§ 5.8.7 - Legge Regionale 16 agosto 1976, n. 43.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:16/08/1976
Numero:43


Sommario
Art. 5.      Per gli scopi previsti dagli articoli 5, 7 e 9/bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49; 17 luglio 1974, n. 30; [...]


§ 5.8.7 - Legge Regionale 16 agosto 1976, n. 43. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30 e 25 novembre 1975, n. 72, concernente la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.

(B.U. 16 agosto 1976, n. 64).

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [2].

 

Art. 5.

     Per gli scopi previsti dagli articoli 5, 7 e 9/bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49; 17 luglio 1974, n. 30; 25 novembre 1975, n. 72 e dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 40 milioni.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 40 milioni e precisamente, per il piano a lire 360 milioni, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1976, mediante storno di pari importo dal capitolo 788 del medesimo stato di previsione della spesa.

     In relazione al disposto della presente legge la denominazione del precitato capitolo 601 viene così modificata: «Spese per il Centro regionale per la catalogazione, l'inventario ed il restauro del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 5, 7 e 9/bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articoli modificativi ed integrativi della L.R. 21 luglio 1971, n. 27.