§ 5.8.3 - Legge Regionale 17 luglio 1974, n. 30.
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, concernente «Catalogazione del patrimonio culturale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:17/07/1974
Numero:30


Sommario
Art. 10.      Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 66 milioni.
Art. 11.      (Omissis)


§ 5.8.3 - Legge Regionale 17 luglio 1974, n. 30. [1]

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, concernente «Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario», così come modificata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49.

(B.U. 22 luglio 1974, n. 39).

 

     Artt. 1. - 9.

     (Omissis) [2].

 

Art. 10.

     Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 66 milioni.

     La predetta maggiore spesa di lire 66 milioni fa carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, cui si provvede per un importo di lire 50 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del precitato esercizio finanziario (Rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo), per un importo di lire 16 milioni mediante storno dal capitolo 152 iscritto nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene ridotto da 315 milioni a 299 milioni.

     Il predetto onere di lire 66 milioni fa carico al precitato capitolo 601 la cui denominazione viene modificata come segue:

     «Spese per il Centro regionale per la catalogazione e l'inventario, ai sensi degli articoli 5, 7 e 9 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni» .

 

     Art. 11.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articoli dall'1 al 9 modificativi ed integrativi della L.R. 21 luglio 1971, n. 27.

[3] Norma sostitutiva della Tabella Allegato 1 alla L.R. 21 luglio 1971, n. 27.