§ 5.8.2 - Legge Regionale 13 marzo 1972, n. 6.
Provvidenze regionali per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado e per promuovere sistemazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:13/03/1972
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale promuoverà studi atti a predisporre gli strumenti urbanistici per quei comuni il cui territorio sia in larga parte caratterizzato dall'esistenza di centri [...]
Art. 2.      Per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spesa, d'intesa con [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Grado speciali sovvenzioni da destinare:
Art. 4.      I contributi, di cui alla lettera b) dell'articolo 3, sono cumulabili con ogni altro contributo previsto da leggi statali o regionali.
Art. 5.      Le somme ricavate dalla cessione in proprietà od in locazione di immobili acquisiti ai sensi della lettera c) dell'art. 3 dovranno dal Comune essere reimpiegate nei modi previsti dallo stesso [...]
Art. 6.      L'accertamento che alle sovvenzioni regionali sia data la destinazione, prevista dall'art. 3 e che il reimpiego, di cui all'articolo precedente, avvenga nei modi ivi indicati, è eseguito dal [...]
Art. 7.      L'assegnazione delle sovvenzioni di cui all'art. 3 è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, di concerto con l'Assessore all'istruzione ed alle attività [...]
Art. 8.      Per l'attuazione degli interventi considerati alle lettere a), b), e c) dell'art. 3, il Comune di Grado si avvale della consulenza della Commissione edilizia comunale, che a tal fine è integrata [...]
Art. 9.      Le spese derivanti dall'attuazione del disposto dell'articolo 1 graveranno sui capitoli 111, 112 e 113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, i cui [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 200 milioni.
Art. 11.      Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.


§ 5.8.2 - Legge Regionale 13 marzo 1972, n. 6. [1]

Provvidenze regionali per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado e per promuovere sistemazioni urbanistiche dei centri archeologici, delle fortezze, dei borghi medioevali e di altre zone di notevole valore ambientale della regione.

(B.U. 20 marzo 1971, n. 10).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale promuoverà studi atti a predisporre gli strumenti urbanistici per quei comuni il cui territorio sia in larga parte caratterizzato dall'esistenza di centri archeologici, di fortezze, di borghi medioevali e di zone di rilevante valore ambientale, secondo un piano organico da predisporre a cura dell'Assessorato dell'urbanistica, al fine di dare impulso e gradualmente attuare una razionale sistemazione e valorizzazione dei centri stessi.

 

     Art. 2.

     Per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spesa, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Grado, alla compilazione del piano particolareggiato del nucleo antico, nonché a disporre, a propria cura e spesa, nell'ambito delle specifiche previsioni di detto piano e con il rispetto delle competenze degli organi statali:

     a) la realizzazione di interventi architettonici ed ambientali unitari;

     b) il consolidamento ed il restauro di edifici pubblici o di beni immobili riconosciuti di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089;

     c) l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Grado speciali sovvenzioni da destinare:

     a) alla copertura del 70% della spesa a suo carico per l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, cui non si sia provveduto ai sensi della lettera c) di detto articolo;

     b) all'eventuale concessione di contributi una tantum sulla spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione di lavori che abbiano formato oggetto dell'ingiunzione prevista dall'art. 20, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

     c) all'acquisizione di beni immobili, in via amichevole o mediante espropriazione, nei casi previsti dalla legislazione in vigore;

     d) al potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale - anche mediante assunzione con contratto a termine di personale tecnico laureato e mediante affidamento di incarichi a tempo determinato - per la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     I contributi, di cui alla lettera b) dell'articolo 3, sono cumulabili con ogni altro contributo previsto da leggi statali o regionali.

     La misura dei medesimi è indicata nei preventivi di massima e nei programmi di intervento, contemplati dal successivo art. 7.

 

     Art. 5.

     Le somme ricavate dalla cessione in proprietà od in locazione di immobili acquisiti ai sensi della lettera c) dell'art. 3 dovranno dal Comune essere reimpiegate nei modi previsti dallo stesso art. 3.

 

     Art. 6.

     L'accertamento che alle sovvenzioni regionali sia data la destinazione, prevista dall'art. 3 e che il reimpiego, di cui all'articolo precedente, avvenga nei modi ivi indicati, è eseguito dal competente Comitato di controllo, nell'esercizio degli ordinari controlli ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

 

     Art. 7.

     L'assegnazione delle sovvenzioni di cui all'art. 3 è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, di concerto con l'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, in base a preventivi di massima ed a programmi di intervento, predisposti dal comune di Grado.

     Le sovvenzioni sono concesse con decreto dell'Assessore all'urbanistica.

     All'erogazione delle medesime si provvede con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione degli interventi considerati alle lettere a), b), e c) dell'art. 3, il Comune di Grado si avvale della consulenza della Commissione edilizia comunale, che a tal fine è integrata dai seguenti componenti:

     a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'urbanistica;

     b) il Sopraintendente ai monumenti, competente per territorio, o un suo delegato;

     c) un esperto designato dall'Assessorato regionale dell'urbanistica;

     d) tre rappresentanti del Consiglio comunale, uno dei quali espresso dalla minoranza.

 

     Art. 9.

     Le spese derivanti dall'attuazione del disposto dell'articolo 1 graveranno sui capitoli 111, 112 e 113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 200 milioni.

     A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al - Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 951 con la denominazione: «Spese per la compilazione del piano particolareggiato del nucleo antico della città di Grado e per la realizzazione di interventi architettonici e ambientali, nonché per l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici e per il consolidamento ed il restauro di edifici pubblici o di beni immobili riconosciuti di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089» e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di-una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.

     A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al - Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XI- il capitolo 963 con la denominazione: «Sovvenzioni al Comune di Grado per l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, per l'acquisizione di beni immobili, per il potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale, nonché per l'esecuzione di lavori oggetto di ingiunzione» e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.