§ 6.1.13 - Legge Regionale 22 agosto 1977, n. 53.
Utilizzo degli interessi sulle somme accreditate dalla Regione agli Enti per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:22/08/1977
Numero:53


Sommario
Art. unico.      Gli interessi sulle somme versate nei passati esercizi finanziari e nel corrente esercizio sino al 31 dicembre 1977 dalla Regione agli Enti, di cui all'articolo 11 dello Statuto di autonomia [...]


§ 6.1.13 - Legge Regionale 22 agosto 1977, n. 53. [1]

Utilizzo degli interessi sulle somme accreditate dalla Regione agli Enti per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

(B.U. 25 agosto 1977, n. 84).

 

Art. unico.

     Gli interessi sulle somme versate nei passati esercizi finanziari e nel corrente esercizio sino al 31 dicembre 1977 dalla Regione agli Enti, di cui all'articolo 11 dello Statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), per l'esercizio di funzioni delegate, sono acquisiti al bilancio dagli Enti medesimi per essere utilizzate per il conseguimento delle finalità delle rispettive leggi regionali di delega, e per quelle di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, ovvero per l'esecuzione di opere di pubblico interesse o pubblica utilità.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.