§ 1.4.29 - L.R. 19 gennaio 1981, n. 8.
Istituzione dell'anagrafe economica e patrimoniale dei consiglieri regionali del Lazio, dei presidenti e dei membri dei consigli d'amministrazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:19/01/1981
Numero:8


Sommario
Art. 1.  In attesa di organici provvedimenti legislativi del Parlamento della Repubblica è istituita presso il Consiglio regionale del Lazio l'anagrafe economica e patrimoniale per i consiglieri regionali, [...]
Art. 2.  I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 ai fini della istituzione dell'anagrafe economica e patrimoniale possono con loro autonoma decisione, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in [...]
Art. 3.  E' costituita una commissione composta da un numero di membri pari al numero dei gruppi consiliari.
Art. 4.  I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 con personale autonoma decisione possono autorizzare il presidente della commissione di cui all'articolo 3 ad effettuare accertamenti su quanto [...]
Art. 5.  Al termine di ogni legislatura e non oltre la data di scioglimento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio medesimo, su esplicita autorizzazione dei soggetti di cui al primo comma [...]
Art. 6.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 1.4.29 - L.R. 19 gennaio 1981, n. 8. [1]

Istituzione dell'anagrafe economica e patrimoniale dei consiglieri regionali del Lazio, dei presidenti e dei membri dei consigli d'amministrazione degli enti e degli organi regionali e dei rappresentanti della Regione negli enti pubblici.

(B.U. 24 gennaio 1981, n. 2, S.O. n. 3).

 

Art. 1. In attesa di organici provvedimenti legislativi del Parlamento della Repubblica è istituita presso il Consiglio regionale del Lazio l'anagrafe economica e patrimoniale per i consiglieri regionali, nonché per i presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione degli enti e degli organi regionali ed i rappresentanti della Regione negli enti pubblici.

     Detta anagrafe dovrà indicare rigorosamente i redditi ed i beni patrimoniali a qualsiasi titolo pervenuti siano essi professionali o di rappresentanza delle persone fisiche di cui al primo comma del presente articolo, del rispettivo coniuge e dei componenti il loro nucleo familiare, con personale autonoma decisione, facoltativamente, dichiarati dai consiglieri regionali, dai presidenti e dai membri dei consigli di amministrazione degli enti e degli organi regionali e dai rappresentanti della Regione negli enti pubblici.

 

     Art. 2. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 ai fini della istituzione dell'anagrafe economica e patrimoniale possono con loro autonoma decisione, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre sei mesi dall'inizio della legislatura, dichiarare:

     a) i beni immobili ad essi intestati prima della elezione o nomina;

     b) i beni immobili intestati al proprio coniuge prima della elezione o nomina dei medesimi soggetti;

     c) i beni immobili intestati alle persone a carico o conviventi prima della elezione o nomina dei medesimi soggetti;

     d) le entrate effettive derivanti dal mandato e quelle di ogni altra provenienza;

     e) i depositi bancari e quelli postali a qualunque titolo e di qualunque provenienza intestati ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 o alle persone di cui alle lettere b) e c) del presente articolo;

     f) le azioni, i titoli, i buoni del tesoro e i proventi derivanti da partecipazioni azionarie o quote societarie di qualsiasi natura.

     Per i consiglieri regionali di terza legislatura, gli obblighi previsti dal primo comma del presente articolo, debbono riferirsi alla situazione economica e patrimoniale precedente l'elezione alla prima legislatura.

 

     Art. 3. E' costituita una commissione composta da un numero di membri pari al numero dei gruppi consiliari.

     Il Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, elegge i membri della commissione estraendone i nomi tra quelli dei cittadini iscritti allo speciale albo dei giudici popolari presso la corte di appello di Roma.

     Non possono essere membri della commissione i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, i dipendenti della Regione Lazio o degli enti sub- regionali; i membri della commissione non devono altresì avere rapporti di parentela con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, né altro rapporto che possa limitare, direttamente o indirettamente, la obiettività della funzione.

     La commissione elegge nel proprio seno il presidente con votazione a scrutinio segreto.

     La commissione dura in carica il tempo di ogni legislatura ed ha il compito, su autorizzazione dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, di verificare le dichiarazioni di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 con personale autonoma decisione possono autorizzare il presidente della commissione di cui all'articolo 3 ad effettuare accertamenti su quanto dichiarato in applicazione dell'articolo 2, rilasciando personale speciale procura legale per gli accertamenti bancari e postali.

 

     Art. 5. Al termine di ogni legislatura e non oltre la data di scioglimento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio medesimo, su esplicita autorizzazione dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, rende pubblica la loro situazione economica e patrimoniale sulla scorta delle dichiarazioni effettuate e degli accertamenti autorizzati dagli interessati e posti in atto dalla commissione di cui all'articolo 3 il cui presidente, non oltre i sessanta giorni antecedenti la data di scioglimento del Consiglio regionale, deve depositare presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dettagliata relazione.

 

     Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.