§ 5.7.67 – L.R. 18 aprile 1997, n. 15.
Interventi per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole e nelle comunità del Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:18/04/1997
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Concessione contributi).
Art. 3.  (Modalità contributive).
Art. 4.  (Contributi alle scuole).
Art. 5.  (Modalità contributive).
Art. 6.  (Norme finanziarie).


§ 5.7.67 – L.R. 18 aprile 1997, n. 15. [1]

Interventi per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole e nelle comunità del Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 23 aprile 1997, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di concorrere allo sviluppo della alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole e nelle comunità locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a comuni, singoli o associati, che promuovano e realizzino, anche tramite convenzione, programmi didattici in campo informatico e telematico, nonchè a scuole, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. (Concessione contributi).

     1. I contributi sono concessi nella misura fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Nelle zone montane o svantaggiate, individuate dalla Giunta regionale, il contributo può arrivare all'80 per cento della spesa ammissibile.

     2. Nella spesa ammissibile rientrano le spese di acquisto e installazione delle apparecchiature informatiche, ivi compresi i relativi programmi operativi, nonchè le spese di collegamento alle reti telematiche e le spese di realizzazione dei corsi.

 

     Art. 3. (Modalità contributive).

     1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 devono essere presentate entro il 15 ottobre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredate di una

particolareggiata relazione illustrativa del programma dei corsi e della loro finalizzazione e un prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, ivi comprese le quote di iscrizione ai corsi medesimi.

     2. Il contributo viene erogato, in due soluzioni, di cui un anticipo, pari al 70 per cento della spesa per l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature informatiche, al momento di concessione del contributo; la quota rimanente viene erogata ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

     3. La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca del contributo concesso, nonchè la restituzione dell'anticipo ricevuto.

 

     Art. 4. (Contributi alle scuole).

     1. I contributi alle scuole possono essere concessi nel limite del 60 per cento della spesa ammissibile, sulla base di progetti rispondenti alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi di cultura informatica, nei limiti di due ore settimanali. Tra le spese ammissibili individuate all'articolo 2, comma 2, è ricompresa quella concernente i compensi al personale docente, entro i limiti della retribuzione.

 

     Art. 5. (Modalità contributive).

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 il legale rappresentante della scuola deve presentare alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, entro il 15 ottobre di ogni anno, apposita domanda corredata, a pena di inammissibilità, di un dettagliato programma di attività didattica integrativa, regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.

     2. Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60 per cento del contributo concesso. Il restante 40 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

     3. La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca del contributo concesso, nonchè la restituzione dell'anticipo ricevuto.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 297 milioni per l'anno 1997.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 2.4.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5405 [2.1.232.3.06.04] con la denominazione «Contributi ai Comuni singoli o associati ed alle scuole per interventi di alfabetizzazione informatica e telematica» e con lo stanziamento di lire 297 milioni per l'anno 1997.

     3. Al predetto onere di lire 297 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 18 maggio 2006, n. 8.