§ 5.8.18 - Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 28.
Interventi riguardanti l'immobile Casa natale di Padre Davide Maria Turoldo ed il relativo compendio immobiliare, nonché l'utilizzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:01/06/1993
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sedegliano un contributo in conto capitale per:
Art. 2.      1. Il contributo è fissato nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non può, in ogni caso, superare l'importo complessivo di lire 350 milioni.
Art. 3.      1. L'utilizzo degli immobili e delle attrezzature è finalizzato alla raccolta, all'archiviazione, alla documentazione, alla diffusione e valorizzazione, anche con apposite iniziative, dell'opera [...]
Art. 4.      1. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da un preventivo di massima della spesa e dalla perizia [...]
Art. 5.      1. Alle finalità previste dalla presente legge si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, per complessive lire 350 milioni.


§ 5.8.18 - Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 28. [1]

Interventi riguardanti l'immobile Casa natale di Padre Davide Maria Turoldo ed il relativo compendio immobiliare, nonché l'utilizzo dell'edificio per finalità culturali.

(B.U. 2 giugno 1993, n. 22).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sedegliano un contributo in conto capitale per:

     a) l'acquisto, il risanamento, il restauro dell'immobile Casa natale di Padre Davide Maria Turoldo e del relativo compendio immobiliare;

     b) la sistemazione dell'area circostante il compendio relativamente alla porzione di proprietà pubblica;

     c) l'acquisto dell'attrezzatura necessaria in relazione all'utilizzo previsto del compendio.

     2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, viene ammessa a contributo anche la spesa relativa all'acquisto eventualmente già intervenuto.

 

     Art. 2.

     1. Il contributo è fissato nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non può, in ogni caso, superare l'importo complessivo di lire 350 milioni.

     2. La spesa ammissibile, oltre a quanto indicato dall'articolo 1, comprende altresì una quota, non superiore al 10 per cento del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto delle attrezzature.

 

     Art. 3.

     1. L'utilizzo degli immobili e delle attrezzature è finalizzato alla raccolta, all'archiviazione, alla documentazione, alla diffusione e valorizzazione, anche con apposite iniziative, dell'opera di Padre Turoldo, nonché ad attività culturali ad uso della comunità.

     2. Nel rispetto delle disposizioni che vengono dettate con apposito regolamento comunale, sono consentite le visite agli immobili recuperati.

     3. Gli immobili non possono essere distolti dalle finalità indicate nel presente articolo per un periodo di anni 20 a partire dalla data della concessione del contributo regionale.

     4. L'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di detti immobili ed attrezzature alle Associazioni ed Organismi che perseguono le finalità suindicate.

 

     Art. 4.

     1. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da un preventivo di massima della spesa e dalla perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare nonché da una relazione che documenti le caratteristiche dell'immobile stesso e del relativo compendio ed illustri gli interventi da realizzare.

     2. Qualora l'acquisto sia già stato effettuato da parte del Comune, ai fini del comma 1 si considera valida la perizia acquisita dal Comune per la stipulazione del contratto.

     3. Il contributo può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo medesimo ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 5.

     1. Alle finalità previste dalla presente legge si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, per complessive lire 350 milioni.

     2. L'onere complessivo di lire 350 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e lire 250 milioni per l'anno 1994, fa carico al capitolo 5716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. In relazione al disposto di cui alla presente legge la denominazione del citato capitolo 5716 viene così modificata: «Contributo in conto capitale al Comune di Sedegliano per l'acquisto, il risanamento, il restauro dell'immobile Casa natale di Padre Davide Maria Turoldo e del relativo compendio immobiliare, per la sistemazione dell'area circostante di proprietà pubblica, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie in relazione all'utilizzo dell'edificio restaurato.».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.