§ 5.7.18 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 9.
Concessione di un contributo straordinario al Comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura dedicata a Sebastiano Ricci.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:26/04/1976
Numero:9


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 180 milioni al Comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura dedicata a Sebastiano Ricci e per l'organizzazione [...]
Art. 2.      Il contributo previsto dal precedente articolo è concesso con decreto dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previa presentazione del programma [...]
Art. 3.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 180 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio finanziario [...]
Art. 4.      Il contributo previsto dal precedente articolo sarà concesso - con decreto dell'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - in due rate di lire 90 [...]


§ 5.7.18 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 9. [1]

Concessione di un contributo straordinario al Comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura dedicata a Sebastiano Ricci.

(B.U. 29 aprile 1976, n. 29).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 180 milioni al Comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura dedicata a Sebastiano Ricci e per l'organizzazione delle opportune manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa.

 

     Art. 2.

     Il contributo previsto dal precedente articolo è concesso con decreto dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previa presentazione del programma della mostra e delle altre manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa e del relativo preventivo di spesa.

     E' fatto obbligo al Comune di Udine di produrre, alla chiusura della mostra, una dichiarazione, a firma del Sindaco, dalla quale risulti dettagliatamente l'impiego del contributo in conformità alla destinazione prevista nel decreto di concessione.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 180 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV, è istituito il capitolo 788 con la denominazione: «Contributo straordinario al Comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura dedicata a Sebastiano Ricci e per l'organizzazione delle opportune manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa» e con lo stanziamento complessivo di lire 180 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 90 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     All'onere complessivo di lire 180 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 8, partita n. 3, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) [2].

 

     Art. 4.

     Il contributo previsto dal precedente articolo sarà concesso - con decreto dell'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - in due rate di lire 90 milioni ciascuno.

     Il primo acconto di lire 90 milioni sarà erogato dietro presentazione di un dettagliato programma della mostra e delle altre manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa e del relativo bilancio preventivo.

     Il saldo dei rimanenti 90 milioni sarà corrisposto verso presentazione, alla chiusura della mostra, di una dichiarazione, a firma del Sindaco, dalla quale risulti dettagliatamente l'impiego del contributo, da parte del Comune di Udine, in conformità alla destinazione prevista nel decreto di concessione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 1976, n. 23.