§ 1.4.34 - Legge Regionale 29 gennaio 1991, n. 5.
Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:29/01/1991
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. In favore dei consiglieri regionali in carica, che ne facciano richiesta, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede a stipulare appositi contratti di assicurazione per morte, [...]
Art. 2.      1. La somma da assicurare per ogni consigliere, unica per tutti, ammonta a lire 500 milioni
Art. 3.      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri regionali in carica o facenti parte di organi regionali in regime di prorogatio
Art. 4.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in lire 150 milioni annui, rientra nello stanziamento del capitolo n. 26001 del bilancio di previsione [...]
Art. 5.      1. Sono abrogate la legge regionale 17 marzo 1973, n. 9 e la legge regionale 16 marzo 1983, n. 18


§ 1.4.34 - Legge Regionale 29 gennaio 1991, n. 5. [1]

Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali.

(B.U. n. 4 del 9 febbraio 1991).

 

Art. 1.

     1. In favore dei consiglieri regionali in carica, che ne facciano richiesta, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede a stipulare appositi contratti di assicurazione per morte, per invalidità permanente e per invalidità temporanea dipendenti da infortunio, per infermità e per qualsiasi altro rischio connesso allo svolgimento dell'attività di consigliere regionale.

 

     Art. 2.

     1. La somma da assicurare per ogni consigliere, unica per tutti, ammonta a lire 500 milioni.

     2. La spesa per il pagamento del premio annuale da versare all'istituto con cui viene stipulato il contratto, di cui al precedente articolo, è così ripartita:

     a) 50 per cento a carico del consigliere regionale:

     b) 50 per cento a carico della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri regionali in carica o facenti parte di organi regionali in regime di prorogatio.

     2. Per i consiglieri regionali che cessano dalla carica antecedentemente al termine naturale del mandato elettivo, le disposizioni si applicano fino alla data dell'accettazione delle dimissioni o dell'accertamento della decadenza dal mandato.

 

     Art. 4.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in lire 150 milioni annui, rientra nello stanziamento del capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della Regione Lazio relativo all'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 5.

     1. Sono abrogate la legge regionale 17 marzo 1973, n. 9 e la legge regionale 16 marzo 1983, n. 18.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.