§ 5.6.16 - Legge Regionale 20 novembre 1978, n. 83.
Provvidenze in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 1978- 1979.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:20/11/1978
Numero:83


Sommario
Art. 1.      Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina della materia, al fine di consentire l'utilizzazione delle somme stanziate per l'esercizio finanziario 1978 per l'attuazione del diritto [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1540 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 1º settembre 1966, n. 25 e dall'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, [...]
Art. 5.      Per l'attuazione di interventi di assistenza scolastica per l'anno scolastico 1978-79 a favore degli alunni delle scuole materne non statali e degli istituti, scuole e corsi di istruzione [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, istituito con l'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.6.16 - Legge Regionale 20 novembre 1978, n. 83. [1]

Provvidenze in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 1978- 1979.

(B.U. 21 novembre 1978, n. 110).

 

Art. 1.

     Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina della materia, al fine di consentire l'utilizzazione delle somme stanziate per l'esercizio finanziario 1978 per l'attuazione del diritto allo studio,

l'Amministrazione regionale svolge i propri interventi nel settore, limitatamente all'anno scolastico 1978-79, nelle forme e con le modalità indicate agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1540 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.

     La predetta spesa di lire 1540 milioni fa carico al capitolo 1111 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 1540 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 1540 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 1º settembre 1966, n. 25 e dall'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 1126 con la denominazione: «Sovvenzioni e sussidi a Comuni, Patronati e Casse scolastiche ed altri Enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente, nonché per servizi psico-sociali» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell'elenco 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione di interventi di assistenza scolastica per l'anno scolastico 1978-79 a favore degli alunni delle scuole materne non statali e degli istituti, scuole e corsi di istruzione tecnica e professionale della regione, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.

     La predetta spesa di lire 750 milioni fa carico al capitolo 1102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 750 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, istituito con l'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

     Per le finalità previste dai Capi II e III della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, istituiti con l'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25 e successive modificazioni, è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 10 milioni e di lire 450 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - i seguenti capitoli:

     - Capitolo 1124 con la denominazione: «Fondo per l'assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentano corsi in Italia» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1978;

     - Capitolo 1127 con la denominazione: «Fondo per l'assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentano corsi all'estero» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1978;

     - Capitolo 1125 con la denominazione: «Sovvenzioni alle Opere universitarie della regione per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti, sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da case dello studente per insufficienza di posti letto, borse di studio per posti gratuiti in Case dello studente, nonché interventi a favore di mense universitarie» e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 610 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo sostitutivo della lettera c) dell'art. 1 della L.R. 27 agosto 1975, n. 62.

[3] Articolo sostitutivo della lettera a) dell'art. 3 della L.R. 7 agosto 1967, n. 18.

[4] Articolo sostitutivo della prima parte dell'art. 18 della L.R. 7 agosto 1967, n. 18.