§ 5.7.37 - Legge Regionale 22 luglio 1980, n. 26.
Concessione della fidejussione regionale sui mutui che verranno contratti dall'Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi» e dal Teatro [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:22/07/1980
Numero:26


Sommario
Art. 1.      La Regione concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente Autonomo Teatro Comunale «Giuseppe Verdi» ed il Teatro Stabile Sloveno di Trieste assumeranno con i propri tesorieri ovvero, in [...]
Art. 2.      La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
Art. 3.      In relazione alla garanzia concessa, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell'Ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate [...]
Art. 4.      Per gli eventuali oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.7.37 - Legge Regionale 22 luglio 1980, n. 26. [1]

Concessione della fidejussione regionale sui mutui che verranno contratti dall'Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi» e dal Teatro stabile sloveno di Trieste.

(B.U. 22 luglio 1980, n. 79).

 

Art. 1.

     La Regione concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente Autonomo Teatro Comunale «Giuseppe Verdi» ed il Teatro Stabile Sloveno di Trieste assumeranno con i propri tesorieri ovvero, in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di Credito che ne curano, in via esclusiva, i rapporti bancari.

     I mutui ammessi alla garanzia regionale prevista dalla presente legge non devono superare l'importo di lire 1.500.000.000 per il Teatro Comunale «Giuseppe Verdi» e di lire 1.000.000.000 per il Teatro Stabile Sloveno.

 

     Art. 2.

     La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

     La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva, con cui l'Ente dispone l'assunzione del prestito e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'Ente a presentare propria garanzia nonché dall'atto di adesione dell'Istituto mutuante.

 

     Art. 3.

     In relazione alla garanzia concessa, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell'Ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.

 

     Art. 4.

     Per gli eventuali oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per il piano, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.