§ 6.2.34 – L.R. 29 marzo 2005, n. 6.
Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:29/03/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 6.2.34 – L.R. 29 marzo 2005, n. 6.

Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio.

(B.U. 30 marzo 2005, n. 13 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio).

     1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.

     [2. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e loro consorzi e associazioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle medie sostenute nel triennio 2002-2004 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente motivato, con riferimento alla necessità di assicurare i servizi dell’ente e di migliorare la qualità delle emissioni in atmosfera, e corredato della valutazione positiva dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente.] [1]

     [3. La spesa annua delle province, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e delle comunità montane per incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, affidati a soggetti estranei all’amministrazione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non può essere superiore alla spesa media sostenuta negli anni 2002, 2003 e 2004; gli atti di affidamento di incarichi, adeguatamente motivati, che superino tali limiti, devono essere trasmessi alla Corte dei conti; le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione per gli incarichi relativi a lavori pubblici e per gli incarichi che non comportino spese.] [2]

     4. I commi 43, 44, 45 e 66 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

     [5. Le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per l’estinzione anticipata dei mutui in ammortamento.] [3]

     6. All’articolo 57, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, relativo alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze, le parole «fino al 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2005».

     7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2003.

     8. Alla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell’attività edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 6, comma 1, le parole «è presentata al Comune entro il 31 marzo 2005» sono sostituite dalle parole «è presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005»;

     b) all’articolo 8, comma 1, le parole «deve essere presentata entro il 31 marzo 2005» sono sostituite dalle parole «deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005».

     9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/2004.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[2] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[3] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.