firma sui fogli di cui al successivo articolo 7.

 

     Art. 5. (Promozione del referendum). Gli elettori che intendono promuovere il referendum, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione alle liste elettorali di un comune della Regione, debbono darne comunicazione scritta alla segreteria del Consiglio regionale. Il funzionario segretario del Consiglio redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

     Gli elettori promotori debbono eleggere domicilio nel comune di Roma; le generalità ed il domicilio dei promotori devono essere indicati nel processo verbale.

     Il Presidente del Consiglio regionale dà notizia della proposta di referendum al Consiglio regionale nella prima seduta successiva.

 

     Art. 6. (Contenuto della proposta di referendum). La comunicazione di cui al precedente articolo 5 deve indicare il quesito che si intende sottoporre a referendum, con il completamento della formula «volete che sia abrogato/a» mediante il titolo, il numero e la data della legge o del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum sia richiesto.

     Se il referendum è richiesto per il caso previsto al punto 2) dell'articolo 2, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l' indicazione del numero dell'articolo o degli articoli oggetto del referendum.

     Se il referendum è richiesto per il caso previsto al punto 3) dell'articolo 2, nella formula, oltre l'indicazione di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui viene proposta l'abrogazione.

 

     Art. 7. (Vidimazione dei fogli e raccolta delle firme). Successivamente alla comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 54 i promotori del referendum o qualsiasi cittadino muniti di certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, sottopongono alla segreteria di qualunque comune della Regione, per la vidimazione, i fogli sui quali debbono essere raccolte le firme per la richiesta di referendum.

     A tal fine il competente funzionario appone ai fogli la numerazione progressiva, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma; i fogli sono restituiti entro tre giorni dalla presentazione.

     I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensione uguale a quella della carta bollata; i fogli possono essere tra loro rilegati con sigillo e il funzionario che provvede alla vidimazione attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla vidimazione stessa.

     All'inizio di ciascun foglio, o gruppi di fogli, deve essere riportata la formula indicata nel precedente articolo 6.

     Altri fogli possono essere vidimati con le modalità di cui ai commi precedenti, anche nel corso della raccolta delle firme.

     Gli elettori proponenti appongono la propria firma nei fogli di cui al comma precedente.

     Accanto alla firma devono essere indicati per esteso la generalità, il luogo e la data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il sottoscrittore.

     Le firme devono essere autenticate da un notaio, o dal giudice conciliatore, o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto il proponente ovvero dal segretario o dal funzionario all'uopo autorizzato di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso l'autenticazione indica, oltre la data, il numero delle firme contenute nel foglio.

     Il pubblico ufficiale che autentica le firme dà atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

     Ai fogli recanti le firme debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni alle liste elettorali. I sindaci rilasciano tali certificazioni entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

 

     Art. 8. (Presentazione della richiesta). I cittadini promotori del referendum, in numero non inferiore a cinque, non appena completata la raccolta del prescritto numero di firme, presentano alla cancelleria della corte d'appello di Roma la richiesta di referendum corredata dalla relativa documentazione.

     La richiesta di referendum non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

     Le richieste di referendum devono comunque essere presentate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

     Il cancelliere della corte dà atto, mediante processo verbale redatto in triplice originale, della presentazione della richiesta, della sua data e del deposito dei documenti, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano e dimostrano di aver raccolto. Un originale del verbale è allegato alla richiesta, un altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito, e il terzo viene trasmesso, a cura del cancelliere della corte, al Presidente del Consiglio regionale.

 

CAPO III

REFERENDUM RICHIESTO DAI CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI

 

     Art. 9. (Promozione del referendum). Il consiglio comunale o provinciale che intende promuovere il referendum deve adottare la deliberazione prevista dal precedente articolo 1 e procedere contemporaneamente alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di un supplente agli effetti di cui alla presente legge.

     Entro otto giorni dalla deliberazione il delegato del comune o della provincia deposita la deliberazione stessa alla segreteria del Consiglio regionale. Il funzionario segretario del Consiglio redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata al depositante.

