§ 5.9.2 - Legge Regionale 3 luglio 1967, n. 14.
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:03/07/1967
Numero:14


Sommario
Art. unico.      Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1967, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, cui [...]


§ 5.9.2 - Legge Regionale 3 luglio 1967, n. 14. [1]

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20.

(B.U. 11 luglio 1967, n. 20).

 

Art. unico.

     Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1967, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1964.

     Il precitato onere di lire 300 milioni, fa carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento di lire 275 milioni viene elevato a lire 575 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.