§ 6.1.21 - Legge Regionale 27 agosto 1979, n. 50.
Concessione di una speciale sovvenzione al Comune di Torviscosa.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:27/08/1979
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire la sollecita acquisizione in proprietà degli alloggi posti in vendita dalla Società SNIA VISCOSA nel Comune di Torviscosa da parte degli attuali inquilini e, contestualmente, [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torviscosa una speciale sovvenzione «una tantum» pari ad una spesa di lire 1.000.000.000.
Art. 3.      Le domande per la concessione delle anticipazioni devono essere presentate al Sindaco del Comune di Torviscosa entro il 31.12.1979
Art. 4.      I rientri delle anticipazioni concesse e la quota della sovvenzione eventualmente non utilizzata per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, devono essere impiegati da parte del Comune [...]
Art. 5.      La concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all'art. 2, 1º comma al Comune di Torviscosa ha luogo sulla base della semplice presentazione della relativa domanda da parte del [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1979.


§ 6.1.21 - Legge Regionale 27 agosto 1979, n. 50. [1]

Concessione di una speciale sovvenzione al Comune di Torviscosa.

(B.U. 28 agosto 1979, n. 89).

 

Art. 1.

     Al fine di favorire la sollecita acquisizione in proprietà degli alloggi posti in vendita dalla Società SNIA VISCOSA nel Comune di Torviscosa da parte degli attuali inquilini e, contestualmente, l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare e l'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del comune di Torviscosa, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nei modi previsti dalle norme seguenti.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torviscosa una speciale sovvenzione «una tantum» pari ad una spesa di lire 1.000.000.000.

     Detta sovvenzione è destinata in via prioritaria alla concessione di anticipazioni in favore degli inquilini di alloggi della Soc. SNIA VISCOSA che acquistano la proprietà degli alloggi stessi.

     Le anticipazioni, di importo non superiore alla metà di quello contrattuale e comunque inferiore a lire 10.000.000, debbono essere restituite al Comune entro il termine massimo di 10 anni al tasso annuo:

     - del 2% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore - escluse le elevazioni per figli a carico - a Lire 4 milioni;

     - del 3% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore - escluse le elevazioni per figli a carico - a Lire 6 milioni;

     - del 4% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore - escluse le elevazioni per figli a carico - a Lire 8 milioni;

     - del 6% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore - escluse le elevazioni per figli a carico - a Lire 10 milioni;

     - dell'8% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore - escluse le elevazioni per figli a carico - a Lire 12 milioni;

     Limitatamente ai requisiti prescritti, trova applicazione per i richiedenti la norma di cui all'art. 42 della L.R. 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     Le domande per la concessione delle anticipazioni devono essere presentate al Sindaco del Comune di Torviscosa entro il 31.12.1979 [2].

     Possono beneficiare delle anticipazioni previste dalla presente legge anche coloro che hanno acquistato gli alloggi prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque dopo la data del 1º gennaio 1978.

     Le anticipazioni sono concesse con deliberazione del consiglio comunale previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti.

 

     Art. 4.

     I rientri delle anticipazioni concesse e la quota della sovvenzione eventualmente non utilizzata per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, devono essere impiegati da parte del Comune di Torviscosa per l'acquisizione di quegli edifici che ospitano attività municipali nonché le infrastrutture sociali, ricreative e sportive che servono la comunità locale e non risultano ancora di proprietà del Comune, nonché di aree da destinare all'edilizia economica e popolare per la realizzazione di opere di urbanizzazione [3].

 

     Art. 5.

     La concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all'art. 2, 1º comma al Comune di Torviscosa ha luogo sulla base della semplice presentazione della relativa domanda da parte del Comune stesso.

     L'accertamento che l'utilizzazione della sovvenzione abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla presente legge è eseguito dal competente Comitato di Controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della L.R. 3 agosto 1977, n. 48.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8361 con la denominazione: «Sovvenzione «una tantum» al Comune di Torviscosa per la concessione di anticipazioni a favore degli inquilini di alloggi della Soc. SNIA VISCOSA che acquistano la proprietà degli alloggi stessi» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 agosto 1982, n. 48, i termini per la presentazione delle domande sono stati riaperti sino al 31 dicembre 1982.

[3] Vedi la deroga di cui all'art. 2 della L.R. 2 agosto 1982, n. 48 e l'interpretazione autentica di cui all'art. 129 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.