     Della proposta di referendum si dà immediatamente notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10. (Adesione all'iniziativa). Successivamente alla pubblicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9, il comune o la provincia che ha promosso il referendum trasmette copia della deliberazione prevista al precedente articolo 1 a tutti i consigli comunali e provinciali della Regione, ai fini di una eventuale adesione all'iniziativa.

     I consigli comunali o provinciali che aderiscono, adottano a loro volta uguale deliberazione e procedono alla designazione dei propri delegati, a norma del primo comma del precedente articolo 9, dandone comunicazione al comune o alla provincia che ha preso l'iniziativa.

 

     Art. 11. (Presentazione della richiesta). I delegati dei comuni e delle province, nel numero minimo stabilito nel precedente articolo 1, che abbiano adottato identica deliberazione, sottoscrivono l'atto di richiesta di referendum e lo presentano personalmente alla cancelleria della corte d'appello di Roma.

     La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta.

     Si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 8.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 12. (Costituzione dell'ufficio centrale regionale per il referendum). Qualora alla scadenza del 30 settembre siano state presentate richieste di referendum, a norma dei precedenti articoli 8 e 11, si costituisce presso la corte di appello l'ufficio centrale regionale per il referendum in conformità all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     Art. 13. (Ammissibilità delle richieste di referendum). Entro quindici giorni dalla sua costituzione, l'ufficio centrale regionale per il referendum esamina tutte le richieste di referendum presentate, allo scopo di accertarne l'ammissibilità in relazione all'articolo 3 della presente legge.

     Eventuali inammissibilità sono dichiarate, entro lo stesso termine, con ordinanza che va immediatamente notificata ai presentatori indicati nei precedenti articoli 8 e 11.

     La stessa ordinanza viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 14. (Verifica della regolarità delle richieste di referendum). L'ufficio centrale regionale per il referendum entro il 30 novembre procede alla verifica della regolarità formale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11, delle richieste di referendum ritenuti ammissibili.

     Qualora le richieste risultino viziate da irregolarità, l'ufficio centrale le rileva con ordinanza, eventualmente stabilendo un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione, se consentita.

     L'ordinanza deve essere immediatamente notificata ai presentatori perché provvedano entro il termine stabilito a sanare le irregolarità riscontrate ovvero a far pervenire memorie intese a contestarne l'esistenza.

     Decorso il termine di cui al secondo comma, l'ufficio centrale si pronuncia, con ordinanza definitiva, sulla regolarità delle richieste.

 

     Art. 15. (Comunicazione delle decisioni). Entro il 31 dicembre l'ordinanza dell'ufficio centrale regionale per il referendum prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 14, è notificata ai presentatori di cui agli articoli 8 e 11 della presente legge e comunicata al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale.

     L'ordinanza che dichiara irregolare la richiesta di referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 16. (Indizione e data del referendum). Il referendum abrogativo è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro il 10 febbraio; il decreto fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 10 aprile ed il 31 maggio.

     Il decreto dei Presidente della Giunta regionale deve contenere integralmente il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a voto popolare, nella formulazione di cui all'articolo 6.

     Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, regionali, amministrative che interessino almeno il 60 per cento della popolazione del Lazio, o per referendum nazionali, il decreto di cui al primo comma, da emanarsi entro il 10 agosto, fisserà la data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre.

 

     Art. 17. (Pubblicità del decreto di indizione del referendum). Il decreto di cui all'articolo precedente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla emanazione ed è notificato immediatamente al Commissario del Governo, al presidente della corte d'appello di Roma, nonché ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai sindaci dei comuni della Regione.

     I sindaci provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione del referendum mediante manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, riportando per esteso il dispositivo del decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 18. (Schede per il referendum). Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, sono fornite dalla Giunta regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto nella tabella allegata alla presente legge.

     Le schede contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

 

     Art. 19. (Votazione). La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

     Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

     L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.

     Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

 

     Art. 20. (Norme di rinvio). Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione delle liste elettorali, alla consegna dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, alla scelta dei luoghi di riunione, alla composizione dei seggi elettorali nonché alle operazioni relative alla votazione ed allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 580 e 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

 

     Art. 21. (Uffici centrali circoscrizionali per il referendum). Presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum, composti nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     Art. 22. (Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali per il referendum). Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, l'ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione pervenuta, all'ufficio centrale regionale per il referendum di cui al precedente articolo 12.

 

     Art. 23. (Operazioni dell'ufficio centrale regionale per il referendum). L'ufficio centrale regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, e comunque entro tre giorni, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero dei votanti e quindi delle somme dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

     Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi è favorevole ad esso.

     Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

 

     Art. 24. (Contestazioni e reclami). Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati agli uffici centrali circoscrizionali ed all'ufficio centrale regionale per il referendum, decide quest'ultimo in pubblica adunanza prima di procedere alle operazioni previste nell'articolo precedente.

 

     Art. 25. (Partecipazione al procedimento). Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale per il referendum, può assistere, su richiesta, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici presenti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

     Persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato rispettivamente dal segretario regionale del partito e dai promotori del referendum provvede alla designazione di un rappresentante effettivo e di un supplente per la partecipazione al procedimento presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli uffici centrali circoscrizionali.

     Per la partecipazione alle operazioni presso l'ufficio centrale regionale il rappresentante effettivo e quello supplente vengono designati con le stesse modalità di cui al comma precedente.

 

     Art. 26. (Pubblicazione ed effetti del risultato del referendum). Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione, e parziale della legge, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione.

     Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui ai precedenti commi.

     Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione totale di una legge, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale o per quello parziale di una legge prima che siano decorsi tre anni dalla data di pubblicazione dell'esito sfavorevole di un referendum sulle stesse disposizioni.

     Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di proposta di un nuovo referendum non riguarda altre disposizioni dello stesso testo legislativo.

 

     Art. 27. (Sospensione dei termini). In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La data di effettuazione dei suddetti referendum è fissata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in una domenica compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla data di prima riunione del nuovo Consiglio.

     Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in relazione ai provvedimenti previsti dai precedenti commi.

 

     Art. 28. (Inefficacia del referendum già indetto). Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, il regolamento o il provvedimento amministrativo di interesse generale ovvero le singole disposizioni della legge sottoposti a voto popolare siano oggetto di provvedimento esplicito di abrogazione o revoca, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

     Comunque, una volta convocati i comizi elettorali, la legge, il regolamento il provvedimento soggetto a domanda di referendum non può essere oggetto di modifica da parte del Consiglio regionale.

 

     Art. 29. (Propaganda elettorale). La propaganda elettorale relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 30. (Spese). Sono a carico della Regione le spese relative alla stampa dei fogli da usare per la raccolta delle firme previste per la richiesta di referendum di cui all'articolo 4, qualora non ne sia stata dichiarata la inammissibilità o la irregolarità formale ai sensi della presente legge, nonché le spese per l'autenticazione del minimo delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti ai segretari comunali per l'autenticazione delle firme.

     Per ottenere il rimborso delle spese di cui al precedente comma, i promotori devono presentare domanda scritta, corredata dalla relativa documentazione, all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

     Sono altresì a carico della Regione le spese relative allo svolgimento del referendum abrogativo.

     I comuni provvedono ad anticipare le spese concernenti i propri adempimenti nonché quelle per le competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

     Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto.

     La Regione può erogare ai comuni, su loro richiesta e previa presentazione del preventivo, un acconto di importo pari al 75 per cento delle spese preventivate.

     I provvedimenti di rimborso e di acconto delle spese di cui ai precedenti commi sono adottati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 31. (Oneri finanziari). All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio del Consiglio regionale di un capitolo «per memoria» con indicazione di spesa obbligatoria il cui stanziamento sarà, in relazione alle effettive esigenze, integrato della somma di volta in volta occorrente mediante prelevamento dal «fondo di riserva per le spese obbligatorie».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 24 giugno 2020, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.